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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 639/2020 R.G. avente ad og- getto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , tutti elettivamente Parte_4 Parte_5 Parte_6
domiciliati in Nocera Superiore alla Via S. Ornato n. 13, presso lo studio dell'Avv. Luigi Canale che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello, pec: Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Varriale, Controparte_1
unitamente al quale elettivamente domicilia in Boscoreale alla Via Em.
Cirillo n. 35, pec: Email_2
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vanacore, unitamente al quale eletti- vamente domicilia in Nocera Inferiore presso il centro dell'Impiego alla
Via Cucci n. 24 pec: Email_3
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 gennaio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Controparte_1
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore i signori
[...]
, , , CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_7
[...
, e al fine di sentirli dichiarare respon- Parte_5 Parte_6
sabili e, dunque, chiedendo il relativo risarcimento, dei danni occorsi alla
2 propria autovettura Fiat Panda a seguito del sinistro avvenuto in data 7 settembre 2012. In tali circostanze riferiva che nel percorrere la strada provinciale SP Via Esterna Chiunzi, nel tratto di strada che attraversa il
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, e precisamente nei pressi dei civici 29 e 35, veniva attinta da alcune pietre che danneggiavano la pro- pria autovettura e, per questo, chiedeva la condanna dei signori e Parte_2
in quanto proprietari del costone roccioso da cui sarebbero cadute Pt_6
le pietre. Costituitisi i convenuti contestavano integralmente la domanda e chiedevano di chiamare in causa la quale ente pro- Controparte_2
prietario della sede stradale dovendosi ritenere unica responsabile per i danni occorsi. Autorizzata la chiamata in causa, la si Controparte_2
costituiva in giudizio invocando la responsabilità esclusiva dei proprietari del costone roccioso ed eccependo il giudicato formatosi con l'attore a seguito della sentenza 2988/2015 di altro Giudice di Pace che aveva ac- certato, per i medesimi fatti di causa, la carenza di legittimazione passiva della . Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e Controparte_2
CTU la causa veniva assunta in decisione. Con la sentenza n. 3745/2019
Con la sentenza n. 4411/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferio- re, la domanda di parte attrice veniva accolta e i signori condan- Parte_2
nati al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.182,22 oltre che con la condanna al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i signori chiedendone la totale riforma. Si Parte_2
costituivano in giudizio il signor e la che CP_1 Controparte_2
chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. Riassunta la causa a caus del decesso di uno dei signori e dopo una serie di rinvii, Parte_2
all'udienza del 10 gennaio 2024, previa ricezione delle note di trattazione conclusive delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 L'appello è parzialmente fondato.
In primis deve rilevarsi che l'appellante si duole, in sostanza, della nullità della CTU espletata in primo grado perché resa in contrasto con i quesiti posti dal Giudice.
Invero, con il conferimento dell'incarico il Giudice di pace aveva richie- sto che il consulente accertasse “la proprietà del bene immobile indicato dalla parte attrice nella propria domanda quale fonte del danno (costone montagnoso)” nonché “la proprietà esclusiva dell'immobile in relazione al numero civico 29, nonché in relazione al civico n.35 al fine di accertare se appartengono allo stesso proprietario”. Senonché, il consulente in sede di accesso avrebbe identificato il costone roccioso così come indicato dal- la parte attrice in sede di sopralluogo e dando atto che ai numerici civici indicati nella domanda non corrispondeva alcuna proprietà non avendoli rinvenuti nell'arco di diversi chilometri.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il consulente è legitti- mato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sot- toposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e “non di fatti e situazioni che, es- sendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass.
21926/2021).
Laddove, l'appello merita, invece, di trovare accoglimento è in ordine all'accertamento della responsabilità da cui consegue il diritto al risarci- mento dei relativi danni.
Più in particolare, la questione si incentra sull'individuazione del soggetto cui imputare la relativa responsabilità: il soggetto privato proprietario del costone roccioso ovvero la , quale proprietaria della Controparte_2
strada.
4 Invero, a parere di questo Giudice la circostanza che il costone apparte- neva al momento del sinistro agli appellanti non esclude la responsabilità della la quale ha l'obbligo di assicurare la sicurezza della strada CP_2
e delle sue pertinenze, andando esente da responsabilità solo configurabi- le il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile altera- zione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la dili- genza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente ne- cessario a provvedere (si veda, Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2011,
15720).
