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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18452/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 18452/24 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Schera;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
Avente ad oggetto: Ricorso avverso il diniego di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, emanato dal Prefetto di - di , cod. CP_1 Controparte_2 CP_1
pratica P-TO/F/N/2023/100729 in data 05.09.2024;
Conclusioni delle parti:
PARTE ATTRICE: disporre l'annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente ordinare alla il rilascio del nulla osta. Con vittoria di spese. CP_1
PARTE RESISTENTE: non costituita né comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 19.3.2023, volta a ottenere il nulla osta Pt_1
al ricongiungimento famigliare a favore della moglie, nata a [...] Parte_2
(Marocco) il 18.08.1997, il Prefetto di , con provvedimento reso in data 5.9.2024 (cfr. doc. 1, CP_1
ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del nulla osta, richiamandosi al parere negativo della
Questura, per un uso strumentale dell'istituto matrimoniale: “sono, pertanto, emersi elementi che inducono a ritenere un uso strumentale dell'istituto matrimoniale o parentale, da parte del richiedente, al fine di ottenere il relativo nulla osta al ricongiungimento familiare, aggirando le norme relative all'ingresso e il soggiorno sul Territorio Nazionale o dell'Unione Europea”.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente, regolarmente citata, non si è costituita né è comparsa in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5.3.2025, il Giudice ha concesso un termine al 10.3.2025 per deposito di documentazione integrativa, riservandosi allo scadere la decisione.
** ** Contr L'art 29 c. 3 lett. b) ichiede, ai fini del ricongiungimento familiare, che il richiedente abbia un reddito minimo annuo derivante da attività lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Con il presente giudizio il richiedente ha prodotto i contratti di lavoro e le buste paga relativi all'anno 2024 e 2025, da cui risulta un reddito annuo, per l'anno 2024, pari a circa 11.000 euro (per l'anno 2025 in corso, è in atti la busta paga del solo mese di gennaio, pari ad euro 1606,00).
L'importo annuo dell'assegno sociale, nel 2024, era pari a 6.947,33 euro, che, aumentato della metà
è pari a 10.420,99 euro: pertanto, il ricorrente è in possesso dei limiti reddituali richiesti dalla norma richiamata.
L'elemento reddituale soddisfatto, unito certificato di idoneità abitativa ad ospitare due persone, rilasciato dalla Città di , per l'appartamento concesso in locazione al ricorrente in CP_1 CP_1
corso Vigevano 49, rendono la domanda meritevole di accoglimento, in quanto è stata provata la sussistenza dei requisiti ex art. 29 comma 3 TUI (cfr. documentazione lavorativa, contratto di affitto, certificato di idoneità abitativa, passaporto, atto di matrimonio).
Non pare di pregio quanto evidenziato nel provvedimento impugnato relativamente all'asserita strumentalità della richiesta, posto che il ricorrente ha avuto una prima coniuge, da cui è legalmente divorziato con sentenza del 28/11/2022 e con cui ha avuto un figlio, che il ricorrente Per_1
provvede a mantenere con invio periodico di denaro alla ex moglie (cfr. bonifici in atti)
Non si comprende, dunque, quale sia “l'uso strumentale dell'istituto matrimoniale” da parte del ricorrente che, come accade ormai frequentemente, ha avuto una prima moglie per alcuni anni e con cui ha avuto un figlio e da cui si è legalmente divorziato, passando poi a un secondo matrimonio con la sig.ra sposata nel 2023, per cui chiede, ora, il nulla osta ricongiungimento. Parte_2
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la documentazione rilevante ai fini della decisione è stata prodotta successivamente all'emanazione del provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, ACCOGLIE il ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare con la moglie, nata a [...] il Parte_2
18.08.1997 e, per l'effetto, ordina al Prefetto di di disporne il rilascio. CP_1
COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso in data 10.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Giudice unico dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 18452/24 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Schera;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
Avente ad oggetto: Ricorso avverso il diniego di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare, emanato dal Prefetto di - di , cod. CP_1 Controparte_2 CP_1
pratica P-TO/F/N/2023/100729 in data 05.09.2024;
Conclusioni delle parti:
PARTE ATTRICE: disporre l'annullamento del provvedimento impugnato e conseguentemente ordinare alla il rilascio del nulla osta. Con vittoria di spese. CP_1
PARTE RESISTENTE: non costituita né comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 19.3.2023, volta a ottenere il nulla osta Pt_1
al ricongiungimento famigliare a favore della moglie, nata a [...] Parte_2
(Marocco) il 18.08.1997, il Prefetto di , con provvedimento reso in data 5.9.2024 (cfr. doc. 1, CP_1
ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del nulla osta, richiamandosi al parere negativo della
Questura, per un uso strumentale dell'istituto matrimoniale: “sono, pertanto, emersi elementi che inducono a ritenere un uso strumentale dell'istituto matrimoniale o parentale, da parte del richiedente, al fine di ottenere il relativo nulla osta al ricongiungimento familiare, aggirando le norme relative all'ingresso e il soggiorno sul Territorio Nazionale o dell'Unione Europea”.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Parte resistente, regolarmente citata, non si è costituita né è comparsa in giudizio.
All'esito dell'udienza del 5.3.2025, il Giudice ha concesso un termine al 10.3.2025 per deposito di documentazione integrativa, riservandosi allo scadere la decisione.
** ** Contr L'art 29 c. 3 lett. b) ichiede, ai fini del ricongiungimento familiare, che il richiedente abbia un reddito minimo annuo derivante da attività lecita non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.
Con il presente giudizio il richiedente ha prodotto i contratti di lavoro e le buste paga relativi all'anno 2024 e 2025, da cui risulta un reddito annuo, per l'anno 2024, pari a circa 11.000 euro (per l'anno 2025 in corso, è in atti la busta paga del solo mese di gennaio, pari ad euro 1606,00).
L'importo annuo dell'assegno sociale, nel 2024, era pari a 6.947,33 euro, che, aumentato della metà
è pari a 10.420,99 euro: pertanto, il ricorrente è in possesso dei limiti reddituali richiesti dalla norma richiamata.
L'elemento reddituale soddisfatto, unito certificato di idoneità abitativa ad ospitare due persone, rilasciato dalla Città di , per l'appartamento concesso in locazione al ricorrente in CP_1 CP_1
corso Vigevano 49, rendono la domanda meritevole di accoglimento, in quanto è stata provata la sussistenza dei requisiti ex art. 29 comma 3 TUI (cfr. documentazione lavorativa, contratto di affitto, certificato di idoneità abitativa, passaporto, atto di matrimonio).
Non pare di pregio quanto evidenziato nel provvedimento impugnato relativamente all'asserita strumentalità della richiesta, posto che il ricorrente ha avuto una prima coniuge, da cui è legalmente divorziato con sentenza del 28/11/2022 e con cui ha avuto un figlio, che il ricorrente Per_1
provvede a mantenere con invio periodico di denaro alla ex moglie (cfr. bonifici in atti)
Non si comprende, dunque, quale sia “l'uso strumentale dell'istituto matrimoniale” da parte del ricorrente che, come accade ormai frequentemente, ha avuto una prima moglie per alcuni anni e con cui ha avuto un figlio e da cui si è legalmente divorziato, passando poi a un secondo matrimonio con la sig.ra sposata nel 2023, per cui chiede, ora, il nulla osta ricongiungimento. Parte_2
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la documentazione rilevante ai fini della decisione è stata prodotta successivamente all'emanazione del provvedimento di diniego, oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, ACCOGLIE il ricorso, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare con la moglie, nata a [...] il Parte_2
18.08.1997 e, per l'effetto, ordina al Prefetto di di disporne il rilascio. CP_1
COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, così deciso in data 10.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo