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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 73/2024 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, sito in piazza Matteotti n. 1, Parte_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Siciliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cassino, via XX Settembre n. 23
APPELLANTE
Contro
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Controparte_1
Marco Abeltino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Bastia Umbra, via
Vittorio Veneto n. 28/F
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 37/2023, emessa il 4 aprile 2023 e depositata in Cancelleria il 12 luglio 2023.
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI URBINO -in funzione di Giudice di Appello-, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
-Dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza n. 37/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di URBINO in data 4 aprile 2023 e depositata in Cancelleria in data 12 luglio 2023, per error in judicando e difetto di motivazione.
-in riforma della impugnata sentenza, rigettare il ricorso proposto dalla signora CP_1
per le motivazioni di cui alla premessa e, per l'effetto, confermare il verbale n.
[...]
AV152183/2022.
-In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA, per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Urbino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-RIGETTARE l'appello proposto dal , in quanto inammissibile nonché infondato in Parte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
-CONFERMARE la Sentenza n.37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Urbino in data 04/04/2023.
-Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato il 7 febbraio 2024, il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 37/2023 del 4 aprile 2023, affermando che in data 18 settembre 2022 la Polizia Locale del Pa Comune ha elevato una sanzione amministrativa portata dal verbale AV152183/2022 a Pt_1 per violazione dell'art. 142, c. 7 c.d.s.. Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del Controparte_1 gravame, ha ritenuto non provata la corretta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per elevare la sanzione (modello Kria-T-EXSPEED V. 2.0), in quanto non omologata, ed ha quindi annullato la sanzione amministrativa. Tanto premesso, l'appellante ha lamentato che la decisione presa dal Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto che l'art. 45, c. 6 c.d.s. e l'art. 345 reg.att.c.d.s. prevedono che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere solo approvate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, come confermato altresì dall'art. 2 della c.d. direttiva Minniti. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito, omologazione ed approvazione devono ritenersi equivalenti, differenziandosi soltanto per la presenza di norme tecniche di riferimento da seguire nella procedura di omologazione, che mancano invece nella procedura di approvazione.
Pertanto, il ha domandato la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la Parte_1 conferma del verbale con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa.
Con memoria difensiva del 18 marzo 2025 si è costituita che ha in primo Controparte_1 luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso, in assenza di una specifica censura del capo della sentenza impugnata. Nel merito, parte appellata ha riferito che la legge richiede che l'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità debba essere sottoposto ad omologazione e dunque l'approvazione dello stesso non sarebbe sufficiente a rispettare il dettato normativo, come si desume dall'art. 392 reg.att.c.d.s.: invero, la procedura di omologazione consiste in un procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della conformità dell'apparecchio al Regolamento attuativo del Codice della Strada, con conseguente formulazione di un giudizio tecnico e giuridico sulla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento;
la procedura di approvazione, invece, è una procedura semplificata che non garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento di rilevazione della velocità. Del resto, è lo stesso art. 142, c. 6 c.d.s. che precisa che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e non anche quelle approvate. In conclusione, Controparte_1 ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di prime cure. La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 12 giugno 2025, celebrata con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con il deposito della presente sentenza. ---
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata da è destituita di Controparte_1 fondamento e va rigettata.
Parte appellante, con il suo ricorso introduttivo del presente giudizio, ha specificamente argomentato i motivi posti a fondamento del gravame, censurando la decisione del Giudice di prime cure e fornendo una diversa interpretazione del costrutto normativo posto a fondamento della decisione impugnata, con il fine ultimo di sostenere una sostanziale equivalenza fra approvazione ed omologazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità del veicolo e dunque la legittimità della sanzione elevata nei confronti di Non può pertanto condividersi l'eccezione di parte Controparte_1 appellata, secondo cui i motivi dell'appello sarebbero del tutto generici e privi di una specifica censura, anche alla luce dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 7675/2019, come anche Cass. 13535/2018). Nel merito, l'appello va rigettato. Dovendo in primo luogo ricostruire l'impianto normativo di riferimento, preme partire dal dettato dell'art. 142, c. 6 c.d.s., secondo cui “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. L'art. 192, c. 2 e 3 reg.att.c.d.s., poi, pone la distinzione fra omologazione ed approvazione, specificando al secondo comma che “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” e prevedendo viceversa al terzo comma che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2”. Da ultimo, secondo l'art. 45, c. 6 c.d.s., “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.
