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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 51 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Mauro De Luca ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carmela CP_1
Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, con l'Avv. Anastasia Giglio ---- appellata
Appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro n. N. 1986/2021, mai notificata, ...
b) In via principale e nel merito accogliere lo spiegato appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1986/2021 emessa dal
Tribunale di Cosenza, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cavalcanti Fedora, nel giudizio recante R.G. n. 1198/2020, depositata in cancelleria in data 10.11.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “... Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n.
03420209003042427000 e dei sottesi avvisi di addebito, per i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato in parte qua con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, per le ragioni esposte nel presente atto;
Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
nulla deve a qualsiasi titolo, ragione o azione a e/o all' CP_1 [...]
; per l'effetto, condannare gli odierni resistenti al Controparte_2
risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96c.p.c. patito dall'odierno ricorrente nella misura che codesto Giudice Vorrà equitativamente determinare;
Pertanto condannare in solido con CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
[...]
giudizio oltre rimborso spese generali al 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>;
Per l'appellato CP_1
fatto ed in diritto con conferma della sentenza gravata e condanna alle spese di lite anche del presente grado di giudizio>>; Per l'appellata : CP_3
competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cosenza, adito dal Sig. ha Parte_1
rigettato il suo ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n°
03420209003042427000, notificatagli addì 7/2/2020, afferente a due avvisi di addebito, dei quali lamentava la mancata ricezione (in particolare, per l'avviso n° 33420160006332268000) e, in ogni caso, l'intempestività dell'eventuale notifica di entrambi i titoli, tale da avere determinato la prescrizione dei relativi crediti.
2. Più specificamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il motivo di ricorso riguardante l'eccepita invalidità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di addebito, qualificabile come motivo di opposizione agli atti esecutivi, doveva considerarsi intempestivamente introdotto;
mentre l'altro motivo, afferente alla prescrizione, era infondato, in quanto in giudizio era stata documentata la rituale notifica degli avvisi di addebito e non era stata dimostrata, per converso, la tempestiva opposizione degli stessi, entro i 40 giorni previsti dall'art. 24 del
D. Lgs. n° 46/1999).
E poiché non era sopraggiunto alcun ulteriore tempo prescrizionale, la pretesa creditoria spiegata con l'intimazione di pagamento, doveva considerarsi, a tutti gli effetti, efficace.
3. Il contribuente ha appellato la sentenza, criticandola: a) per la mancata delibazione sulla questione pregiudiziale della caducazione degli avvisi di addebito, costituenti gli atti presupposti dall'intimazione di pagamento avversata, sacramentata dalle sentenze del tribunale di Cosenza, recanti n°
739/2020 (che ha annullato l'avviso n° 33420180006860920000) e n° 1776/2021
(che ha annullato l'avviso n° 33420160006332268000 e la consequenziale, precedente, intimazione di pagamento); b) per la mancata delibazione sulla questione afferente all'illegittimità della notifica (effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza) dell'avviso di addebito n°
33420160006332268000, che avrebbe inficiato la validità dell'intimazione di pagamento, avvenuta anche in funzione di detto avviso, omettendo di pronunciarsi sul “vizio di notifica”, rappresentato addirittura dall'inesistenza della notifica stessa;
c) per l'ingiusta mancata sospensione dell'intimazione opposta, che, viceversa, sarebbe stata giustificata dalla pendenza di altri giudizi vertenti sulle stesse questioni sottese nel giudizio in trattazione;
d) per l'omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti già maturata, a tutto voler CP_1
concedere, alla data di notifica dei due avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento avversata.
4. L' e l si sono costituite nel Controparte_2 CP_1
presente grado, resistendo.
5. Il Collegio, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso come da separato dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
6. L'appello è fondato.
7. L'intimazione di pagamento che occupa il presente giudizio è fondata su due avvisi di addebito: il n° 33420180006860920000 ed il n°
33420160006332268000.
8. Quanto al primo, risulta che esso è stato annullato con sentenza passata in giudicato. In specie con la sentenza del Tribunale di Cosenza, recante n° 739/2020.
Il gravame va accolto, quindi, per questa parte, in applicazione dell'art. 2909
c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta, che ha determinato il venir meno di uno dei due titoli di credito presupposti dall'atto qui avversato.
9. Quanto al secondo avviso di pagamento, risulta che esso è stato ritenuto prescritto, con sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1776/2021, confermata in appello con sentenza di questa Corte, recante n° 118/2023.
A tale sentenza si fa espresso rimando, ritenendo condivisibili gli argomenti in essa svolti, in ossequio al principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione:
<<la sentenza di merito pu essere motivata mediante rinvio ad altro precedente>
dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione>> (Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n.29017).
Ai detti argomenti si aggiunge che, agli atti del presente giudizio, non risulta versata la prova che dimostri la corretta notifica dell'avviso di pagamento in questione.
Di talché trova vieppiù conferma la statuizione sull'intervenuta prescrizione.
10. L'appello, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento delle altre questioni articolate in sede di gravame, giacché l'intimazione di pagamento avversata risulta fondata su due titoli nulli.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 26 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1986/21, resa in data 10 novembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento intimazione n. 03420209003042427000;
2. Condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA nonché IVA e contributi unificati se dovuti, in favore di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 51 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Mauro De Luca ---- appellante Parte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carmela CP_1
Filice, Marcello Carnovale, Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, con l'Avv. Anastasia Giglio ---- appellata
Appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni:
Per l'appellante: <<… in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro n. N. 1986/2021, mai notificata, ...
b) In via principale e nel merito accogliere lo spiegato appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1986/2021 emessa dal
Tribunale di Cosenza, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cavalcanti Fedora, nel giudizio recante R.G. n. 1198/2020, depositata in cancelleria in data 10.11.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “... Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n.
03420209003042427000 e dei sottesi avvisi di addebito, per i motivi esposti in narrativa;
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del provvedimento impugnato in parte qua con il presente atto, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti, per le ragioni esposte nel presente atto;
Accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
nulla deve a qualsiasi titolo, ragione o azione a e/o all' CP_1 [...]
; per l'effetto, condannare gli odierni resistenti al Controparte_2
risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96c.p.c. patito dall'odierno ricorrente nella misura che codesto Giudice Vorrà equitativamente determinare;
Pertanto condannare in solido con CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente
[...]
giudizio oltre rimborso spese generali al 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
c) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>;
Per l'appellato CP_1
fatto ed in diritto con conferma della sentenza gravata e condanna alle spese di lite anche del presente grado di giudizio>>; Per l'appellata : CP_3
competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge>>.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Cosenza, adito dal Sig. ha Parte_1
rigettato il suo ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento n°
03420209003042427000, notificatagli addì 7/2/2020, afferente a due avvisi di addebito, dei quali lamentava la mancata ricezione (in particolare, per l'avviso n° 33420160006332268000) e, in ogni caso, l'intempestività dell'eventuale notifica di entrambi i titoli, tale da avere determinato la prescrizione dei relativi crediti.
2. Più specificamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il motivo di ricorso riguardante l'eccepita invalidità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di addebito, qualificabile come motivo di opposizione agli atti esecutivi, doveva considerarsi intempestivamente introdotto;
mentre l'altro motivo, afferente alla prescrizione, era infondato, in quanto in giudizio era stata documentata la rituale notifica degli avvisi di addebito e non era stata dimostrata, per converso, la tempestiva opposizione degli stessi, entro i 40 giorni previsti dall'art. 24 del
D. Lgs. n° 46/1999).
E poiché non era sopraggiunto alcun ulteriore tempo prescrizionale, la pretesa creditoria spiegata con l'intimazione di pagamento, doveva considerarsi, a tutti gli effetti, efficace.
3. Il contribuente ha appellato la sentenza, criticandola: a) per la mancata delibazione sulla questione pregiudiziale della caducazione degli avvisi di addebito, costituenti gli atti presupposti dall'intimazione di pagamento avversata, sacramentata dalle sentenze del tribunale di Cosenza, recanti n°
739/2020 (che ha annullato l'avviso n° 33420180006860920000) e n° 1776/2021
(che ha annullato l'avviso n° 33420160006332268000 e la consequenziale, precedente, intimazione di pagamento); b) per la mancata delibazione sulla questione afferente all'illegittimità della notifica (effettuata presso un indirizzo diverso da quello di residenza) dell'avviso di addebito n°
33420160006332268000, che avrebbe inficiato la validità dell'intimazione di pagamento, avvenuta anche in funzione di detto avviso, omettendo di pronunciarsi sul “vizio di notifica”, rappresentato addirittura dall'inesistenza della notifica stessa;
c) per l'ingiusta mancata sospensione dell'intimazione opposta, che, viceversa, sarebbe stata giustificata dalla pendenza di altri giudizi vertenti sulle stesse questioni sottese nel giudizio in trattazione;
d) per l'omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti già maturata, a tutto voler CP_1
concedere, alla data di notifica dei due avvisi di addebito presupposti dall'intimazione di pagamento avversata.
4. L' e l si sono costituite nel Controparte_2 CP_1
presente grado, resistendo.
5. Il Collegio, sentiti i procuratori delle parti, ha deciso come da separato dispositivo sotto trascritto.
Motivi della decisione
6. L'appello è fondato.
7. L'intimazione di pagamento che occupa il presente giudizio è fondata su due avvisi di addebito: il n° 33420180006860920000 ed il n°
33420160006332268000.
8. Quanto al primo, risulta che esso è stato annullato con sentenza passata in giudicato. In specie con la sentenza del Tribunale di Cosenza, recante n° 739/2020.
Il gravame va accolto, quindi, per questa parte, in applicazione dell'art. 2909
c.c., per la valenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza anzidetta, che ha determinato il venir meno di uno dei due titoli di credito presupposti dall'atto qui avversato.
9. Quanto al secondo avviso di pagamento, risulta che esso è stato ritenuto prescritto, con sentenza del Tribunale di Cosenza n° 1776/2021, confermata in appello con sentenza di questa Corte, recante n° 118/2023.
A tale sentenza si fa espresso rimando, ritenendo condivisibili gli argomenti in essa svolti, in ossequio al principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione:
<<la sentenza di merito pu essere motivata mediante rinvio ad altro precedente>
dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione>> (Cassazione civile sez. III, 20/10/2021, n.29017).
Ai detti argomenti si aggiunge che, agli atti del presente giudizio, non risulta versata la prova che dimostri la corretta notifica dell'avviso di pagamento in questione.
Di talché trova vieppiù conferma la statuizione sull'intervenuta prescrizione.
10. L'appello, pertanto, deve essere accolto, con assorbimento delle altre questioni articolate in sede di gravame, giacché l'intimazione di pagamento avversata risulta fondata su due titoli nulli.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 26 gennaio 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1986/21, resa in data 10 novembre 2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento intimazione n. 03420209003042427000;
2. Condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del doppio grado, liquidate in € 2.700,00 per il primo ed in € 3.000,00 per il secondo, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA nonché IVA e contributi unificati se dovuti, in favore di parte appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello,
Sezione lavoro, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni