TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4778 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 della legge n. 77/2020(di conversione del d.l. n. 34/2020), in modifica dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020), in data 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13289 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RAIMONDO
D'ANTONIO
E
(già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] e difesa dall'avv. ANTONIO DI VITO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso notificato in data 26/11/2018 la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239011731560000 notificata a mezzo PEC del 26.6.2023 con cui veniva intimato il pagamento dei seguenti avvisi di addebito n.
37120180005557460000, n. 37120180013712853000, n.
37120180013929278000, n. 37120180018244377000, n.
37120180021755434000, n. 37120190023069242000, n.
37120200000055462000, n. 37120210000139448000, n.
37120210010414837000.
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, la prescrizione quinquennale dei crediti pur se decorrente dalla data di notifica degli AVA, che comunque assumeva di non avere mai ricevuto. si è difesa eccependo Controparte_1 l'inammissibilità dell'opposizione ed affermando l'avvenuta notificazione di atti interruttivi della prescrizione.
L si è difeso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_3 dell'opposizione, invocando atti interruttivi del termine di prescrizione. Disposta la discussione secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice pronunziava la seguente sentenza.
Il ricorso va rigettato.
L'opposizione si basa sostanzialmente sulla eccezione di intervenuta prescrizione, non interrotta, secondo la tesi dell'opponente, dalla valida notifica dei titoli presupposti dalla intimazione di pagamento.
Trattasi dunque di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica della cartella o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Nondimeno, la tesi di parte opponente non può essere accolta.
I contributi sono relativi agli anni dal 2017 al 2020.
L' deposita prova della notifica degli avvisi di addebito, CP_3 segnatamente:
• AVA n. 37120180005557460000 notificato a mezzo pec il 7.07.2018;
• AVA n. 37120180013712853000 notificato a mezzo pec il 20.12.2018;
• AVA n. 37120180013929278000 notificato a mezzo pec il 24.12.2018;
• AVA n. 37120180018244377000 notificato a mezzo pec il 25.12.2018;
• AVA n. 37120180021755434000 notificato a mezzo pec il 17.01.2019;
• AVA n. 37120190023069242000 notificato a mezzo pec il 24.12.2019;
• AVA n. 37120200000055462000 notificato a mezzo pec il 17.01.2020;
• AVA n. 37120210000139448000 notificato a mezzo pec il 11.03.2021;
• AVA n.37120210010414837000 assunto come notificato a mezzo pec il
10.12.2021. Di tale ultimo atto, tuttavia, l'avviso di consegna depositato dall non appare leggibile. CP_3 In atti si rinviene prova di avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione.
Vi è intimazione di pagamento n. 07120199027020230000, notificata in data
24.07.2019 da , relativa all'avviso di addebito n. CP_4 37120180005557460000; vi è, altresì, intimazione di pagamento n.
07120229003789478000, notificata in data 03.03.2022 da relativa agli CP_4 avvisi di addebito nn. 37120180005557460000, 37120180013712853000,
37120180013929278000, 37120210000139448000, 37120180021755434000,
37120190023069242000, 37120200000055462000, 37120180018244377000.
Vi è, infine, comunicazione preventiva di fermo notificata il 15.06.2022
a mezzo pec da relativa agli avvisi di addebito nn. CP_4 37120180005557460000, 37120180013712853000, 37120180013929278000,
37120180018244377000, 37120180021755434000, 37120190023069242000,
37120200000055462000, 37120210000139448000, 37120210010414837000.
La prescrizione dei crediti risulta interrotta dalla notifica di tutti gli atti suddetti, ivi compresi quelli oggetto dell'avviso di addebito n.
n.37120210010414837000 della cui notifica cui non vi è prova.
Posto che nessuna contestazione è stata mossa da controparte sulla debenza dei contributi e sulla correttezza dei conteggi, essendosi parte ricorrente limitata a contestare soltanto la prescrizione e l'assenza di notifica degli avvisi di addebito il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1400,00 in favore di ciascuna delle parti convenute, oltre accessori.
Napoli, il 15/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa S. Borrelli