Articolo 19 della Legge 22 dicembre 1953, n. 955
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 gennaio 1954
Art. 19.
E' abrogato il regio decreto-legge 2 giugno 1927, modificato e convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470 , e successive integrazioni e modificazioni.
Le eventuali risultanze attive nette della gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dei provvedimenti legislativi di cui al comma precedente, sono devolute al fondo di garanzia previsto dall'art. 15, in aumento della dotazione iniziale.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954