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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1109/2022 R.G.C. passata in decisione all'udienza di p.c., sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 17.12.2024 (con assegnazione o senza assegnazione), vertente
TRA
(già , in persona del procuratore e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_3
Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, al Corso Magenta
n. 84, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 455/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 05.04.2022 – Cessione dei crediti.
Conclusioni della sola parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 455/22 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata il 5 aprile 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Pescara - RG 207/20 - tra – nuova Parte_1
denominazione di e il e non notificata Parte_2 Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del : Parte_1 Controparte_1
• € 16.155,69 per sorte capitale, di cui alle seguenti 3 fatture che erano state emesse dalla Parte società Conversion & HT e da essa cedute a
− n. 73/16 di € 5.385,23
− n. 67/16 di € 5.385,23
− n. 79/16 di € 5.385,23 riportate nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 3 fatture
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata dal pari ad € 80.778,71 CP_1
e relativa a tutte le ulteriori fatture azionate ad eccezione delle seguenti 2 fatture per le quali
Parte il Tribunale ha riconosciuto a sia il capitale che le somme ad esse correlate: n.
2200000111 di € 5.385,23 emessa il 24.11.17 e scaduta il 23.01.18 e n. 10 di € 5.385,23 emessa il 28.02.17 e scaduta il 29.04.17, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle predette fatture - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
Le fatture cui si riferiscono gli interessi oggetto dell'appello sono 15 e sono quelle riportate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 ad eccetto delle predette due fatture nonché delle sopra richiamate 3 fatture già costituenti oggetto di appello (anche per i relativi interessi) • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata dal pari ad € 80.778,71 e relativa a tutte le ulteriori fatture azionate ad eccezione CP_1
Parte delle seguenti 2 fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto a sia il capitale che le somme ad esse correlate: n. 2200000111 di € 5.385,23 emessa il 24.11.17 e scaduta il
23.01.18 e n. 10 di € 5.385,23 emessa il 28.02.17 e scaduta il 29.04.17, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle predette fatture - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con
l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente sub doc. 1 (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
Le fatture cui si riferiscono gli interessi oggetto dell'appello sono
15 e sono quelle riportate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 ad eccetto delle predette due fatture nonché delle sopra richiamate 3 fatture già costituenti oggetto di appello (anche per i relativi interessi)
• € 600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 15 fatture condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 Parte_1
ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 207/2020 –promosso dall'allora (oggi contro il , Parte_2 Parte_1 Controparte_1
(onde ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 107.704,60, per sorte capitale portata da n. 20 fatture cedutele dalla società Conversion & HT, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, interessi anatocistici ed importi ex art. 6 comma 2° D.L.vo 231/2022) giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'ente convenuto (eccependo il mancato consenso alla cessione ai fini della sua opponibilità al debitore ceduto, l'avvenuto pagamento, prima della cessione, dell'importo di € 21.540,92 e la nullità della pretesa per la somministrazione di energia elettrica per l'anno 2016 per la mancata necessaria copertura di bilancio da parte del stesso, e per l'indisponibilità di cassa per gli anni 2017 e 2018) - il CP_1
Tribunale di Pescara così provvedeva: “a) in parziale accoglimento della domanda, condanna , in persona del sindaco p.t., al Controparte_2 P.IVA_1 pagamento in favore di Parte_4
(C.F. ), della somma di € 10.770,20 per le
[...] P.IVA_2
causali di cui alla parte motiva;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo corrispondente alla somma derivante dalla sottrazione dall'importo inizialmente azionato delle somme di € 21.540,92 e 10.770,20, somme non dovute, nonché € di 10.770,20, somma non ancora corrisposta;
c) rigetta la domanda relativamente agli importi di € 21.540,92 e 10.770,20; d) condanna CP_1
C.F., , in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di
[...] P.IVA_1
Parte_4
(C.F. ), degli accessori sulle somme di cui ai punti a) e b) come da parte P.IVA_2
motiva; e) dichiara compensate per 1/3 le spese e condanna Controparte_1
C.F., , in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 [...]
(C.F. Parte_4
), di € per esborsi ed € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa P.IVA_2 come per legge, per compensi professionali, qui liquidate per l'intero.”.
