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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/10/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1659/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1659/2025 R.G., discussa nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025, introdotta con ricorso depositato il 5 giugno 2025 vertente tra: (C.F: , nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, viale Monte Nero 17, presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. Angelica Chiara Maria Fazio, del Foro di Milano – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato1.
APPELLANTE e
(C.F: , nato a [...] il [...] e residente in Bresso Controparte_1 C.F._2 via Edmondo De Amicis n. 10; APPELLATO – CONTUMACE E con l'intervento di: Procuratore Generale nella persona della dottoressa Simonetta Bellaviti. Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10541/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2024, depositata in cancelleria il 5 dicembre 2024, nel procedimento n. 5625/2024 R.G.A.C.
– Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: come da parere depositato il 2 ottobre 2025 “preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
si ritiene la misura dell'importo del mantenimento paterno per la figlia sia congruo, atteso lo stato di disoccupazione del padre, che di certo non scrimina il suo obbligo di contribuire alla figlia ma che consente un equo e proporzionale calcolo dell'importo tale da non rendere eccessivamente gravoso l'adempimento esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo e così concludendo nella memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata il 3 ottobre 2025, che richiama il ricorso introduttivo: “disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento della somma di CP_1 Per_1
€ 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ovvero nella somma comunque maggiore di € 200,00 che la Corte riterrà di giustizia. In ogni caso con il favore delle spese di lite da porre a carico dell'Erario, con l'ammissione al gratuito patrocinio. In via istruttoria con riserva di ulteriori domande, deduzioni istruttorie e produzioni documentali (in particolare, degli estratti conto PostePay relativi agli anni 2024-2025 che la sig.ra è in attesa di ricevere dalle ), di Pt_1 CP_2 formulare capitoli di prova ed indicare testi, si richiede sin d'ora, qualora ritenuto di necessità, di disporre, ai sensi degli artt. 337 octies c.c. e 473 bis n. 4 c.p.c., l'ascolto della minore di 17 Per_1 anni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. Con ricorso ex art. 473bis.47 e 473bis.70 c.p.c., adì il Tribunale di Milano Parte_1 esponendo che dalla relazione more uxorio intrattenuta a far data dal 2005 con era Controparte_1 nata, l'1 novembre 2007, la figlia minore ha esposto che il , da precedente relazione, Per_1 CP_1 aveva avuto altro figlio ormai maggiorenne con il quale non intratteneva più alcun rapporto, e che questi era lavoratore subordinato presso Rotomail Italia s.r.l., percependo la somma di euro 23.426,00 annui mentre ella era dipendente come operatore socio sanitario presso la Casa Circondariale di Milano
“San Vittore” fino al 31 maggio 2022, data alla quale spirò l'efficacia del suo precedente rapporto di lavoro a tempo determinato e che decise di non rinnovare per seguire la figlia cui, nelle more, fu diagnosticato un tumore osseo (sarcoma osteogenico) che richiese diversi cicli di chemioterapia e interventi chirurgici. Proprio per poter seguire meglio la figlia e usufruire dei benefici fiscali per i familiari di soggetti portatori di handicap, i due formalizzarono il 27 aprile 2021 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la propria convivenza di fatto. Tuttavia, il , lungi dall'occuparsi della figlia, CP_1 manifestò nel tempo comportamenti aggressivi e violenti non solo nei confronti dell'odierna appellante, ma anche nei confronti della figlia, di gravità tale da costringerla a presentare formalmente denuncia nell'agosto 2023, precisando altresì che il fosse soggetto dedito all'abuso di sostanze alcoliche CP_1
e al gioco d'azzardo. Chiese quindi l'affidamento a sé della figlia minore con contestuale Per_1 assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un ulteriore contributo di euro 300,00 mensili per sé. Chiese, inoltre, di disporre l'ordine di protezione di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del rappresentando la situazione di pregiudizio per sé e per la figlia minore causata CP_1 dai comportamenti violenti e aggressivi dello stesso.
