Sentenza 20 luglio 2004
Massime • 1
I lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne non sono assoggettati al criterio del parametro contributivo minimo settimanale introdotto dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983 (secondo cui a partire dal gennaio 1984 per l'accredito di un contributo settimanale la retribuzione non può essere inferiore al 30% e - dal gennaio 1989 - al 40 per cento dell'importo del trattamento minimo della pensione per i lavoratori dipendenti), disposizione che per il suo chiaro tenore testuale si riferisce unicamente ai lavoratori dipendenti, anche in ragione del carattere speciale della normativa dettata per il settore della pesca dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, che prevede specifici criteri da seguire al fine del computo dei contributi, fissando a riguardo un salario convenzionale (art. 10); tale prospettazione trova conforto nella legge n. 388 del 2000, che ha una portata esplicativa di quanto già desumibile dalla legislazione speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2004, n. 13473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13473 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. ELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL TA IA, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI CROCIFERI 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRO CARANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 124/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 10/10/01 - R.G.N. 232/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2000, NO EL NT adiva il Tribunale di Trieste esponendo di essere socio di una cooperativa di pescatori a partire dal 1982 e di avere visto riconosciuti dall'INPS solo in parte i periodi di assicurazione e, comunque, non in misura di 52 settimane l'anno come spettantegli. Deduceva al riguardo che l'istituto previdenziale aveva erroneamente applicato le leggi n. 153 del 1969 e n. 389 del 1989 e non invece, come dovuto, la legge 250 del 1968, non riconoscendogli un congruo numero di settimane contributive ed impedendogli così di accedere alla pensione di anzianità. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Trieste con sentenza del 3 ottobre 2000 accoglieva in parte la domanda attrice. A seguito di gravame principale dell'INPS ed incidentale dell'assicurato, la Corte di appello di Trieste con sentenza del 10 ottobre 2001, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava l'INPS a pagare gli interessi legali sulle somme capitali riconosciute dal Tribunale solo a partire dal 21 luglio 1999, mentre confermava nel resto quanto statuito dallo stesso Tribunale. Nel pervenire a questa conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità - che nella fattispecie in esame doveva trovare applicazione la legge n. 250 del 1958, da ritenersi normativa speciale rispetto a quella di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983. A rimuovere ogni dubbio era poi intervenuta nel corso del giudizio l'art. 9, comma settimo, della legge 388 del 2000, che statuiva l'inapplicabilità del citato art. 7
"ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250". Per essere il EL NT un addetto alla piccola pesca nessun dubbio poteva, pertanto, sussistere sulla fondatezza della sua pretesa.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS. MOTIVI ELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente Istituto denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 250 del 1958, della legge n. 153 del 1969, della legge n. 389/1989, dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, dell'art. 69, comma settimo, della legge n. 388 del 2000, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. In particolare, premesso che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice d'appello, non si poteva riconoscere alcun rilievo all'art. 69, comma settimo, della legge n. 388 del 2000 in ragione del suo carattere innovativo,
il ricorrente sostiene che andava applicata alla fattispecie in oggetto la disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983, dovendosi tale norma considerarsi di carattere generale, valida quindi anche per gli addetti alla piccola pesca. Evidenziava ancora il ricorrente che il primo giudice aveva correttamente affermato che "se la categoria dei pescatori autonomi delle acque interne non è la sola ad essere esclusa dalla deroga dall'art. 7, comma 5", della legge n. 638 del 1983 come emergeva dalla lettera della norma " ciò
significa che il rapporto lavorativo in esame non è proprio così speciale mentre, del pari e comunque, non può essere affermata disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori atteso che altre categorie soggiacciono al disposto dell'art. 7, comma 1, 2, 3 e 4 l. 638/1983". Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il giudice d'appello, con una motivazione corretta sul piano logico - giuridico ed in tutto rispettosa del dato normativo - e, pertanto, insuscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - ha evidenziato come l'art. 7 della legge n. 638 del 1983 non riguardi gli addetti alla piccola pesca, la cui posizione è regolata da una legge speciale.
In verità pur a fronte di precisi dati testuali, ricavabili dal disposto del citato art. 7, l'INPS ha sostenuto, come si è detto, che l'assicurazione dei suddetti lavoratori autonomi segue la normativa generale.
L'assunto non può essere condiviso in ragione - è necessario ribadirlo ancora una volta - del carattere speciale della normativa dettata dalla legge 13 marzo 1958 n. 250 relativa a "previdenze a favore del pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne". Detta legge, dopo avere individuato l'estensione e l'oggetto dell'assicurazione (sia per le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, associate in cooperative o compagnie;
sia per le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie) (art. 1), ed indicato le specifiche prestazioni previdenziali usufruite dagli assicurati (art. 9), ha poi determinato specifici criteri da seguire ai fini del computo dei contributi, fissando al riguardo un salario convenzionale (art. 10).
E che la regolamentazione della legge n. 250 del 1958 debba considerarsi di natura speciale, e come tale capace di sottrarre il rapporto previdenziale in oggetto alla generale gestione dei lavoratori dipendenti, si evince anche dalla considerazione fatta propria dalla dottrina, secondo cui la modulazione dell'obbligazione contributiva è correlata a molteplici fattori, e specificamente oltre che alla natura dell'attività dell'impresa e del settore merceologico, anche al numero dei dipendenti ed alla loro qualifica, sicché ad esempio particolari riduzioni dell'aliquota contributiva ordinaria interessano numerose categorie di lavoratori, tra le quali vanno tra le altre annoverate quelle degli addetti ai servizi domestici e familiari, dei lavoratori agricoli subordinati, e dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi, ed, appunto, dei pescatori della piccola pesca marittima. È evidente poi che una modulazione degli obblighi contributivi, diretta a perseguire finalità socio-economiche, può essere realizzata anche attraverso una diversa determinazione della retribuzione convenzionale su cui computare i contributi da versare.
Contro le conclusioni cui si è pervenuti non può, poi, essere addotta la considerazione che una interpretazione del dato normativo, nei sensi innanzi indicati, importerebbe una lettura della legge in contrasto con la Costituzione, per introdurre una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di lavoratori, in violazione, quindi, dell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, come è stato ribadito più volte il principio di uguaglianza deve essere inteso nel senso che a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento sicché trattamenti differenziati debbono essere riservati a situazioni oggetti vantante diverse (cfr. ex plurimis in questi sensi: Corte giust. amm. Sicilia 24 marzo 1993 n. 138; Corte Cost. 18 febbraio 1981 n. 20). Orbene, alla stregua di tale principio a ben vedere dovrebbe tacciarsi di illegittimità costituzionale una disciplina che ai fini contributivi non tenesse conto delle diversità delle categorie di lavoratori, in ragione della natura dell'attività espletata e delle caratteristiche del rapporto, e che, per quanto attiene alla fattispecie in oggetto, procedesse ad una piena equiparazione - ai fini contributivi - della posizione dei pescatori autonomi di acque interne a quella dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori delle cooperative.
Consegue da quanto sinora detto la piena applicabilità alla fattispecie in esame della legge n. 250 del 1958 e la sottrazione della disciplina relativa all'obbligo contributivo dei pescatori autonomi delle acque interne (ed alla determinazione della retribuzione convenzionale) al disposto dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, in ragione della peculiare caratterizzazione della loro attività lavorativa.
I suddetti principi, già affermati dai giudici di legittimità con sentenza del 24 febbraio 2000 n. 2126, vanno ribaditi da questo Collegio, non essendo state avanzate censure tali da inficiarne la validità si da portare ad un mutamento di giurisprudenza, ma anzi trovando le considerazioni sopra esposte pieno conforto nella recente legge n. 388 del 2000 - cui fanno riferimento seppure con finalità opposte ambedue le parti - che ha una portata non certo innovativa ma meramente esplicativa di quanto già in precedenza era dato evincere dall'intero sistema normativo e dalla legislazione speciale. Alla stregua del principio della soccombenza l'Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 15,00, oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004