Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1966, n. 51
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1966
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Versione
28 giugno 1990
Art. 2.
Il Ministero della sanita' provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
La spesa relativa e' per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 14-22 giugno 1990, n. 307 (in G.U. 27/6/1990, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennita' per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all' art. 2043 c.c. , da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo."
Entrata in vigore il 28 giugno 1990
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