CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.121/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2024, vertente
TRA
, , , tutti soci della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , in proprio, e in persona del Controparte_1 Parte_4 Parte_5 legale rappresentantepro tempore , tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, Piazza Gullo Parte_3
n. 6, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Maradei, che li rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Controparte_2 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caglianone, con domicilio eletto in Catanzaro presso lo
[...]
Studio dell'Avv. Emilio Martucci, alla Via Madonna dei Cieli n. 16, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E in persona del Curatore Avv. Controparte_4 [...]
, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo CP_5 telematico e di autorizzazione del Giudice Delegato del 27 maggio 2021, dall'Avv. Daniela Quintieri, presso il cui studio in Cosenza, Corso L. Fera n. 72 elettivamente domicilia.
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, accogliere il proposto appello in quanto fondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare nulla e priva di effetti
1 giuridici la sentenza N° 1062/2020, emessa dal Tribunale Civile di Cosenza in data 18 giugno 2020, a firma della Dott.ssa Rosangela Viteritti, resa nel giudizio civile rubricato al N° 4035/2017 di RG, nella quale si
“dichiara la improcedibilità della domanda revocatoria proposta da e, in Controparte_2 accoglimento della domanda di revocatoria proposta dalla curatela fallimentare, dichiara inefficace nei confronti della massa fallimentare il contratto di cessione di ramo d'azienda del 09.06.2015 intercorso tra in qualità di L.R.P.T. della Guseppe & C. S.a.s. e , in qualità di Parte_1 Pt_1 Parte_3 legale rappresentante della Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese Parte_5 processuali in favore di che liquida in € 540,00 per esborsi e 2.400,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Giovanni
Caglianone che ha fatto richiesta di distrazione e in 810,00, in favore della curatela fallimentare”, rigettando in toto ed in singulis la richiesta di revocatoria formulata dalla e dalla Curatela Controparte_2 del fallimento della “ ”, in luogo di: “accoglie l'appello promosso dai Sigg.r Controparte_1 nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , nata a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3 residente in [...]alla C.da Pianette 37/B, C.F. , tutti soci della C.F._3 Controparte_1
P.I. e nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Via
[...] P.IVA_1 Parte_4
Lagonegro N° 9, C.F. , in proprio e P.I. in C.F._4 Parte_5 P.IVA_2 persona del suo L.R.P.T. nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C.da Pianette Parte_3
37/B, C.F. e per l'effetto dichiarare nulla e priva di ogni effetto giuridico l'azione C.F._3 revocatoria promossa dalla e dalla Curatela del fallimento della Controparte_2 [...]
. Il tutto per le motivazioni di cui in parte motiva e con vittoria di spese e competenze del Controparte_1 doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_2 ferme le deduzioni ed eccezioni rassegnate nella presente Comparsa, in via preliminare:
1) accertare e dichiarare, in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2 nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 66 della Legge Fallimentare.
[...]
2) accertare e dichiarare, l'inammissibilità e/o improcedibilità ex Artt. 342 e 348 bis C.p.c. dell'appello per cui è causa, così per come proposto nei confronti della con adozione d'ogni necessaria Controparte_6
e/o consequenziale statuizione, anche in ordine alle Spese del presente Giudizio;
3) gradatamente, nel merito, rigettare comunque l'Appello ex adverso proposto, poiché del tutto infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 1062/20 emessa nel procedimento R G. n.
4035/2017 dal Tribunale Ordinario di Cosenza.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre Rimborso Spese Generali (15%) C.p.A. ed I.V.A. come per legge”.
2 Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_7
Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, dichiarare inammissibile l'appello proposto da , , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
In via subordinata rigettare l'appello in quanto palesemente infondato per i motivi di cui in narrativa confermando integralmente la sentenza n. 1062/2020 emessa dal Tribunale di Cosenza.
Con vittoria di spese e competenze”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_2
, e , quali Soci della “ , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Pt_4
e la “ , in persona del suo legale rappresentante pro tempore IL ,
[...] Parte_5 Pt_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il contratto d “Cessione di Ramo d' del 9 giugno 2015 (Rep. 51096, per Notar intercorso Pt_6 Persona_1 tra quale legale rappresentante pro tempore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_3
quale legale rappresentante pro tempore di è pregiudizievole per
[...] Parte_5 [...]
e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia e disporne la conseguente revoca, ex art. 2901 Controparte_2
c.c., nei confronti dell'attrice; 2) alternativamente, sempre nel merito, accertare e dichiarare la simulazione del contratto di “Cessione di Ramo d' del 9 giugno 2015 intercorso tra quale Pt_6 Parte_1 legale rappresentante pro tempore della e quale legale Controparte_1 Parte_3 rappresentante pro tempore della con vittoria di spese. Parte_5
, , soci della cessata “ , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, si sono costituiti in Parte_4 Parte_5 giudizio e hanno resistito alla domanda, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'infondatezza e la temerarietà dell'azione.
All'udienza del 28 giugno 2018, a seguito della sentenza n. 22/2018 emessa dal Tribunale di Cosenza che dichiarava il fallimento della “ e del suo socio accomandatario Controparte_1 Parte_1
il giudizio è stato interrotto e con ricorso depositato il 10 luglio 2018 è stato riassunto a cura della
[...]
Controparte_2
, , già soci della cessata “ , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, si sono costituiti nuovamente in Parte_5 giudizio e hanno chiesto il rigetto della domanda attrice.