1.1. Il Tribunale, per quello che ancora interessa in questa fase processuale, osservava: - che, alla luce delle allegazioni delle parti, la pretesa di parte attrice doveva essere ridotta, in quanto il pagamento della somma di € 21.540,92, disposto dal convenuto, nei CP_1
confronti della società cedente doveva ritenersi comprovato;
- che, considerando le deduzioni attoree nel corso del procedimento, non contestate dalla difesa dell'ente convenuto, doveva ritenersi che, in corso di causa vi era stato un adempimento parziale da parte del e, pertanto, la residua domanda dell'attrice per sorte capitale ammontava CP_1 ad € 26.926,15; - che quest'ultimo importo era portato dalle seguenti fatture: n. 2200000111 di € 5.385,23, emessa il 24.11.17 e scaduta il 23.01.18; n. 10 di € 5.385,23, emessa il
28.02.17 e scaduta il 29.04.17; n. 79 di € 5.385,23, emessa il 31.12.16 e scaduta il 28.02.17;
n. 73 di € 5.385,23, emessa il 30.11.16 e scaduta il 31.01.17; n. 67 di € 5.385,23, emessa il
31.10.16 e scaduta il 31.12.16; - che, l'ente convenuto, in sede di costituzione in giudizio aveva eccepito il pagamento della fattura n. 73 del 30.11.2016 e la banca attrice, dopo aver inizialmente ridotto la propria pretesa creditoria, soltanto in sede di comparsa conclusionale aveva contestato tale eccezione di pagamento, la quale, pertanto, doveva considerarsi tardiva;
- che doveva essere accolta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di nullità per assenza di copertura finanziaria (documentata da attestazione dell'ufficio di contabilità), con riferimento alle fatture nn. 67 e 79, stante l'irrilevanza della circostanza, dedotta dall'attrice, che altre fatture, con riferimento alle quali il aveva sollevato analoga eccezione, CP_1 erano poi state pagate;
- che sul punto doveva, infatti, rilevarsi che, secondo la normativa e la giurisprudenza maggioritaria di riferimento, quando in un contratto di fornitura sia parte una pubblica amministrazione, per la vincolatività dell'Ente in vista del pagamento dei corrispettivi devono ricorrere tutti i seguenti requisiti: 1) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;
2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco ed il professionista o imprenditore in forma scritta;
3) l'esistenza di copertura finanziaria;
- che la somma portata da tali fatture non poteva essere versata neppure mediante applicazione della tutela residuale prevista dall'art. 2041 c.c. poiché, nella specie, si era al di fuori della sfera di operatività dell'azione ex art. 2041 c.c., che presuppone la delibera di autorizzazione e successiva registrazione dell'impegno di spesa, vertendosi invece nell'ambito della più specifica fattispecie di cui all'art. 194 c.c. per cui la parte avrebbe dovuto proporre tale azione;
- che, invece, il convenuto non aveva sollevato CP_1 eccezioni con riguardo alle fatture n. 2200000111 di € 5.385,23 e 10 di € 5.385,23, sicché, per le stesse, doveva essere accolta la relativa domanda di pagamento;
- che doveva essere accolta la domanda attorea di corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, fino al soddisfo per la sorte capitale ancora insoluta e per quella pagata dal essendo il pagamento avvenuto CP_1
tardivamente, ma non sul pagamento eseguito prima addirittura della cessione e non sugli importi non riconosciuti come dovuti per fatture prima di impegno di spesa;
- che allo stesso modo la parte attrice, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D. Lgs. n. 231/2002, aveva diritto al pagamento di ulteriori € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate, ad esclusione di quelle pagate e di quelle oggetto di disconoscimento di impegno di spesa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'istituto di credito originario attore, invocandone la riforma sulla scorta di due motivi di gravame rispettivamente aventi ad oggetto 1) il mancato riconoscimento della sorte capitale di € 16.155,69, accessori su tale importo, costituiti da interessi moratori, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma
2 del D. Lgs. n. 231/2002; 2) il mancato riconoscimento degli interessi moratori e delle somme di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale pagata di €
80.778,71.
3. L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 15.11.2023 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del 14.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_1 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 17.12.2024 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, svolta in relazione all'udienza del 17.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale nella misura minima di gg. 20.
5. La Corte – preliminarmente dichiarata la contumacia del , il quale, Controparte_1 seppur regolarmente citato in giudizio, attraverso la notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta all'indirizzo p.e.c. del difensore in data 07.11.2022, non si è costituito – rileva che l'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito spiegati.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo, articolato in due doglianze, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda (di pagamento della sorte capitale, degli interessi di mora e anatocistici, nonché dell'importo previsto dall'art. 6 comma 2° D.Lgs n.
231/2002) relativamente alle fatture n. 73/2016 (di € 5.385,23), n. 67/2016 (di € 5.385,23) e n. 79/2016 (di € 5.385,23), in ragione del pagamento del quanto alla prima, e della CP_1
mancata copertura finanziaria, quanto alle altre due.
6.1.1. Lamenta in particolare, quanto all'eccezione di pagamento formulata dal CP_1 relativamente alla fattura n. 73/2016 (eccezione formulata dall'ente convenuto all'atto della costituzione in giudizio), che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione relativa all'effettivo pagamento formulata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale (ove la difesa attorea aveva evidenziato l'inidoneità della prova offerta dal costituita CP_1 dalla schermata di un “dettaglio mandato” a dimostrare il pagamento, trattandosi di semplice schermata, priva di quietanza e di timbri). Deduce che il Tribunale ha omesso di considerare: - che l'eccezione di pagamento deve essere dimostrata ex art. 2697 c.c. dal debitore e che ciò vale anche nell'ipotesi in cui la parte destinataria dell'eccezione ometta di replicare all'eccezione; - che la contestazione Parte dell'eccezione non è soggetta ad una specifica preclusione processuale;
- che ha contestato il pagamento e l'idoneità della documentazione a tale fine prodotta dal CP_1
sin dalla prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C.
6.1.2. Quanto all'eccezione (accolta dal primo giudice) di assenza di copertura finanziaria relativamente alle fatture n. 67/2016 e n. 79/2016, lamenta che il è incorso in CP_1 decadenza in ordine all'allegazione (formulata solo con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. e da ritenersi tardiva in quanto afferente a fatto completamente nuovo, funzionale a sollevare un'eccezione non formulata prima) e prova (non fornita, né richiesta nel termine di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C.) del fatto relativo alla mancanza del preventivo di spesa registrato.
Aggiunge che il Tribunale ha omesso di considerare: - che precedentemente al giudizio il non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture né i consumi oggetto delle CP_1
fatture; - che in giudizio il ha eccepito il pagamento (in effetti eseguito) di altri crediti CP_1
traenti origine dal medesimo rapporto contrattuale e che tale comportamento aveva valore confessorio in ordine all'esistenza della copertura finanziaria;
- che il ha eccepito CP_1 la necessità dell'accettazione delle cessioni ai fini della loro opponibilità, implicitamente riconoscendo la sussistenza di un valido contratto di fornitura e della relativa copertura finanziaria.