Quanto all'invocata responsabilità del proprietario della strada occorre osservare quanto segue. Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manuten- zione della cosa in custodia invocando la responsabilità del custode è te- nuto, in forza delle regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostan- ze del caso concreto, prova consistente nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia.
Il custode, invece, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilan- za, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le mi- sure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, deve dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedi- bile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circo- stanze del caso;
deve cioè dimostrare di avere svolto, con la diligenza
5 adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle cir- costanze del caso in esame, tutte le attività di controllo, vigilanza e manu- tenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e del principio generale del neminem laedere.
Ai fini della prova liberatoria va comunque fatta distinzione tra le situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa stessa. In quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato pri- ma che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempesti- vamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, ordinanze n. 11096 del
10/06/2020, n. 16295 del 18/06/2019 e n. 6703 del 19/03/2018). Si è quindi precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia, incombendo viceversa al proprietario dare la c.d. prova liberatoria, dimo- strando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impe- dire che il bene presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa. Nel caso di specie, come nulla prova una condotta anomala o anche solo imprudente del danneggiato, dalle ri- sultanze istruttorie essendo emerso che stesse semplicemente percorrendo la strada provinciale, è ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è demandata alla , gestione che non può dirsi li- CP_2
mitata alla sede stradale, ma va estesa alle pertinenze, quindi anche alla parete rocciosa che sovrasta la carreggiata. A tal proposito, valga conside- rare che il semplice cartello di pericolo di caduta massi su tale strada non
6 può avere la funzione di esonerare il custode, mediante il richiamo dell'at- tenzione dell'automobilista, dall'obbligo di monitorare la strada. D'altro canto, non è stato dimostrato che la avesse predisposto ed effet- CP_2
tuato un sistema di monitoraggio della strada, al fine di asportare eventua- li pietre in bilico ovvero ingabbiare quelle a rischio di distacco.
Tali considerazioni, inducono questo Magistrato a riformare la sentenza impugnata e declinare la responsabilità per i danni occorsi al veicolo in transito in via solidale in capo agli odierni appellanti ed al proprietario della strada, . Controparte_2
Quanto, infine, alla valenza del giudicato intercorso tra il danneggiato e la deve rilevarsi che agli atti risulta depositata una co- Controparte_2
pia semplice (in realtà due pdf contenenti rispettivamente la prima e la seconda pagina). L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, al qua- le questo Giudice intende dare continuità per la maggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, sostiene, che colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio deve dimostrare l'avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la stessa sen- tenza sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata con- testazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (senten- za non impugnabile) (Cass., sez. 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U,
19/07/1999, n. 460; Cass., sez. 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5,
02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L,
08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass.,sez. 6- 5,
18/04/ 2017, n. 9746; Cass., sez. 6 - 1, 01/03/ 2018, n. 4803; Cass., sez. 3,
7 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1,
02/03/2022, n. 6868). L'eccezione di giudicato presuppone, dunque,
l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della
‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudica- to di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudica- to. Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, re- stando irrilevante l'assenza di contestazioni per non essere la circostanza disponibile dalle parti, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c. (Cass. , sez. 1, 19 /09/ 2013, n. 21469; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. L, 24/11/2008, n. 27881; Cass., sez. L, 02/04/2008, n. 8478; Cass., sez.5, 02/12/2004, n. 22644).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene giusto procedere al- la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa do- manda o eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) dichiara responsabili gli appellanti in solido con la provincia di Sa- lerno e per l'effetto li condanna a pagare a titolo di risarcimento del
8 danno la somma già quantificata di euro 1.182,22, in favore dell'appellante ; Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 7/2/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del dr. Luigi Bobbio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 639/2020 R.G. avente ad og- getto:
Risarcimento danni e vertente tra:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , tutti elettivamente Parte_4 Parte_5 Parte_6
domiciliati in Nocera Superiore alla Via S. Ornato n. 13, presso lo studio dell'Avv. Luigi Canale che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di appello, pec: Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Varriale, Controparte_1
unitamente al quale elettivamente domicilia in Boscoreale alla Via Em.
Cirillo n. 35, pec: Email_2
APPELLATO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vanacore, unitamente al quale eletti- vamente domicilia in Nocera Inferiore presso il centro dell'Impiego alla
Via Cucci n. 24 pec: Email_3
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10 gennaio 2024 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giuri- sprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel mo- tivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed anali- ticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli li- mitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessaria- mente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto prova- to dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Controparte_1
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore i signori
[...]