Si è costituita altresì la in persona del Curatore pro Controparte_7 tempore, rassegnando le seguenti conclusioni: dichiarare la improcedibilità della domanda revocatoria, come riassunta da ricorrendo la legittimazione esclusiva della curatela fallimentare;
Controparte_2 preso atto della legittimazione esclusiva della Curatela del Fallimento alla Controparte_1 prosecuzione del giudizio iscritto al n. 4035/2017, in sostituzione dell'attore accertare e dichiarare che il
3 contratto di cessione di ramo d'azienda del 9 giugno 2015 intercorso tra in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore di e in qualità di legale Controparte_1 Parte_3 rappresentante pro tempore della è stato stipulato in frode del creditore Parte_5 Controparte_2
e dichiararne l'inefficacia nei confronti della massa fallimentare.
[...]
La causa è stata istruita documentalmente;
indi, decisa con sentenza n.1062/2020 resa il 18 giugno 2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Cosenza (i) ha dichiarato l'improcedibilità della domanda revocatoria proposta da (ii) in accoglimento della domanda revocatoria Controparte_2 proposta dalla curatela fallimentare, ha dichiarato inefficace nei confronti della massa fallimentare il contratto di cessione di ramo d'azienda del 9 giugno 2015 intercorso tra in qualità di legale Parte_1 rappresentante pro tempore della e , in qualità di legale Controparte_1 Parte_3 rappresentante pro tempore della (iii) ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento delle Parte_5 spese processuali in favore di e della Curatela fallimentare. Controparte_2
Il Tribunale, in via di estrema sintesi:
a. ha dichiarato la improcedibilità della domanda proposta dalla atteso Controparte_2
l'intervento in causa del curatore, il quale ha aderito alla domanda revocatoria proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., in tal modo subentrando nella posizione processuale di quest'ultima, al fine di ottenere una pronuncia di cui possa beneficiare l'intera massa dei creditori, ed accettando la causa nello stato in cui si trova;
b. nel merito, considerato che la parte attrice ha allegato che l'atto di cessione del ramo di azienda è stato stipulato successivamente al sorgere del credito da essa vantato – ha ricondotto la fattispecie in esame nel paradigma normativo di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 2901 c.c.;
c. ha quindi ritenuto dimostrati gli elementi costitutivi dell'actio pauliana, posto che: 1) la circostanza relativa all'esistenza del credito ed alla sua anteriorità rispetto all'atto impugnato, è stata dimostrata dall'attrice mediante la sentenza n. 13984/2017 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio n. 59383/2011, con la quale la è stata condannata al pagamento della somma Controparte_1 di € 213.847,92 per forniture di carburante non pagate eseguite anteriormente all'anno 2011 e quindi prima dell'atto di disposizione in oggetto;
2) il requisito della scientia damni deve ritenersi ampiamente dimostrato in capo al debitore e al terzo, entrambi consapevoli che l'atto impugnato con cui si disfaceva del ramo d'azienda fosse pregiudizievole alle ragioni de Controparte_1 creditori;
3) ricorre l'ultimo requisito – l'eventus damni – considerato che il debitore con l'atto impugnato si è disfatto di più beni di sua proprietà.
§ 2. L'appello
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato a mezzo pec in data 15 gennaio 2021, i signori
, , , tutti soci della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Pt_4
in proprio, e la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] Parte_5
, hanno interposto gravame avverso la sentenza in parola, affidandolo ad un unico motivo col Parte_3
4 quale si censura la sentenza per avere accolto l'azione revocatoria pur difettando i necessari presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva al processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 della Legge fall.; ancora in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.
342 e 348 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
Si è costituita, altresì, la con comparsa di costituzione e Controparte_8 risposta depositata, telematicamente, in data 16 luglio 2021, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto.
Disposta una serie di rinvii, è stata fissata, infine, per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27 novembre 2024, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza del 29 novembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta il 2 dicembre 2024.
Tutte le parti in causa hanno depositato, telematicamente, la propria comparsa conclusionale
La Curatela fallimentare ha depositato anche la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c., stante la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante.
Ed invero, l'art. 347, comma 1, c.p.c. prescrive, testualmente, che secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale>>, ovvero per l'appellante con le forme e nei termini di cui all'art. 165 c.p.c., mentre per l'appellato valgono le regole dettate dall'art.166 c.p.c.
In particolare, l'appellante deve costituirsi in giudizio, a mente dell'art.165 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello all'appellato. Inoltre, il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. civ., 29 gennaio 2016,
n. 1662).
Orbene, nel caso concreto, l'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello in data 15 gennaio 2021 a mezzo p.e.c., così che avrebbe dovuto costituirsi, tempestivamente, entro e non oltre il 25 gennaio 2021, laddove la sua costituzione in giudizio ha avuto luogo soltanto in data 26 gennaio 2021, ossia oltre il decimo giorno dalla notificazione e, dunque, tardivamente.
La tardività della costituzione dell'appellante comporta l'improcedibilità del gravame.
La dichiarazione di improcedibilità, che, risolvendosi in una pronuncia “sul processo”, preclude ogni statuizione sul merito, comporta, stante la costituzione delle parti appellate nell'odierno giudizio, il dovere di regolamentare le spese processuali.
5 Orbene, ritiene la Corte che sia di giustizia compensarle interamente tra le parti del giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione e, in particolare, tenuto conto che la improcedibilità del gravame è stata rilevata ex officio.
Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , , tutti soci della Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e da , in proprio, e dalla società in Controparte_1 Parte_4 Parte_5 persona del legale rappresentantepro tempore , nei confronti di Parte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e della
[...] Controparte_4 in persona del Curatore pro tempore, con atto di citazione notificato il 15
[...] gennaio 2021, e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1062/2020 resa e pubblicata il 18 giugno
2020, non notificata, così provvede:
a. dichiara l'appello improcedibile;
b. compensa interamente tra le parti le spese del grado;
c. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 12 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
6