6.2. La prima doglianza di parte appellante non ha pregio.
Dall'esame degli atti del fascicolo telematico di primo grado emerge che il ha CP_1 formulato eccezione di pagamento della complessiva somma di € 21.540,92, allegando -a dimostrazione del fatto estintivo dedotto- documentazione in alcun modo contestata dall'attrice, se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
6.3. Anche la seconda doglianza non si rivela fondata.
6.3.1. Anzitutto, va chiarito che nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l originario convenuto ha eccepito la nullità della pretesa per la CP_3 somministrazione di energia elettrica per l'anno 2016 per la mancata necessaria copertura di bilancio da parte del e per l'indisponibilità di cassa per gli anni 2017 e 2018, CP_1 allegando, a supporto dell'eccezione in parola, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario del nella quale veniva, appunto, precisato che per le fatture n. CP_1
79, 67, 68 e 47 dell'anno 2016, non vi erano residui sul relativo capitolo di spesa e, di conseguenza, non vi era la necessaria copertura finanziaria (cfr. doc. allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Infondato si rivela pertanto il rilievo relativo al difetto di tempestiva formulazione dell'eccezione e di prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
6.3.2. Quanto al secondo rilievo, va dato atto che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che –ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989) nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente.
7. Fondato si rivela invece, nei termini che appresso si diranno, il secondo motivo di appello. Parte 7.1. L'appellante precisa che aveva richiesto la condanna del al pagamento CP_1 anche della sorte capitale di € 80.778,71, relativa a tutte le ulteriori fatture azionate, ad eccezione di quelle per le quali il Tribunale ha riconosciuto sia il capitale che le somme ad esse correlate e di quelle per le quali ha rigettato la domanda.
Spiega di avere chiesto anche la condanna del al pagamento dei relativi interessi CP_1 di mora e anatocistici e alle relative somme ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs n. 231/2002
(pari ad € 600,00) Parte Rappresenta che il ha rigettato la domanda di di pagamento degli accessori, CP_1
sul rilievo che le fatture erano state pagate prima della cessione.
Deduce l'erroneità di tale ultimo rilievo atteso che: - i pagamenti erano tutti successivi alla notifica della cessione intervenuta in data 31.05.2017 (come risultante dalla disamina dei mandati prodotti dalla controparte); - negli atti di cessione dei crediti erano riportate le fatture azionate con indicazione, per ciascuna di esse, sia della data di emissione che di quella di scadenza;
- nessuna contestazione era stata eseguita dalla controparte relativamente a tali date;
- con le cessioni erano stati ceduti anche gli interessi di mora, sia maturati che maturandi.
7.2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente fare chiarezza su alcuni punti: Parte Con l'atto introduttivo del giudizio la aveva azionato per sorte capitale ed accessori oltre alle 5 fatture menzionate dall'appellante nel precedente motivo di gravame (fatture n.
2200000111/2017 di € 5.385,23 e n. 10/ 2017di € 5.385,23, per le quali il primo giudice ha riconosciuto sorte capitale ed accessori, nonché fatture n. 73/2016 (di € 5.385,23), n. 67/2016 (di €
5.385,23) e n. 79/2016 (di € 5.385,23) per le quali ha rigettato integralmente la domanda) altre 15 fatture, segnatamente: n. 29/2016 (di € 5.385,23), n. 38/2016 (di € 5.385,23), n. 47/2016 (di
€ 5.385,23), n. 49/2016 (di € 5.385,23), n. 58/16 (di € 5.385,23), n. 2200000110/17 (di €
5.385,23), n. 25/17 (di € 5.385,23), n. 39/17 (di € 5.385,23), n. 7/17 di € (di € 5.385,23), n.
2200000196/18 (di € 5.385,23), n. 2200000197/18 (di € 5.385,23), n. 2200000198/18 (di €
5.385,23), n. 2200000199/18 (di € 5.385,23), n. 2200000200/18 (di € 5.385,23), n.
2200000201/18 (di € 5.385,23) per complessivi € 80.778,45.
7.3. Ciò chiarito va in primo luogo rilevato che correttamente il primo giudice ha rigettato integralmente la domanda relativamente all'importo di complessivi € 21.540,92 relativo a quattro fatture pagate (come risultante dalla documentazione prodotta dall'Ente convenuto all'atto della costituzione in giudizio) dal debitore prima dell'introduzione del giudizio (si tratta delle fatture nn. 38/2016 e 49/2016 pagate in data 27.06.2017, della fattura n. 73/2016 pagata in data 6.07.2017 e della fattura n. 29/2016 pagata in data 17.07.2017).
Al riguardo va tuttavia evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice
(che ha affermato che le quattro fatture in argomento, per l'importo complessivo di € 21.540,92, era Part avvenuto prima della cessione da Conversion & HT alla , in realtà dalla documentazione depositata dal all'atto della costituzione di primo grado (documentazione relativa alle CP_1
fatture nn. 38/2016 e 49/2016 pagate in data 27.06.2017, alla fattura n. 73/2016 pagata in data
6.07.2017 ed alla fattura n. 29/2016 pagata in data 17.07.2017) le fatture in questione risultano pagate successivamente alla cessione dei relativi crediti dalla Conversion & HT alla
Parte
anche se prima della introduzione del giudizio di primo grado da parte della creditrice, sicché sull'importo di € 21.540,92 vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso indicato agli artt. 2 e 5 D.L.gs 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura a quella dell'avvenuto pagamento, nonché, ai sensi dell'art. 6 comma II D.L.gs 231/2002,
l'importo di € 40,00 per ciascuna delle 4 fatture in questione, così per complessivi € 160,00.
7.4. Inammissibile si rivela invece la doglianza per la parte riguardante la dedotta mancata decisione sulla domanda avente ad oggetto gli interessi moratori, gli interessi anatocistici e gli importi di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs 231/2002 relativamente alle somme di cui alle fatture diverse da quelle oggetto del primo motivo di appello e da quelle di cui alle fatture esaminate al precedente paragrafo.
Su dette somme invero detti accessori sono stati riconosciuti dal primo giudice, come evincibile dall'esame della impugnata sentenza.
Dalla disamina della motivazione dell'impugnata sentenza emerge (vedi pag. 29) che il primo giudice ha riconosciuto interessi moratori, interessi anatocistici ed importi di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs 231/2002 non solo sulla sorte capitale delle fatture n. 2200000111/2017 di
€ 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23 (quindi sulla somma complessiva di € 10.770,20), ma anche su “quella pagata dal essendo il pagamento avvenuto tardivamente”, con CP_1 espressa esclusione del riconoscimento di detti accessori sulla somma di € 21.540,92, per avere ritenuto (erroneamente, come precisato al precedente paragrafo) che il pagamento fosse intervenuto “addirittura prima della cessione” nonché sulla somma di € 10.770,20
(ritenuta non dovuta per essere le relative fatture n. 67/2016 e n. 79/2016, dell'importo di €
5.385,23 ciascuna, prive di impegno di spesa).
In conclusione il primo giudice ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori (con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza indicata in fattura) al tasso di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs 231/2002, degli interessi anatocistici al tasso di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs
231/2002 (dalla data della domanda giudiziale) e degli importi di cui all'art. 6, comma II,
D.Lgs. 231/2002 (€ 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo), sia sulla sorte capitale di cui alle fatture n. 2200000111/2017 di € 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23 (quindi sulla somma complessiva di € 10.770,20), sia sulla sorte capitale delle fatture azionate dall'attrice e pagate in ritardo dal (trattasi delle fatture nn. n. 47/2016 (di € 5.385,23), n. 58/16 (di € CP_1
5.385,23), n. 2200000110/17 (di € 5.385,23), n. 25/17 (di € 5.385,23), n. 39/17 (di € 5.385,23), n.
7/17 di € (di € 5.385,23), n. 2200000196/18 (di € 5.385,23), n. 2200000197/18 (di € 5.385,23), n.
2200000198/18 (di € 5.385,23), n. 2200000199/18 (di € 5.385,23), n. 2200000200/18 (di € 5.385,23),
n. 2200000201/18 (di € 5.385,23) per complessivi € 64.622,76); mentre ha escluso il riconoscimento degli accessori in argomento sulla sorte capitale delle fatture n. 38/2016 di
€ 5.385,23, n. 49/2016 di € 5.385,23, n. 73/2016 di € 5.385,23 e n. 29/2016 di € 5.385,23 per complessivi € 21.540,92 (in relazione alle quali si è deciso al precedente paragrafo) e sugli importi di cui alle fatture n. 67/2016 e 79/2016, per complessivi € 10.770,20 (sulle quali si è deciso in sede di disamina della seconda doglianza di cui al primo motivo di appello).
Consequenzialmente nel dispositivo della sentenza il primo giudice ha condannato (capo c) il al pagamento “degli accessori sulle somme di cui ai punti a) e b) Controparte_1 come da parte motiva”, quindi: sulla somma di cui al capo a) di € 10.770,20 (trattasi della somma capitale di cui alle fatture n. 2200000111/2017 di € 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23) e sulla somma di cui al capo b) per la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere derivante dalla “sottrazione dall'importo inizialmente azionato delle somme di €
21.540,92 e € 10.770,20, somme non dovute, nonché € 10.770,00 somma non ancora corrisposta” (trattasi quindi della somma derivante dalla sottrazione dall'importo iniziale di € 107.704,60 dei seguenti importi: € 21.540,92 (relativo alle fatture n. 38/2016 di €
5.385,23, n. 49/2016 di € 5.385,23, n. 73/2016 di € 5.385,23 e n. 29/2016 di € 5.385,23) ritenuto non dovuto;
€ 10.770,20 (relativi alle fatture n. 67/2016 e 79/2016) ritenuto non dovuto;
€ 10.770,20 (oggetto della condanna di cui al capo a).
8. Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite del primo e del presente grado, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, che vede la parte appellante prevalentemente vittoriosa (risultano tuttavia rigettate la domanda relativa alla corresponsione degli importi portati dalle fatture n. 67, 73 e 79 del 2016), si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nella misura già operata dal primo giudice
(1/3) e condannare il appellato al pagamento, in favore della controparte, dei CP_1
residui 2/3 delle spese liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dello scaglione relativo al decisum di ciascun grado, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia dell'appellato;
2) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CONDANNA il al pagamento, sulla sorte capitale di cui alle Controparte_1
fatture n. 29/2016, n. 38/2016, n. 49/2016 e n. 73/2016, degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 (con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura a quello dell'effettuato pagamento), degli interessi anatocistici nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 sugli interessi scaduti di più di sei mesi (con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo), dell'importo di
€ 40,00 per ogni fattura ex dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002;
3) CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
4) DICHIARA compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado nella misura di 1/3 e CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dei residui 2/3 delle spese che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 13.430,00 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 4.378,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 1.923,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1109/2022 R.G.C. passata in decisione all'udienza di p.c., sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 17.12.2024 (con assegnazione o senza assegnazione), vertente
TRA
(già , in persona del procuratore e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_3
Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, al Corso Magenta
n. 84, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 455/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 05.04.2022 – Cessione dei crediti.
Conclusioni della sola parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello dell'Aquila, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 455/22 emessa dal Tribunale di Pescara pubblicata il 5 aprile 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Pescara - RG 207/20 - tra – nuova Parte_1
denominazione di e il e non notificata Parte_2 Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del : Parte_1 Controparte_1
• € 16.155,69 per sorte capitale, di cui alle seguenti 3 fatture che erano state emesse dalla Parte società Conversion & HT e da essa cedute a
− n. 73/16 di € 5.385,23
− n. 67/16 di € 5.385,23
− n. 79/16 di € 5.385,23 riportate nell'elenco che si produce sub doc. 1
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 3 fatture
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata dal pari ad € 80.778,71 CP_1
e relativa a tutte le ulteriori fatture azionate ad eccezione delle seguenti 2 fatture per le quali
Parte il Tribunale ha riconosciuto a sia il capitale che le somme ad esse correlate: n.
2200000111 di € 5.385,23 emessa il 24.11.17 e scaduta il 23.01.18 e n. 10 di € 5.385,23 emessa il 28.02.17 e scaduta il 29.04.17, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle predette fatture - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
Le fatture cui si riferiscono gli interessi oggetto dell'appello sono 15 e sono quelle riportate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 ad eccetto delle predette due fatture nonché delle sopra richiamate 3 fatture già costituenti oggetto di appello (anche per i relativi interessi) • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata dal pari ad € 80.778,71 e relativa a tutte le ulteriori fatture azionate ad eccezione CP_1
Parte delle seguenti 2 fatture per le quali il Tribunale ha riconosciuto a sia il capitale che le somme ad esse correlate: n. 2200000111 di € 5.385,23 emessa il 24.11.17 e scaduta il
23.01.18 e n. 10 di € 5.385,23 emessa il 28.02.17 e scaduta il 29.04.17, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle predette fatture - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con
l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente sub doc. 1 (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
Le fatture cui si riferiscono gli interessi oggetto dell'appello sono
15 e sono quelle riportate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1 ad eccetto delle predette due fatture nonché delle sopra richiamate 3 fatture già costituenti oggetto di appello (anche per i relativi interessi)
• € 600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 15 fatture condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il a pagare a la diversa somma Controparte_1 Parte_1
ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 207/2020 –promosso dall'allora (oggi contro il , Parte_2 Parte_1 Controparte_1
(onde ottenerne la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di € 107.704,60, per sorte capitale portata da n. 20 fatture cedutele dalla società Conversion & HT, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002, interessi anatocistici ed importi ex art. 6 comma 2° D.L.vo 231/2022) giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'ente convenuto (eccependo il mancato consenso alla cessione ai fini della sua opponibilità al debitore ceduto, l'avvenuto pagamento, prima della cessione, dell'importo di € 21.540,92 e la nullità della pretesa per la somministrazione di energia elettrica per l'anno 2016 per la mancata necessaria copertura di bilancio da parte del stesso, e per l'indisponibilità di cassa per gli anni 2017 e 2018) - il CP_1
Tribunale di Pescara così provvedeva: “a) in parziale accoglimento della domanda, condanna , in persona del sindaco p.t., al Controparte_2 P.IVA_1 pagamento in favore di Parte_4
(C.F. ), della somma di € 10.770,20 per le
[...] P.IVA_2
causali di cui alla parte motiva;
b) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo corrispondente alla somma derivante dalla sottrazione dall'importo inizialmente azionato delle somme di € 21.540,92 e 10.770,20, somme non dovute, nonché € di 10.770,20, somma non ancora corrisposta;
c) rigetta la domanda relativamente agli importi di € 21.540,92 e 10.770,20; d) condanna CP_1
C.F., , in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di
[...] P.IVA_1
Parte_4
(C.F. ), degli accessori sulle somme di cui ai punti a) e b) come da parte P.IVA_2
motiva; e) dichiara compensate per 1/3 le spese e condanna Controparte_1
C.F., , in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di P.IVA_1 [...]
(C.F. Parte_4
), di € per esborsi ed € 13.430,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa P.IVA_2 come per legge, per compensi professionali, qui liquidate per l'intero.”.
1.1. Il Tribunale, per quello che ancora interessa in questa fase processuale, osservava: - che, alla luce delle allegazioni delle parti, la pretesa di parte attrice doveva essere ridotta, in quanto il pagamento della somma di € 21.540,92, disposto dal convenuto, nei CP_1
confronti della società cedente doveva ritenersi comprovato;
- che, considerando le deduzioni attoree nel corso del procedimento, non contestate dalla difesa dell'ente convenuto, doveva ritenersi che, in corso di causa vi era stato un adempimento parziale da parte del e, pertanto, la residua domanda dell'attrice per sorte capitale ammontava CP_1 ad € 26.926,15; - che quest'ultimo importo era portato dalle seguenti fatture: n. 2200000111 di € 5.385,23, emessa il 24.11.17 e scaduta il 23.01.18; n. 10 di € 5.385,23, emessa il
28.02.17 e scaduta il 29.04.17; n. 79 di € 5.385,23, emessa il 31.12.16 e scaduta il 28.02.17;
n. 73 di € 5.385,23, emessa il 30.11.16 e scaduta il 31.01.17; n. 67 di € 5.385,23, emessa il
31.10.16 e scaduta il 31.12.16; - che, l'ente convenuto, in sede di costituzione in giudizio aveva eccepito il pagamento della fattura n. 73 del 30.11.2016 e la banca attrice, dopo aver inizialmente ridotto la propria pretesa creditoria, soltanto in sede di comparsa conclusionale aveva contestato tale eccezione di pagamento, la quale, pertanto, doveva considerarsi tardiva;
- che doveva essere accolta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di nullità per assenza di copertura finanziaria (documentata da attestazione dell'ufficio di contabilità), con riferimento alle fatture nn. 67 e 79, stante l'irrilevanza della circostanza, dedotta dall'attrice, che altre fatture, con riferimento alle quali il aveva sollevato analoga eccezione, CP_1 erano poi state pagate;
- che sul punto doveva, infatti, rilevarsi che, secondo la normativa e la giurisprudenza maggioritaria di riferimento, quando in un contratto di fornitura sia parte una pubblica amministrazione, per la vincolatività dell'Ente in vista del pagamento dei corrispettivi devono ricorrere tutti i seguenti requisiti: 1) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;
2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco ed il professionista o imprenditore in forma scritta;
3) l'esistenza di copertura finanziaria;