, , , CP_3 Parte_2 Parte_3 Parte_7
[...
, e al fine di sentirli dichiarare respon- Parte_5 Parte_6
sabili e, dunque, chiedendo il relativo risarcimento, dei danni occorsi alla
2 propria autovettura Fiat Panda a seguito del sinistro avvenuto in data 7 settembre 2012. In tali circostanze riferiva che nel percorrere la strada provinciale SP Via Esterna Chiunzi, nel tratto di strada che attraversa il
Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, e precisamente nei pressi dei civici 29 e 35, veniva attinta da alcune pietre che danneggiavano la pro- pria autovettura e, per questo, chiedeva la condanna dei signori e Parte_2
in quanto proprietari del costone roccioso da cui sarebbero cadute Pt_6
le pietre. Costituitisi i convenuti contestavano integralmente la domanda e chiedevano di chiamare in causa la quale ente pro- Controparte_2
prietario della sede stradale dovendosi ritenere unica responsabile per i danni occorsi. Autorizzata la chiamata in causa, la si Controparte_2
costituiva in giudizio invocando la responsabilità esclusiva dei proprietari del costone roccioso ed eccependo il giudicato formatosi con l'attore a seguito della sentenza 2988/2015 di altro Giudice di Pace che aveva ac- certato, per i medesimi fatti di causa, la carenza di legittimazione passiva della . Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e Controparte_2
CTU la causa veniva assunta in decisione. Con la sentenza n. 3745/2019
Con la sentenza n. 4411/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferio- re, la domanda di parte attrice veniva accolta e i signori condan- Parte_2
nati al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.182,22 oltre che con la condanna al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello i signori chiedendone la totale riforma. Si Parte_2
costituivano in giudizio il signor e la che CP_1 Controparte_2
chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. Riassunta la causa a caus del decesso di uno dei signori e dopo una serie di rinvii, Parte_2
all'udienza del 10 gennaio 2024, previa ricezione delle note di trattazione conclusive delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la con- cessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3 L'appello è parzialmente fondato.
In primis deve rilevarsi che l'appellante si duole, in sostanza, della nullità della CTU espletata in primo grado perché resa in contrasto con i quesiti posti dal Giudice.
Invero, con il conferimento dell'incarico il Giudice di pace aveva richie- sto che il consulente accertasse “la proprietà del bene immobile indicato dalla parte attrice nella propria domanda quale fonte del danno (costone montagnoso)” nonché “la proprietà esclusiva dell'immobile in relazione al numero civico 29, nonché in relazione al civico n.35 al fine di accertare se appartengono allo stesso proprietario”. Senonché, il consulente in sede di accesso avrebbe identificato il costone roccioso così come indicato dal- la parte attrice in sede di sopralluogo e dando atto che ai numerici civici indicati nella domanda non corrispondeva alcuna proprietà non avendoli rinvenuti nell'arco di diversi chilometri.
La doglianza non può essere condivisa atteso che il consulente è legitti- mato ad acquisire tutti gli elementi necessari a rispondere al quesito sot- toposto dal giudice, purché si tratti di fatti accessori che rientrano nell'ambito tecnico della consulenza, e “non di fatti e situazioni che, es- sendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass.
21926/2021).
Laddove, l'appello merita, invece, di trovare accoglimento è in ordine all'accertamento della responsabilità da cui consegue il diritto al risarci- mento dei relativi danni.
Più in particolare, la questione si incentra sull'individuazione del soggetto cui imputare la relativa responsabilità: il soggetto privato proprietario del costone roccioso ovvero la , quale proprietaria della Controparte_2
strada.
4 Invero, a parere di questo Giudice la circostanza che il costone apparte- neva al momento del sinistro agli appellanti non esclude la responsabilità della la quale ha l'obbligo di assicurare la sicurezza della strada CP_2
e delle sue pertinenze, andando esente da responsabilità solo configurabi- le il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile altera- zione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la dili- genza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente ne- cessario a provvedere (si veda, Cass. civ., Sez. III, 18 luglio 2011,
15720).
Quanto all'invocata responsabilità del proprietario della strada occorre osservare quanto segue. Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manuten- zione della cosa in custodia invocando la responsabilità del custode è te- nuto, in forza delle regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostan- ze del caso concreto, prova consistente nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia.
Il custode, invece, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilan- za, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le mi- sure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, deve dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedi- bile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circo- stanze del caso;
deve cioè dimostrare di avere svolto, con la diligenza
5 adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle cir- costanze del caso in esame, tutte le attività di controllo, vigilanza e manu- tenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e del principio generale del neminem laedere.
Ai fini della prova liberatoria va comunque fatta distinzione tra le situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa stessa. In quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato pri- ma che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempesti- vamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, ordinanze n. 11096 del
10/06/2020, n. 16295 del 18/06/2019 e n. 6703 del 19/03/2018). Si è quindi precisato che non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia, incombendo viceversa al proprietario dare la c.d. prova liberatoria, dimo- strando cioè di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impe- dire che il bene presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto produttiva di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, al fine di fare in sostanza valere la propria mancanza di colpa. Nel caso di specie, come nulla prova una condotta anomala o anche solo imprudente del danneggiato, dalle ri- sultanze istruttorie essendo emerso che stesse semplicemente percorrendo la strada provinciale, è ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è demandata alla , gestione che non può dirsi li- CP_2
mitata alla sede stradale, ma va estesa alle pertinenze, quindi anche alla parete rocciosa che sovrasta la carreggiata. A tal proposito, valga conside- rare che il semplice cartello di pericolo di caduta massi su tale strada non
6 può avere la funzione di esonerare il custode, mediante il richiamo dell'at- tenzione dell'automobilista, dall'obbligo di monitorare la strada. D'altro canto, non è stato dimostrato che la avesse predisposto ed effet- CP_2
tuato un sistema di monitoraggio della strada, al fine di asportare eventua- li pietre in bilico ovvero ingabbiare quelle a rischio di distacco.
Tali considerazioni, inducono questo Magistrato a riformare la sentenza impugnata e declinare la responsabilità per i danni occorsi al veicolo in transito in via solidale in capo agli odierni appellanti ed al proprietario della strada, . Controparte_2
Quanto, infine, alla valenza del giudicato intercorso tra il danneggiato e la deve rilevarsi che agli atti risulta depositata una co- Controparte_2
pia semplice (in realtà due pdf contenenti rispettivamente la prima e la seconda pagina). L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, al qua- le questo Giudice intende dare continuità per la maggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, sostiene, che colui che afferma il passaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio deve dimostrare l'avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la stessa sen- tenza sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata con- testazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato (senten- za non impugnabile) (Cass., sez. 19/03/1999, n. 2524; Cass., sez. U,
19/07/1999, n. 460; Cass., sez. 09/07/2004, n. 12770; Cass., sez. 5,
02/12/2004, n. 22644; Cass., sez. 1, 21/09/2006, n. 20438; Cass., sez. L,
08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. 3, 29/08/2013, n. 19883; Cass.,sez. 6- 5,
18/04/ 2017, n. 9746; Cass., sez. 6 - 1, 01/03/ 2018, n. 4803; Cass., sez. 3,
7 23/08/2018, n. 20974; Cass., sez. 3, 29/09/2021, n. 26310; Cass., sez. 1,
02/03/2022, n. 6868). L'eccezione di giudicato presuppone, dunque,
l'effettiva conoscibilità, da parte del Giudice della causa pendente, della
‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicato che impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimo rapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dalla presenza in atti della sentenza (o del provvedimento cui la legge ricollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munita dell'attestazione dell'intervenuto passaggio in giudica- to di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice civile. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, a tutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità di conseguire la prova del giudica- to. Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è, quindi, necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, re- stando irrilevante l'assenza di contestazioni per non essere la circostanza disponibile dalle parti, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp att. c.p.c. (Cass. , sez. 1, 19 /09/ 2013, n. 21469; Cass., sez. L, 08/05/2009, n. 10623; Cass., sez. L, 24/11/2008, n. 27881; Cass., sez. L, 02/04/2008, n. 8478; Cass., sez.5, 02/12/2004, n. 22644).
Stante il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene giusto procedere al- la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa do- manda o eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello;
2) dichiara responsabili gli appellanti in solido con la provincia di Sa- lerno e per l'effetto li condanna a pagare a titolo di risarcimento del
8 danno la somma già quantificata di euro 1.182,22, in favore dell'appellante ; Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria.
Nocera Inferiore, 7/2/2025
Il Giudice
Dr. Luigi Bobbio
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