Così tratteggiato il substrato normativo di riferimento e premessa la mancata omologazione dello strumento Kria-T-EXSPEED V.
2.0 utilizzato nel caso specifico (mancando qualsiasi documento a supporto di tale conclusione, peraltro ritenuta pacifica dalle parti), deve ritenersi che il legislatore non abbia parificato giuridicamente il concetto di approvazione e di omologazione, che invero neanche tecnicamente possono ritenersi frutto della medesima procedura amministrativa. È l'art. 192 reg.att.c.d.s. già richiamato che prevede, infatti, che la differenza fra omologazione ed approvazione sta nell'accertamento, nel corso della procedura amministrativa, del rispetto di talune prescrizioni previste dal Regolamento di attuazione al Codice della Strada;
accertamento questo che, viceversa, non è previsto nel procedimento di approvazione dello strumento di rilevazione della velocità. Tale distinzione, ai fini che interessano la decisione di questo giudizio, non è annullata in virtù del disposto di cui all'art. 45, c. 6 c.d.s. menzionato – che anzi mantiene ferma la distinzione fra approvazione ed omologazione e si limita a demandare al Regolamento di attuazione del Codice della Strada gli aspetti tecnici relativi, fra gli altri, anche agli strumenti di rilevazione della velocità – né dall'art. 345 reg.att.c.d.s., che invero si riferisce genericamente agli strumenti di rilevazione della velocità tout court
(comprensivi di quelli non utilizzati per elevare sanzioni amministrative), senza contraddire l'art. 142
c.d.s. nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative possano essere elevate solo se lo strumento è omologato.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora detto deve concludersi che, secondo l'art. 142 c.d.s., l'unico strumento idoneo a garantire la regolare rilevazione della velocità dei veicoli e, conseguentemente, la legittimità della sanzione amministrativa elevata in violazione dei limiti di velocità, è esclusivamente l'apparecchio omologato;
quello accertato, viceversa, proprio perché non risponde agli standard richiesti per l'omologazione ai sensi dell'art. 392, c. 2 reg.att.c.d.s., non può ritenersi strumento idoneo ad essere utilizzato per accertare l'inosservanza dei limiti di velocità di cui all'art. 142 c.d.s..
Nonostante permanga, nella giurisprudenza di merito, un diverso orientamento che sostiene la totale equiparazione fra approvazione ed omologazione, la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure e riaffermata in questa sede è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione a partire dalla ordinanza n.
10505/2024 e da tutte le pronunce successivamente intervenute (Cass. 20913/2024, Cass. 12924/2025 e
Cass. 13996/2025). Oltre ad avallare le medesime argomentazioni sopra riportate, la Cassazione ha altresì rilevato che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01)”.
Data la parziale novità della questione trattata, nonché il recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale dominante sul tema, le spese del presente giudizio possono compensarsi, secondo il disposto dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. Visto il rigetto integrale del gravame, l'appellante dovrà versare una somma pari all'importo del contributo unificato già pagato, così come imposto dall'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Compensa le spese del presente giudizio;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 e dell'obbligo dell'appellante di versare una somma pari all'importo del contributo unificato già pagato.
Urbino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 73/2024 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, sito in piazza Matteotti n. 1, Parte_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv.ta Tiziana Siciliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Cassino, via XX Settembre n. 23
APPELLANTE
Contro
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Controparte_1
Marco Abeltino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Bastia Umbra, via
Vittorio Veneto n. 28/F
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 37/2023, emessa il 4 aprile 2023 e depositata in Cancelleria il 12 luglio 2023.