- che la somma portata da tali fatture non poteva essere versata neppure mediante applicazione della tutela residuale prevista dall'art. 2041 c.c. poiché, nella specie, si era al di fuori della sfera di operatività dell'azione ex art. 2041 c.c., che presuppone la delibera di autorizzazione e successiva registrazione dell'impegno di spesa, vertendosi invece nell'ambito della più specifica fattispecie di cui all'art. 194 c.c. per cui la parte avrebbe dovuto proporre tale azione;
- che, invece, il convenuto non aveva sollevato CP_1 eccezioni con riguardo alle fatture n. 2200000111 di € 5.385,23 e 10 di € 5.385,23, sicché, per le stesse, doveva essere accolta la relativa domanda di pagamento;
- che doveva essere accolta la domanda attorea di corresponsione degli interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, fino al soddisfo per la sorte capitale ancora insoluta e per quella pagata dal essendo il pagamento avvenuto CP_1
tardivamente, ma non sul pagamento eseguito prima addirittura della cessione e non sugli importi non riconosciuti come dovuti per fatture prima di impegno di spesa;
- che allo stesso modo la parte attrice, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D. Lgs. n. 231/2002, aveva diritto al pagamento di ulteriori € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate, ad esclusione di quelle pagate e di quelle oggetto di disconoscimento di impegno di spesa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'istituto di credito originario attore, invocandone la riforma sulla scorta di due motivi di gravame rispettivamente aventi ad oggetto 1) il mancato riconoscimento della sorte capitale di € 16.155,69, accessori su tale importo, costituiti da interessi moratori, interessi anatocistici e somme di cui all'art. 6, comma
2 del D. Lgs. n. 231/2002; 2) il mancato riconoscimento degli interessi moratori e delle somme di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale pagata di €
80.778,71.
3. L'appellato non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. La causa è stata assunta una prima volta in decisione dinanzi a collegio diversamente composto, all'esito della camera di consiglio da remoto del 15.11.2023 svolta in relazione all'udienza di P.C. (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) del 14.11.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
In seguito, con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 15.10.2024 la Presidente della Corte ha disposto la riassegnazione delle cause trattenute a sentenza da collegi comprendenti (quale relatore e presidente) il dott. , non deliberate dopo il Persona_1 collocamento in quiescenza di quest'ultimo, con riassegnazione della presente causa al nuovo relatore dott.ssa Carla Ciofani.
Con decreto del Presidente della Sezione civile in data 22.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con fissazione dell'udienza del giorno 17.12.2024 “per la nuova assunzione in decisione da parte del collegio comprendente il nuovo relatore cui la causa è stata assegnata”.
All'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19.12.2024, svolta in relazione all'udienza del 17.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale nella misura minima di gg. 20.
5. La Corte – preliminarmente dichiarata la contumacia del , il quale, Controparte_1 seppur regolarmente citato in giudizio, attraverso la notifica dell'atto di citazione in appello, avvenuta all'indirizzo p.e.c. del difensore in data 07.11.2022, non si è costituito – rileva che l'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito spiegati.
6. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo, articolato in due doglianze, l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda (di pagamento della sorte capitale, degli interessi di mora e anatocistici, nonché dell'importo previsto dall'art. 6 comma 2° D.Lgs n.
231/2002) relativamente alle fatture n. 73/2016 (di € 5.385,23), n. 67/2016 (di € 5.385,23) e n. 79/2016 (di € 5.385,23), in ragione del pagamento del quanto alla prima, e della CP_1
mancata copertura finanziaria, quanto alle altre due.
6.1.1. Lamenta in particolare, quanto all'eccezione di pagamento formulata dal CP_1 relativamente alla fattura n. 73/2016 (eccezione formulata dall'ente convenuto all'atto della costituzione in giudizio), che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione relativa all'effettivo pagamento formulata dall'attrice in sede di comparsa conclusionale (ove la difesa attorea aveva evidenziato l'inidoneità della prova offerta dal costituita CP_1 dalla schermata di un “dettaglio mandato” a dimostrare il pagamento, trattandosi di semplice schermata, priva di quietanza e di timbri). Deduce che il Tribunale ha omesso di considerare: - che l'eccezione di pagamento deve essere dimostrata ex art. 2697 c.c. dal debitore e che ciò vale anche nell'ipotesi in cui la parte destinataria dell'eccezione ometta di replicare all'eccezione; - che la contestazione Parte dell'eccezione non è soggetta ad una specifica preclusione processuale;
- che ha contestato il pagamento e l'idoneità della documentazione a tale fine prodotta dal CP_1
sin dalla prima memoria ex art. 183 comma VI C.P.C.
6.1.2. Quanto all'eccezione (accolta dal primo giudice) di assenza di copertura finanziaria relativamente alle fatture n. 67/2016 e n. 79/2016, lamenta che il è incorso in CP_1 decadenza in ordine all'allegazione (formulata solo con la prima memoria ex art. 183 VI comma C.P.C. e da ritenersi tardiva in quanto afferente a fatto completamente nuovo, funzionale a sollevare un'eccezione non formulata prima) e prova (non fornita, né richiesta nel termine di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C.) del fatto relativo alla mancanza del preventivo di spesa registrato.
Aggiunge che il Tribunale ha omesso di considerare: - che precedentemente al giudizio il non ha mai contestato di aver ricevuto le forniture né i consumi oggetto delle CP_1
fatture; - che in giudizio il ha eccepito il pagamento (in effetti eseguito) di altri crediti CP_1
traenti origine dal medesimo rapporto contrattuale e che tale comportamento aveva valore confessorio in ordine all'esistenza della copertura finanziaria;
- che il ha eccepito CP_1 la necessità dell'accettazione delle cessioni ai fini della loro opponibilità, implicitamente riconoscendo la sussistenza di un valido contratto di fornitura e della relativa copertura finanziaria.
6.2. La prima doglianza di parte appellante non ha pregio.
Dall'esame degli atti del fascicolo telematico di primo grado emerge che il ha CP_1 formulato eccezione di pagamento della complessiva somma di € 21.540,92, allegando -a dimostrazione del fatto estintivo dedotto- documentazione in alcun modo contestata dall'attrice, se non tardivamente in sede di comparsa conclusionale.
6.3. Anche la seconda doglianza non si rivela fondata.
6.3.1. Anzitutto, va chiarito che nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, l originario convenuto ha eccepito la nullità della pretesa per la CP_3 somministrazione di energia elettrica per l'anno 2016 per la mancata necessaria copertura di bilancio da parte del e per l'indisponibilità di cassa per gli anni 2017 e 2018, CP_1 allegando, a supporto dell'eccezione in parola, una dichiarazione del responsabile del servizio finanziario del nella quale veniva, appunto, precisato che per le fatture n. CP_1
79, 67, 68 e 47 dell'anno 2016, non vi erano residui sul relativo capitolo di spesa e, di conseguenza, non vi era la necessaria copertura finanziaria (cfr. doc. allegato n. 2 del fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Infondato si rivela pertanto il rilievo relativo al difetto di tempestiva formulazione dell'eccezione e di prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
6.3.2. Quanto al secondo rilievo, va dato atto che la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che –ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989) nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente.
7. Fondato si rivela invece, nei termini che appresso si diranno, il secondo motivo di appello. Parte 7.1. L'appellante precisa che aveva richiesto la condanna del al pagamento CP_1 anche della sorte capitale di € 80.778,71, relativa a tutte le ulteriori fatture azionate, ad eccezione di quelle per le quali il Tribunale ha riconosciuto sia il capitale che le somme ad esse correlate e di quelle per le quali ha rigettato la domanda.
Spiega di avere chiesto anche la condanna del al pagamento dei relativi interessi CP_1 di mora e anatocistici e alle relative somme ai sensi dell'art. 6 comma 2° D.Lgs n. 231/2002
(pari ad € 600,00) Parte Rappresenta che il ha rigettato la domanda di di pagamento degli accessori, CP_1
sul rilievo che le fatture erano state pagate prima della cessione.
Deduce l'erroneità di tale ultimo rilievo atteso che: - i pagamenti erano tutti successivi alla notifica della cessione intervenuta in data 31.05.2017 (come risultante dalla disamina dei mandati prodotti dalla controparte); - negli atti di cessione dei crediti erano riportate le fatture azionate con indicazione, per ciascuna di esse, sia della data di emissione che di quella di scadenza;
- nessuna contestazione era stata eseguita dalla controparte relativamente a tali date;
- con le cessioni erano stati ceduti anche gli interessi di mora, sia maturati che maturandi.
7.2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente fare chiarezza su alcuni punti: Parte Con l'atto introduttivo del giudizio la aveva azionato per sorte capitale ed accessori oltre alle 5 fatture menzionate dall'appellante nel precedente motivo di gravame (fatture n.
2200000111/2017 di € 5.385,23 e n. 10/ 2017di € 5.385,23, per le quali il primo giudice ha riconosciuto sorte capitale ed accessori, nonché fatture n. 73/2016 (di € 5.385,23), n. 67/2016 (di €
5.385,23) e n. 79/2016 (di € 5.385,23) per le quali ha rigettato integralmente la domanda) altre 15 fatture, segnatamente: n. 29/2016 (di € 5.385,23), n. 38/2016 (di € 5.385,23), n. 47/2016 (di
€ 5.385,23), n. 49/2016 (di € 5.385,23), n. 58/16 (di € 5.385,23), n. 2200000110/17 (di €
5.385,23), n. 25/17 (di € 5.385,23), n. 39/17 (di € 5.385,23), n. 7/17 di € (di € 5.385,23), n.
2200000196/18 (di € 5.385,23), n. 2200000197/18 (di € 5.385,23), n. 2200000198/18 (di €
5.385,23), n. 2200000199/18 (di € 5.385,23), n. 2200000200/18 (di € 5.385,23), n.
2200000201/18 (di € 5.385,23) per complessivi € 80.778,45.
7.3. Ciò chiarito va in primo luogo rilevato che correttamente il primo giudice ha rigettato integralmente la domanda relativamente all'importo di complessivi € 21.540,92 relativo a quattro fatture pagate (come risultante dalla documentazione prodotta dall'Ente convenuto all'atto della costituzione in giudizio) dal debitore prima dell'introduzione del giudizio (si tratta delle fatture nn. 38/2016 e 49/2016 pagate in data 27.06.2017, della fattura n. 73/2016 pagata in data 6.07.2017 e della fattura n. 29/2016 pagata in data 17.07.2017).
Al riguardo va tuttavia evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice
(che ha affermato che le quattro fatture in argomento, per l'importo complessivo di € 21.540,92, era Part avvenuto prima della cessione da Conversion & HT alla , in realtà dalla documentazione depositata dal all'atto della costituzione di primo grado (documentazione relativa alle CP_1
fatture nn. 38/2016 e 49/2016 pagate in data 27.06.2017, alla fattura n. 73/2016 pagata in data
6.07.2017 ed alla fattura n. 29/2016 pagata in data 17.07.2017) le fatture in questione risultano pagate successivamente alla cessione dei relativi crediti dalla Conversion & HT alla
Parte
anche se prima della introduzione del giudizio di primo grado da parte della creditrice, sicché sull'importo di € 21.540,92 vanno riconosciuti gli interessi moratori al tasso indicato agli artt. 2 e 5 D.L.gs 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura a quella dell'avvenuto pagamento, nonché, ai sensi dell'art. 6 comma II D.L.gs 231/2002,
l'importo di € 40,00 per ciascuna delle 4 fatture in questione, così per complessivi € 160,00.
7.4. Inammissibile si rivela invece la doglianza per la parte riguardante la dedotta mancata decisione sulla domanda avente ad oggetto gli interessi moratori, gli interessi anatocistici e gli importi di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs 231/2002 relativamente alle somme di cui alle fatture diverse da quelle oggetto del primo motivo di appello e da quelle di cui alle fatture esaminate al precedente paragrafo.
Su dette somme invero detti accessori sono stati riconosciuti dal primo giudice, come evincibile dall'esame della impugnata sentenza.
Dalla disamina della motivazione dell'impugnata sentenza emerge (vedi pag. 29) che il primo giudice ha riconosciuto interessi moratori, interessi anatocistici ed importi di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs 231/2002 non solo sulla sorte capitale delle fatture n. 2200000111/2017 di
€ 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23 (quindi sulla somma complessiva di € 10.770,20), ma anche su “quella pagata dal essendo il pagamento avvenuto tardivamente”, con CP_1 espressa esclusione del riconoscimento di detti accessori sulla somma di € 21.540,92, per avere ritenuto (erroneamente, come precisato al precedente paragrafo) che il pagamento fosse intervenuto “addirittura prima della cessione” nonché sulla somma di € 10.770,20
(ritenuta non dovuta per essere le relative fatture n. 67/2016 e n. 79/2016, dell'importo di €
5.385,23 ciascuna, prive di impegno di spesa).
In conclusione il primo giudice ha riconosciuto la spettanza degli interessi moratori (con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza indicata in fattura) al tasso di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs 231/2002, degli interessi anatocistici al tasso di cui agli artt. 2 e 5 D.Lgs
231/2002 (dalla data della domanda giudiziale) e degli importi di cui all'art. 6, comma II,
D.Lgs. 231/2002 (€ 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo), sia sulla sorte capitale di cui alle fatture n. 2200000111/2017 di € 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23 (quindi sulla somma complessiva di € 10.770,20), sia sulla sorte capitale delle fatture azionate dall'attrice e pagate in ritardo dal (trattasi delle fatture nn. n. 47/2016 (di € 5.385,23), n. 58/16 (di € CP_1
5.385,23), n. 2200000110/17 (di € 5.385,23), n. 25/17 (di € 5.385,23), n. 39/17 (di € 5.385,23), n.
7/17 di € (di € 5.385,23), n. 2200000196/18 (di € 5.385,23), n. 2200000197/18 (di € 5.385,23), n.
2200000198/18 (di € 5.385,23), n. 2200000199/18 (di € 5.385,23), n. 2200000200/18 (di € 5.385,23),
n. 2200000201/18 (di € 5.385,23) per complessivi € 64.622,76); mentre ha escluso il riconoscimento degli accessori in argomento sulla sorte capitale delle fatture n. 38/2016 di
€ 5.385,23, n. 49/2016 di € 5.385,23, n. 73/2016 di € 5.385,23 e n. 29/2016 di € 5.385,23 per complessivi € 21.540,92 (in relazione alle quali si è deciso al precedente paragrafo) e sugli importi di cui alle fatture n. 67/2016 e 79/2016, per complessivi € 10.770,20 (sulle quali si è deciso in sede di disamina della seconda doglianza di cui al primo motivo di appello).
Consequenzialmente nel dispositivo della sentenza il primo giudice ha condannato (capo c) il al pagamento “degli accessori sulle somme di cui ai punti a) e b) Controparte_1 come da parte motiva”, quindi: sulla somma di cui al capo a) di € 10.770,20 (trattasi della somma capitale di cui alle fatture n. 2200000111/2017 di € 5.385,23 e 10/2017 di € 5.385,23) e sulla somma di cui al capo b) per la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere derivante dalla “sottrazione dall'importo inizialmente azionato delle somme di €
21.540,92 e € 10.770,20, somme non dovute, nonché € 10.770,00 somma non ancora corrisposta” (trattasi quindi della somma derivante dalla sottrazione dall'importo iniziale di € 107.704,60 dei seguenti importi: € 21.540,92 (relativo alle fatture n. 38/2016 di €
5.385,23, n. 49/2016 di € 5.385,23, n. 73/2016 di € 5.385,23 e n. 29/2016 di € 5.385,23) ritenuto non dovuto;
€ 10.770,20 (relativi alle fatture n. 67/2016 e 79/2016) ritenuto non dovuto;
€ 10.770,20 (oggetto della condanna di cui al capo a).
8. Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite del primo e del presente grado, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, che vede la parte appellante prevalentemente vittoriosa (risultano tuttavia rigettate la domanda relativa alla corresponsione degli importi portati dalle fatture n. 67, 73 e 79 del 2016), si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado nella misura già operata dal primo giudice
(1/3) e condannare il appellato al pagamento, in favore della controparte, dei CP_1
residui 2/3 delle spese liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dello scaglione relativo al decisum di ciascun grado, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia dell'appellato;
2) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza
CONDANNA il al pagamento, sulla sorte capitale di cui alle Controparte_1
fatture n. 29/2016, n. 38/2016, n. 49/2016 e n. 73/2016, degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 (con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza indicata in ciascuna fattura a quello dell'effettuato pagamento), degli interessi anatocistici nella misura di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 sugli interessi scaduti di più di sei mesi (con decorrenza dalla domanda giudiziale al saldo), dell'importo di
€ 40,00 per ogni fattura ex dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002;
3) CONFERMA per il resto l'impugnata sentenza;
4) DICHIARA compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado nella misura di 1/3 e CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dei residui 2/3 delle spese che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 786,00 per esborsi ed € 13.430,00 per competenze oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 4.378,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 1.923,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.02.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi