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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/06/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3151/2024 R.G., iniziata con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c. depositato il 24/6/2024, da
, c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA SCALCO N. 12 35013 CITTADELLA presso lo stu- dio dell'Avv. BERTOLLO ANDREA, c.f.: dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso - ATTORE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in via Paolo CP_1 P.IVA_1
Da Cannobio n.10 MILANO, presso lo studio dell'Avv. PIROLA CLAU-
DIO, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO -
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice: “si insiste per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per euro 1.802,40 oltre alla rifusione delle spese legali per euro 3.180,40 oltre iva e cpa o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.”
e di parte convenuta: “Si chiede perciò che il Giudice respinga la domanda avversa- ria e compensi le spese di lite”
FATTO E DIRITTO. La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
non ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni assunte col con- CP_1 tratto di fornitura e posa in opera del 07/11/2023. Il ritardo nell'adempimento ha determinato un danno a che, ai sensi dell'art. 1218 Parte_1
c.c., le va risarcito;
il pregiudizio arrecatole ex artt. 1223 e 1226 c.c., viene li- quidato equitativamente.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 07/11/2023, l'attrice ha acquistato dalla convenuta una tenda da esterno di mq. 28 al prezzo di €16.000,00#, montaggio incluso (vedasi doc.3 resisten- te).
2) Il prezzo pattuito è stato regolarmente pagato in tre rate, la prima di
€3.200,00#, il 09/11/2023; la seconda di €8.000,00#, il 21/11/2023 e la terza di €4.800,00#, il 22/4/2024 (vedasi doc.2 resistente).
3) Il 06/5/2024, gli operai di recatisi presso l'abitazione attorea, per CP_1
installare la tenda in questione, non sono riusciti a compiere il lavoro per ina- deguatezza e mancanza di alcuni componenti;
per la precisione, la vetrata era con guide da 4 vie anziché 3 e mancavano i blocchi porta, un carrello e 4 ma- niglie (vedasi doc.1 resistente).
4) Il 30/11/2024, nelle more del presente giudizio, ha montato a rego- CP_1
la d'arte la tenda acquistata da con un ritardo di quasi Parte_1
sette mesi;
infatti, dal 06/5/2024 al 30/11/2024, intercorrono sei mesi e 24 giorni (circostanza pacifica).
Ad avviso dello scrivente il ritardo nell'adempimento è addebitabile alla con- venuta;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ha l'obbligo di risarcire il danno arrecato all'attrice.
Nella fattispecie, il pregiudizio consiste nella perdita della possibilità di usu- fruire della tenda in questione, oltremodo per tutto il periodo estivo del 2024,
- 2 - pur avendola interamente pagata. Tale perdita ai sensi dell'art. 1226 c.c., non essendo provata nel suo preciso ammontare, viene liquidata dallo scrivente in via equitativa sulla base del seguente ragionamento.
Premesso che la tenda occupa uno spazio di mq.28 e che il costo medio di un canone di locazione per immobile abitativo a Cittadella (Pd) è di €11,68 al mq. (dato ricavato da una ricerca su google), il canone percepibile per la su- perficie coperta dalla tenda in questione, sarebbe di €325,36#
(mq.28x€11,62=€325,36); dimezzando tale importo, in considerazione del fat- to che il vano ricavato con la tenda non è equiparabile ad un vano interno di un immobile, si ottiene il risultato di €1.150,00#, arrotondato per eccesso
(€325,36:2=€162,68x7mesi=€1.138,76). L'importo così ottenuto va maggio- rato degli interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. a far data dal deposito del ricor- so introduttivo del presente giudizio (24/6/2024), fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico della convenuta ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €264,00# per esborsi ed in €2.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario,
I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che il ri- tardo nell'adempimento del contratto di cui al precedente punto 1 è addebita- bile ad per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del suo le- CP_1
gale rappresentante pro-tempore, a pagare a , a titolo di Parte_1
risarcimento danni, €1.150,00# oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c., a far data dal 24/6/2024 e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a CP_1
pagare a , le spese di lite così come liquidate in parte Parte_1
motiva.
Così deciso il 18 marzo 2025.
- 3 - Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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