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI URBINO -in funzione di Giudice di Appello-, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
-Dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza n. 37/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di URBINO in data 4 aprile 2023 e depositata in Cancelleria in data 12 luglio 2023, per error in judicando e difetto di motivazione.
-in riforma della impugnata sentenza, rigettare il ricorso proposto dalla signora CP_1
per le motivazioni di cui alla premessa e, per l'effetto, confermare il verbale n.
[...]
AV152183/2022.
-In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA, per entrambi i gradi di giudizio.” Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Urbino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
-RIGETTARE l'appello proposto dal , in quanto inammissibile nonché infondato in Parte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
-CONFERMARE la Sentenza n.37/2023 emessa dal Giudice di Pace di Urbino in data 04/04/2023.
-Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello depositato il 7 febbraio 2024, il ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 37/2023 del 4 aprile 2023, affermando che in data 18 settembre 2022 la Polizia Locale del Pa Comune ha elevato una sanzione amministrativa portata dal verbale AV152183/2022 a Pt_1 per violazione dell'art. 142, c. 7 c.d.s.. Il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto del Controparte_1 gravame, ha ritenuto non provata la corretta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata per elevare la sanzione (modello Kria-T-EXSPEED V. 2.0), in quanto non omologata, ed ha quindi annullato la sanzione amministrativa. Tanto premesso, l'appellante ha lamentato che la decisione presa dal Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto che l'art. 45, c. 6 c.d.s. e l'art. 345 reg.att.c.d.s. prevedono che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere solo approvate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, come confermato altresì dall'art. 2 della c.d. direttiva Minniti. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito, omologazione ed approvazione devono ritenersi equivalenti, differenziandosi soltanto per la presenza di norme tecniche di riferimento da seguire nella procedura di omologazione, che mancano invece nella procedura di approvazione.
Pertanto, il ha domandato la riforma del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la Parte_1 conferma del verbale con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa.
Con memoria difensiva del 18 marzo 2025 si è costituita che ha in primo Controparte_1 luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello avverso, in assenza di una specifica censura del capo della sentenza impugnata. Nel merito, parte appellata ha riferito che la legge richiede che l'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità debba essere sottoposto ad omologazione e dunque l'approvazione dello stesso non sarebbe sufficiente a rispettare il dettato normativo, come si desume dall'art. 392 reg.att.c.d.s.: invero, la procedura di omologazione consiste in un procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento della conformità dell'apparecchio al Regolamento attuativo del Codice della Strada, con conseguente formulazione di un giudizio tecnico e giuridico sulla sussistenza delle condizioni di legittimità delle modalità di accertamento;
la procedura di approvazione, invece, è una procedura semplificata che non garantisce la perfetta funzionalità e precisione dello strumento di rilevazione della velocità. Del resto, è lo stesso art. 142, c. 6 c.d.s. che precisa che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e non anche quelle approvate. In conclusione, Controparte_1 ha domandato il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Giudice di prime cure. La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 12 giugno 2025, celebrata con le forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con il deposito della presente sentenza. ---
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata da è destituita di Controparte_1 fondamento e va rigettata.
Parte appellante, con il suo ricorso introduttivo del presente giudizio, ha specificamente argomentato i motivi posti a fondamento del gravame, censurando la decisione del Giudice di prime cure e fornendo una diversa interpretazione del costrutto normativo posto a fondamento della decisione impugnata, con il fine ultimo di sostenere una sostanziale equivalenza fra approvazione ed omologazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità del veicolo e dunque la legittimità della sanzione elevata nei confronti di Non può pertanto condividersi l'eccezione di parte Controparte_1 appellata, secondo cui i motivi dell'appello sarebbero del tutto generici e privi di una specifica censura, anche alla luce dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 7675/2019, come anche Cass. 13535/2018). Nel merito, l'appello va rigettato. Dovendo in primo luogo ricostruire l'impianto normativo di riferimento, preme partire dal dettato dell'art. 142, c. 6 c.d.s., secondo cui “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. L'art. 192, c. 2 e 3 reg.att.c.d.s., poi, pone la distinzione fra omologazione ed approvazione, specificando al secondo comma che “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” e prevedendo viceversa al terzo comma che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma
2”. Da ultimo, secondo l'art. 45, c. 6 c.d.s., “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario”.
Così tratteggiato il substrato normativo di riferimento e premessa la mancata omologazione dello strumento Kria-T-EXSPEED V.
2.0 utilizzato nel caso specifico (mancando qualsiasi documento a supporto di tale conclusione, peraltro ritenuta pacifica dalle parti), deve ritenersi che il legislatore non abbia parificato giuridicamente il concetto di approvazione e di omologazione, che invero neanche tecnicamente possono ritenersi frutto della medesima procedura amministrativa. È l'art. 192 reg.att.c.d.s. già richiamato che prevede, infatti, che la differenza fra omologazione ed approvazione sta nell'accertamento, nel corso della procedura amministrativa, del rispetto di talune prescrizioni previste dal Regolamento di attuazione al Codice della Strada;
accertamento questo che, viceversa, non è previsto nel procedimento di approvazione dello strumento di rilevazione della velocità. Tale distinzione, ai fini che interessano la decisione di questo giudizio, non è annullata in virtù del disposto di cui all'art. 45, c. 6 c.d.s. menzionato – che anzi mantiene ferma la distinzione fra approvazione ed omologazione e si limita a demandare al Regolamento di attuazione del Codice della Strada gli aspetti tecnici relativi, fra gli altri, anche agli strumenti di rilevazione della velocità – né dall'art. 345 reg.att.c.d.s., che invero si riferisce genericamente agli strumenti di rilevazione della velocità tout court
(comprensivi di quelli non utilizzati per elevare sanzioni amministrative), senza contraddire l'art. 142
c.d.s. nella parte in cui prevede che le sanzioni amministrative possano essere elevate solo se lo strumento è omologato.
Ebbene, alla luce di quanto sino ad ora detto deve concludersi che, secondo l'art. 142 c.d.s., l'unico strumento idoneo a garantire la regolare rilevazione della velocità dei veicoli e, conseguentemente, la legittimità della sanzione amministrativa elevata in violazione dei limiti di velocità, è esclusivamente l'apparecchio omologato;
quello accertato, viceversa, proprio perché non risponde agli standard richiesti per l'omologazione ai sensi dell'art. 392, c. 2 reg.att.c.d.s., non può ritenersi strumento idoneo ad essere utilizzato per accertare l'inosservanza dei limiti di velocità di cui all'art. 142 c.d.s..
Nonostante permanga, nella giurisprudenza di merito, un diverso orientamento che sostiene la totale equiparazione fra approvazione ed omologazione, la tesi sostenuta dal Giudice di prime cure e riaffermata in questa sede è stata fatta propria dalla Corte di Cassazione a partire dalla ordinanza n.
10505/2024 e da tutte le pronunce successivamente intervenute (Cass. 20913/2024, Cass. 12924/2025 e
Cass. 13996/2025). Oltre ad avallare le medesime argomentazioni sopra riportate, la Cassazione ha altresì rilevato che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01)”.
Data la parziale novità della questione trattata, nonché il recente mutamento dell'orientamento giurisprudenziale dominante sul tema, le spese del presente giudizio possono compensarsi, secondo il disposto dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. Visto il rigetto integrale del gravame, l'appellante dovrà versare una somma pari all'importo del contributo unificato già pagato, così come imposto dall'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. Compensa le spese del presente giudizio;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 e dell'obbligo dell'appellante di versare una somma pari all'importo del contributo unificato già pagato.
Urbino, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa