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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 37/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 11 marzo 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 37/2022 R.G.
T R A
elettivamente domiciliata in Enna via Donna Nuova n.11 presso lo Parte_1
studio dell'avv.to L. Di Salvo, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso introduttivo dall'avv. I. Costa;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 08.1.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2020 (per i periodi che in ricorso specificava) per un totale di 120 gg lavorative, alle dipendenze della Ibla Fruit srl; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Ammessa la prova orale chiesta in ricorso, autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
******
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2020 relativi all'anno in questione), e dell'esperita prova orale che ha confermato che la ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le ditte indicate, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della pretesa della parte CP_1
ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
In particolare i testi e che hanno avuto una conoscenza diretta dei Testimone_1 Testimone_2
fatti, e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno dichiarato di essere colleghe di lavoro della ricorrente ed hanno entrambe confermato tutte le circostanze (dettagliatamente descritte) di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Segnatamente, hanno confermato, la circostanza n. 1 relativa ai periodi di lavoro dal 18.7.2020 al 20.11.2020;
In ordine alle mansioni hanno confermato che nel suddetto periodo la ricorrente si è occupata di raccolta di albicocche e pesche, di sfogliamento delle vigne, sistemazione teli antigrandine e tiranti delle vigne, sbacchettatura, raccolta e sgrappolatura uva, presso le terre ubicate a Naro e Canicattì e che per l'intero periodo di lavoro la ricorrente ha osservato un unico orario e cioè dalle ore 7.00 alle ore 15.30 con un'ora/un'ora e mezza di riposo dal Lunedì al Sabato.
Inoltre hanno confermato che la ricorrente veniva retribuita con acconti ogni 7-15 giorni - mediante pagamento in contanti – e che ogni fine mese percepiva il saldo con contestuale consegna della busta paga.
Ed infine che osservava gli ordini e le direttive impartite dal datore di lavoro sig. Parte_2
o - in mancanza - da un suo collaboratore in ordine alle terre dove recarsi, il tipo di attività da svolgere e che era sottoposta al potere disciplinare ed organizzativo da parte del predetto sig. al quale Pt_2
si dovevano rivolgere i braccianti agricoli per eventuali richieste di ferie, di permessi ed altro che riguardasse l'assenza dal posto di lavoro.
Sulla eccezione facente leva sulla mancanza della prova della onerosità, si osserva che i testi hanno confermato di aver ricevuto dei pagamenti in contanti dal datore di lavoro. Il fatto che i lavoratori,
ed in particolare il ricorrente, siano stati remunerati in contanti, non esclude poi l'onerosità della prestazione, giacchè la disciplina invocata dall' (art. 1, commi 910 e segg., L. 205/17), pone dei CP_1
precisi obblighi a carico dei datori di lavoro la cui violazione risulta sanzionata, ma non può
riverberare i suoi effetti ai danni dei lavoratori.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della IBLA FRUIT srl, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli
UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi escussi in giudizio.
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle CP_1
dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio. Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dallo
. Parte_3
Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato, dal 18/07/2020 al 20/11/2020, alle dipendenze dell'azienda agricola Ibla Fruit
srl per 102 (centodue) giornate lavorative, con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli tenuti e formati dall' di Enna nell'anno in questione. CP_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
2030,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv. I. Costa
antistatario.
Enna, 19.11.2024