2 Ritenuti insussistenti i presupposti per la pronuncia di provvedimento inaudita altera parte, all'udienza del 5 marzo 2024, valutata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia del e sentita la il Tribunale riservò la decisione e con decreto del 10 marzo 2024 il CP_1 Pt_1
Presidente relatore ordinò la cessazione della condotta violenta, minacciosa e ingiuriosa del nei CP_1 confronti della e ne ordinò altresì l'allontanamento dalla casa familiare, determinando in mesi Pt_1 sei la durata dell'ordine di protezione, e dando incarico altresì ai Servizi Sociali del Comune di Bresso di prendere in carico il nucleo familiare e svolgere un'indagine psicosociale. All'udienza del 24 aprile 2024, sentita sia la ricorrente che il , che comparve personalmente CP_1 riservando di costituirsi, circostanza poi non avvenuta come si ricava dal verbale di udienza del 14 maggio 2024, all'esito della quale il Tribunale riservò la decisione e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. di pari data confermò la contumacia del , affidò in via super esclusiva la figlia minore alla CP_1 madre, con collocamento presso la stessa, regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo che i rapporti padre-figlia si limitassero a contatti telefonici, nei limiti in cui la ragazza manifestasse il desiderio di sentire il padre, assegnando la casa coniugale sita in Bresso, via De Amicis 10, in locazione con contratto intestato al , alla madre collocataria, che si sarebbe fatta carico di CP_1 sostenere i canoni di locazione e gli oneri relativi, disponendo che il contribuisse a pagare per il CP_1 mantenimento della figlia la somma di euro 400,00 mensili omnia, che l'assegno unico familiare venisse percepito integralmente dalla madre, che autorizzò a procedere al sequestro di mobili fino alla concorrenza di euro 5.000,00, in particolare sulle somme depositate in conto corrente o su quelle dovute a titolo di TFR in caso di licenziamento del , ordinando che la società datrice di lavoro CP_1 del comunicasse se il rapporto di lavoro ancora sussisteva e se sussistessero eventuali debiti e CP_1 crediti tra datore di lavoro e lavoratore, confermando la delega ai servizi sociali del Comune di Bresso sia per completare le indagini psicosociali sul nucleo familiare sia affinché si attivassero per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della minore, acquisendo informazioni ivi dettagliate, dettando poi provvedimenti istruttori per l'ulteriore prosieguo del procedimento, tra cui l'acquisizione di notizie in merito al procedimento penale n. 28461/2023 R.G.N.R. che vedeva il quale CP_1 indagato. Il procedimento fu quindi rinviato all'udienza del 14 novembre 2024, alla quale, pervenute nelle more le dette relazioni, comparve la sola ricorrente, che fu sentita dal Presidente e all'esito il suo difensore precisò le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 n 1 c.p.c. con esclusione della richiesta di conferma dell'ordine di allontanamento e del pagamento diretto già formalizzati, salvi gli effetti del sequestro disposto. Pertanto, il relatore, ritenuta la causa di pronta soluzione in assenza di domande di istruttorie, invitò la difesa alla discussione orale, rimettendo la causa per la decisione al Collegio che la decise alla camera di consiglio del 26 novembre 2024. Quanto alle dette relazioni, con la relazione depositata il 15 luglio 2024 (datata 12 luglio 2024) da parte di personale della Stazione Carabinieri di Bresso si segnalarono le gravissime condizioni in cui versava il , rappresentando che in data 23 giugno 2024 era stato soccorso presso il Parco Nord di Milano CP_1 in evidente stato di alterazione dovuto ad abuso di sostanze alcoliche;
inoltre, sul luogo erano state rinvenute anche scatole di farmaci Xanax presumibilmente assunti dallo stesso con intenti autolesivi;
con relazione dei Servizi Sociali del Comune di Bresso datata 13 novembre 2024 e depositata il 14 novembre 2024 si segnalò una situazione confusa e critica in ordine al OZ che, in seguito
3 all'episodio del 23 giugno 2024 era stato ricoverato presso il SPDC di competenza territoriale dichiarando di aver tentato il suicidio. Inoltre, dalle testimonianze della Caritas e della Fondazione Mazzini, che seguivano il progetto di reinserimento lavorativo dell'uomo, si leggeva che il CP_1 aveva rifiutato tutte le proposte di aiuto formulate dagli operatori. Quanto alla si leggeva che si Pt_1 era mostrata piuttosto critica nei confronti del Servizio sociale rappresentando di non essersi sentita adeguatamente supportata e aveva rifiutato di conseguenza tutti i percorsi di sostegno offerti dagli operatori. Pertanto, il servizio concluse ritenendo che emergessero significativi elementi di preoccupazione rispetto al benessere della minore, consigliando l'attivazione di interventi di educativa domiciliare e supporto psicologico. Con l'impugnata sentenza n. 10541/2024 R.S. del 26 novembre 2024 e pubblicata il 5 dicembre 2024, il Tribunale così dispose: “
1. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Bareggio corso Italia 81 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, 2. Dispone che possa vedere il padre solo qualora manifesti Per_1 una volontà in tal senso, previo accordo e alla presenza della madre, 3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200 a decorrere dal rateo di dicembre 2024 oltre rivalutazione secondo gli Pt_2 indici Istat, con prossima rivalutazione dicembre 2025; la madre continuerà a percepire il 100% dell'AUF, 4. Rigetta la domanda della di avere riconosciuto a suo favore un assegno Pt_1 alimentare di mantenimento, 5. Nulla sulle spese”. Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto di affidare la minore in via esclusiva alla madre in ragione della condotta di assoluto disinteresse del , il CP_1 quale aveva interrotto le relazioni con la figlia e omesso ogni forma di contribuzione e collaborazione nei confronti della per il mantenimento della minore, non preoccupandosi minimamente delle Pt_1 condizioni di salute in cui ella versava. In ordine alla quantificazione del contributo di mantenimento paterno, il Giudice di prime cure ha disposto la sua diminuzione da euro 400,00 a euro 200,00 in considerazione della situazione di disagio estremo in cui versava il conseguentemente al suo CP_1 licenziamento, disposto da Rotomail Italia s.r.l. in quanto questi aveva smesso di presentarsi presso il posto di lavoro. La richiesta di un assegno di mantenimento in favore della fu rigettata da un Pt_1 lato non sussistendo i presupposti ex lege, stante l'assenza di coniugio, dall'altro perché anche il riconoscimento di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 1 co. 65 della legge n. 76/2016 (stante la presenza di un'unione di fatto formalizzata come sopra detto) in quanto non era stata provata né allegata uno stato di bisogno della Pt_1
2. Il procedimento di appello. 2.1 Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 5 giugno 2024 ha proposto appello
[...]
Parte_1
Dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure, con l'unico motivo di appello la ha Pt_1 lamentato l'errata quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia minore gravemente
4 disabile, rappresentando che il si fosse volutamente posto in condizioni di disagio pur di non CP_1 versare alcunché alla figlia L'appellante ha esposto che l'ex compagno, dopo aver goduto di Per_1 un periodo retribuito di due anni di congedo straordinario ex lege n. 104/1992, è stato licenziato per giusta causa in seguito ad assenza ingiustificata protratta sul luogo di lavoro. Inoltre, ha esposto che, come evincentesi dal giudizio di prime cure, oltre alla somma di euro 12.000,00 ricevuta in eredità dopo l'apertura della successione della sorella, avesse ricevuto un importo pari a euro 7.713,54 a titolo di spettanza di fine rapporto di lavoro e da giugno 2024 fosse percettore di per un importo CP_3 mensile di circa euro 1.200,00. Pertanto, ha ritenuto incomprensibile la decisione del Tribunale di ridurre a soli euro 200,00 mensili il mantenimento per la minore, somma che, considerata la grave disabilità da cui è affetta la ragazza, non risulta sufficiente nemmeno per coprire le esigenze meramente alimentari, né tantomeno le sue esigenze di cura e studio, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui sopra. Con decreto del 12 giugno 2025, fu fissata udienza di trattazione, con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ordinando la notifica del ricorso introduttivo;
in data 29 luglio 2025 il precedente difensore dell'appellante depositò rinuncia al mandato difensivo;
in data 3 ottobre 2025 il nuovo difensore dell'appellante depositò note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., allegando nomina difensiva;
all'udienza dell'8 ottobre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., controllata la regolarità della notifica del decreto introduttivo all'appellato, del quale si dichiara la contumacia in questa sede stante la sua mancata costituzione, e viste le note scritte ritualmente depositate e il parere del Procuratore Generale, il Collegio riservò la decisione.
3. Motivi della decisione. 3.1 Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata sia meritevole di integrale conferma per le ragioni che si specificano. A tal fine appare opportuno premettere qualche breve cenno in punto di diritto. Come ben noto, ai sensi dell'art. 316bis c.c. “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, disposizione che trova, in caso di provvedimenti riguardo ai figli di competenza dell'autorità giudiziaria, nell'inciso di cui all'art. 337bis co. 2 c.c. laddove si prevede che, in tale caso, tocchi al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Sotto le previgenti disposizioni di cui all'art. 155bis c.c., nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui al Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ne ha sostanzialmente trasfuso il contenuto nell'art. 337bis c.c. (anche con riferimento alla disposizione in tema di mantenimento sopra citata), la Suprema Corte aveva più volte chiarito che nel determinare il contributo del mantenimento il Giudice deve tenere conto non solo delle esigenze del figlio ma anche delle capacità reddituali del genitore, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
5 professionale o casalingo2 e quindi non potrà che tenersi conto dei redditi concretamente percepiti dai genitori stessi, se del caso accertati anche d'ufficio3.
L'eventuale revisione del contributo al mantenimento potrà tenere conto dell'eventuale peggioramento delle condizioni economiche dei genitori, tuttavia, tale peggioramento deve ritenersi irrilevante quando sia stato strumentalmente provocato dal genitore obbligato per sottrarsi al versamento del contributo al mantenimento del figlio4.
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto obiettivamente peggiorate le condizioni reddituali del tali da impedirgli di versare il contributo già imposto con il CP_1 provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. sopra citato, provvedendo a rideterminarlo nella minor somma di euro 200,00 mensili omnia, somma che, seppur minima e quasi simbolica, si è ritenuto giustamente il massimo richiedibile allo stesso stante il suo stato di indigenza. Risulta essere pacificamente provato, infatti, giusta la produzione versata agli atti del fascicolo di prime cure il 24 luglio 2024, che il sia stato licenziato per giusta causa da Rotomail Italia s.r.l., per la CP_1 quale svolgeva attività di operaio dal 2008, in data 28 maggio 20245, e fino a tale data risultano infatti esservi in atti buste paga del , non essendovene state ulteriormente acquisite;
come notato nella CP_1 sentenza impugnata6, inoltre, non è chiaro quanto e se il OZ percepisca un assegno di disoccupazione, mentre quanto alle somme percepite a titolo di eredità (il cui ammontare in 12.000,00 euro è frutto delle dichiarazioni dallo stesso OZ rese all'udienza del 14 maggio 2024) e di T.F.R. (queste ultime non totalmente determinabili nell'esatto ammontare), da un lato non vi è prova del quanto sia effettivamente residuo al OZ, sia alla luce delle sue dichiarazioni relative al pagamento dei debiti pregressi sia perché comunque, quantomeno nella somma di euro 5.000,00 fatte oggetto di sequestro finalizzato ad azione esecutiva autorizzato giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 14 maggio 2024 sopra citata. Ma come correttamente notato dal Tribunale in prime cure, che le condizioni economiche del CP_1 siano indubbiamente e drammaticamente peggiorate risulta dalle citate relazioni in atti. Alla sopra citata relazione dei Carabinieri di Bresso datata 12 luglio 2024, infatti, risulta essere allegata annotazione di polizia giudiziaria redatta da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo, dalla quale emerge che il 23 giugno 2025 il fosse stato soccorso nella zona CP_1 del Parco Nord di Milano, dove nella nottata del 22 giugno aveva trascorso il proprio tempo ad abusare di sostanze alcoliche e aveva assunto numerose pastiglie del farmaco “Xanax”, con evidenti intenti autolesivi, come dichiarato agli operanti;
dalla relazione datata 13 novembre 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Bresso (la prima delle due versata in atti dai detti Servizi, entrambe datate 13 novembre 2024 e depositate il 14 novembre 2024), inoltre, emerge che il risulti non avere un domicilio CP_1 abituale, che il 24 giugno 2024 (dopo il citato intervento di polizia) sia stato ricoverato presso il SPDC territorialmente competente, non avendo poi richiesto di proseguire un percorso di supporto psichiatrico, che si fosse recato, senza appuntamento e con toni poco urbani, presso il Servizio Sociale di Bresso esponendo di aver più volte tentato il suicidio, nonché che fosse emerso, anche a seguito di contatti con le istituzioni che lo seguono, un quadro confuso in merito alla sua situazione abitativa, essendosi appurato, attraverso le informazioni fornite da Caritas e Fondazione Mazzini, le principali strutture caritatevoli che lo seguivano, che questi avesse rifiutato sia eventuali offerte di lavoro in quanto percettore di assegno di disoccupazione sia l'eventuale offerta di usufruire di dormitori ove alloggiare. Correttamente il Tribunale in prime cure ha ritenuto quindi sussistente un quadro di disagio economico che ha saggiamente portato a rideterminare il contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico in euro 200,00 mensili omnia, corrispondente alle disponibilità di un soggetto che, per quanto si possa ritenere avere ancora qualche risparmio, non appare aver più alcun reddito. Né tantomeno tale situazione di incapienza patrimoniale appare essere frutto di un comportamento fraudolento e preordinato del : come emerge dalla sentenza in atti, l'uomo risulta essere affetto CP_1 da etilismo e ludopatia, unitamente a una marcata deresponsabilizzazione in merito ai suoi doveri (soprattutto verso la prole), situazione questa che, a lungo andare, appare averne causato il tracollo economico e la perdita del posto di lavoro, sicché il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche, per quanto a lui addebitabile, non appare essere il frutto di un comportamento doloso preordinato all'inadempimento, bensì il frutto di uno stile di vita dissennato, sicché anche sotto tale aspetto, non apparendo preordinato, non poteva giustificare la persistenza di un contributo al mantenimento che non era pacificamente in grado di adempiere, potendosi nutrire più di qualche legittimo dubbio anche sulla capacità di adempimento perfino del più modesto contributo determinato in sentenza. Alla luce di quanto detto, quindi, l'appello deve ritenersi infondato e pertanto va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Nulla sulle spese di giudizio stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , iscritto al n. 1659/2025 R.G. Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 10541/2024 R.S. del Tribunale di Milano, emessa in data 26 novembre 2024 e pubblicata il 5 dicembre 2024, a definizione del procedimento R.G. n. 5625/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025. IL Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott.ssa Valentina Paletto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precedentemente rappresentata e difesa dall'avv. Edilberto Giannini. Nomina attuale difensore ed elezione di domicilio giusta procura datata 29 settembre 2025 versata in atti giusta costituzione di nuovo difensore. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 19 giugno 2025.
1 2 V. Cass. Civ. sez. I, 14/05/2010, n.11772, Cass. Civ. sez. I, 06/11/2009, n.23630 (in tema di figli “ex naturali”) 3 V. Cass. Civ. sez. VI, 01/03/2018, n.4811 4 Arg. ex Cass. Civ. sez. I, 30/09/2011, n.20064. 5 V. pp. 16-17, file pdf contenente tale documentazione, costituente c.d. “ ”. Controparte_4 6 V. pp.
9-10 della stessa
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE La Corte d'Appello di Milano, composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere Relatore ed Estensore Riunita nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1659/2025 R.G., discussa nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025, introdotta con ricorso depositato il 5 giugno 2025 vertente tra: (C.F: , nata in [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Milano, viale Monte Nero 17, presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. Angelica Chiara Maria Fazio, del Foro di Milano – parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato1.
APPELLANTE e
(C.F: , nato a [...] il [...] e residente in Bresso Controparte_1 C.F._2 via Edmondo De Amicis n. 10; APPELLATO – CONTUMACE E con l'intervento di: Procuratore Generale nella persona della dottoressa Simonetta Bellaviti. Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10541/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 26 novembre 2024, depositata in cancelleria il 5 dicembre 2024, nel procedimento n. 5625/2024 R.G.A.C.
– Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.p., come segue: Procuratore Generale: come da parere depositato il 2 ottobre 2025 “preso atto dei motivi addotti dall'appellante;
considerato che
si ritiene la misura dell'importo del mantenimento paterno per la figlia sia congruo, atteso lo stato di disoccupazione del padre, che di certo non scrimina il suo obbligo di contribuire alla figlia ma che consente un equo e proporzionale calcolo dell'importo tale da non rendere eccessivamente gravoso l'adempimento esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”. Parte appellante: richiamando le conclusioni del proprio ricorso introduttivo e così concludendo nella memoria ex art. 127ter c.p.c. depositata il 3 ottobre 2025, che richiama il ricorso introduttivo: “disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia con il versamento della somma di CP_1 Per_1
€ 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ovvero nella somma comunque maggiore di € 200,00 che la Corte riterrà di giustizia. In ogni caso con il favore delle spese di lite da porre a carico dell'Erario, con l'ammissione al gratuito patrocinio. In via istruttoria con riserva di ulteriori domande, deduzioni istruttorie e produzioni documentali (in particolare, degli estratti conto PostePay relativi agli anni 2024-2025 che la sig.ra è in attesa di ricevere dalle ), di Pt_1 CP_2 formulare capitoli di prova ed indicare testi, si richiede sin d'ora, qualora ritenuto di necessità, di disporre, ai sensi degli artt. 337 octies c.c. e 473 bis n. 4 c.p.c., l'ascolto della minore di 17 Per_1 anni”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.) 1) Il procedimento di prime cure. Con ricorso ex art. 473bis.47 e 473bis.70 c.p.c., adì il Tribunale di Milano Parte_1 esponendo che dalla relazione more uxorio intrattenuta a far data dal 2005 con era Controparte_1 nata, l'1 novembre 2007, la figlia minore ha esposto che il , da precedente relazione, Per_1 CP_1 aveva avuto altro figlio ormai maggiorenne con il quale non intratteneva più alcun rapporto, e che questi era lavoratore subordinato presso Rotomail Italia s.r.l., percependo la somma di euro 23.426,00 annui mentre ella era dipendente come operatore socio sanitario presso la Casa Circondariale di Milano
“San Vittore” fino al 31 maggio 2022, data alla quale spirò l'efficacia del suo precedente rapporto di lavoro a tempo determinato e che decise di non rinnovare per seguire la figlia cui, nelle more, fu diagnosticato un tumore osseo (sarcoma osteogenico) che richiese diversi cicli di chemioterapia e interventi chirurgici. Proprio per poter seguire meglio la figlia e usufruire dei benefici fiscali per i familiari di soggetti portatori di handicap, i due formalizzarono il 27 aprile 2021 innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile la propria convivenza di fatto. Tuttavia, il , lungi dall'occuparsi della figlia, CP_1 manifestò nel tempo comportamenti aggressivi e violenti non solo nei confronti dell'odierna appellante, ma anche nei confronti della figlia, di gravità tale da costringerla a presentare formalmente denuncia nell'agosto 2023, precisando altresì che il fosse soggetto dedito all'abuso di sostanze alcoliche CP_1
e al gioco d'azzardo. Chiese quindi l'affidamento a sé della figlia minore con contestuale Per_1 assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e un ulteriore contributo di euro 300,00 mensili per sé. Chiese, inoltre, di disporre l'ordine di protezione di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del rappresentando la situazione di pregiudizio per sé e per la figlia minore causata CP_1 dai comportamenti violenti e aggressivi dello stesso.
2 Ritenuti insussistenti i presupposti per la pronuncia di provvedimento inaudita altera parte, all'udienza del 5 marzo 2024, valutata la corretta instaurazione del contraddittorio, dichiarata la contumacia del e sentita la il Tribunale riservò la decisione e con decreto del 10 marzo 2024 il CP_1 Pt_1
Presidente relatore ordinò la cessazione della condotta violenta, minacciosa e ingiuriosa del nei CP_1 confronti della e ne ordinò altresì l'allontanamento dalla casa familiare, determinando in mesi Pt_1 sei la durata dell'ordine di protezione, e dando incarico altresì ai Servizi Sociali del Comune di Bresso di prendere in carico il nucleo familiare e svolgere un'indagine psicosociale. All'udienza del 24 aprile 2024, sentita sia la ricorrente che il , che comparve personalmente CP_1 riservando di costituirsi, circostanza poi non avvenuta come si ricava dal verbale di udienza del 14 maggio 2024, all'esito della quale il Tribunale riservò la decisione e con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. di pari data confermò la contumacia del , affidò in via super esclusiva la figlia minore alla CP_1 madre, con collocamento presso la stessa, regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo che i rapporti padre-figlia si limitassero a contatti telefonici, nei limiti in cui la ragazza manifestasse il desiderio di sentire il padre, assegnando la casa coniugale sita in Bresso, via De Amicis 10, in locazione con contratto intestato al , alla madre collocataria, che si sarebbe fatta carico di CP_1 sostenere i canoni di locazione e gli oneri relativi, disponendo che il contribuisse a pagare per il CP_1 mantenimento della figlia la somma di euro 400,00 mensili omnia, che l'assegno unico familiare venisse percepito integralmente dalla madre, che autorizzò a procedere al sequestro di mobili fino alla concorrenza di euro 5.000,00, in particolare sulle somme depositate in conto corrente o su quelle dovute a titolo di TFR in caso di licenziamento del , ordinando che la società datrice di lavoro CP_1 del comunicasse se il rapporto di lavoro ancora sussisteva e se sussistessero eventuali debiti e CP_1 crediti tra datore di lavoro e lavoratore, confermando la delega ai servizi sociali del Comune di Bresso sia per completare le indagini psicosociali sul nucleo familiare sia affinché si attivassero per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della minore, acquisendo informazioni ivi dettagliate, dettando poi provvedimenti istruttori per l'ulteriore prosieguo del procedimento, tra cui l'acquisizione di notizie in merito al procedimento penale n. 28461/2023 R.G.N.R. che vedeva il quale CP_1 indagato. Il procedimento fu quindi rinviato all'udienza del 14 novembre 2024, alla quale, pervenute nelle more le dette relazioni, comparve la sola ricorrente, che fu sentita dal Presidente e all'esito il suo difensore precisò le conclusioni come da memoria ex art. 473 bis.17 n 1 c.p.c. con esclusione della richiesta di conferma dell'ordine di allontanamento e del pagamento diretto già formalizzati, salvi gli effetti del sequestro disposto. Pertanto, il relatore, ritenuta la causa di pronta soluzione in assenza di domande di istruttorie, invitò la difesa alla discussione orale, rimettendo la causa per la decisione al Collegio che la decise alla camera di consiglio del 26 novembre 2024. Quanto alle dette relazioni, con la relazione depositata il 15 luglio 2024 (datata 12 luglio 2024) da parte di personale della Stazione Carabinieri di Bresso si segnalarono le gravissime condizioni in cui versava il , rappresentando che in data 23 giugno 2024 era stato soccorso presso il Parco Nord di Milano CP_1 in evidente stato di alterazione dovuto ad abuso di sostanze alcoliche;
inoltre, sul luogo erano state rinvenute anche scatole di farmaci Xanax presumibilmente assunti dallo stesso con intenti autolesivi;
con relazione dei Servizi Sociali del Comune di Bresso datata 13 novembre 2024 e depositata il 14 novembre 2024 si segnalò una situazione confusa e critica in ordine al OZ che, in seguito
3 all'episodio del 23 giugno 2024 era stato ricoverato presso il SPDC di competenza territoriale dichiarando di aver tentato il suicidio. Inoltre, dalle testimonianze della Caritas e della Fondazione Mazzini, che seguivano il progetto di reinserimento lavorativo dell'uomo, si leggeva che il CP_1 aveva rifiutato tutte le proposte di aiuto formulate dagli operatori. Quanto alla si leggeva che si Pt_1 era mostrata piuttosto critica nei confronti del Servizio sociale rappresentando di non essersi sentita adeguatamente supportata e aveva rifiutato di conseguenza tutti i percorsi di sostegno offerti dagli operatori. Pertanto, il servizio concluse ritenendo che emergessero significativi elementi di preoccupazione rispetto al benessere della minore, consigliando l'attivazione di interventi di educativa domiciliare e supporto psicologico. Con l'impugnata sentenza n. 10541/2024 R.S. del 26 novembre 2024 e pubblicata il 5 dicembre 2024, il Tribunale così dispose: “
1. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Bareggio corso Italia 81 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, 2. Dispone che possa vedere il padre solo qualora manifesti Per_1 una volontà in tal senso, previo accordo e alla presenza della madre, 3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200 a decorrere dal rateo di dicembre 2024 oltre rivalutazione secondo gli Pt_2 indici Istat, con prossima rivalutazione dicembre 2025; la madre continuerà a percepire il 100% dell'AUF, 4. Rigetta la domanda della di avere riconosciuto a suo favore un assegno Pt_1 alimentare di mantenimento, 5. Nulla sulle spese”. Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto di affidare la minore in via esclusiva alla madre in ragione della condotta di assoluto disinteresse del , il CP_1 quale aveva interrotto le relazioni con la figlia e omesso ogni forma di contribuzione e collaborazione nei confronti della per il mantenimento della minore, non preoccupandosi minimamente delle Pt_1 condizioni di salute in cui ella versava. In ordine alla quantificazione del contributo di mantenimento paterno, il Giudice di prime cure ha disposto la sua diminuzione da euro 400,00 a euro 200,00 in considerazione della situazione di disagio estremo in cui versava il conseguentemente al suo CP_1 licenziamento, disposto da Rotomail Italia s.r.l. in quanto questi aveva smesso di presentarsi presso il posto di lavoro. La richiesta di un assegno di mantenimento in favore della fu rigettata da un Pt_1 lato non sussistendo i presupposti ex lege, stante l'assenza di coniugio, dall'altro perché anche il riconoscimento di un assegno alimentare ai sensi dell'art. 1 co. 65 della legge n. 76/2016 (stante la presenza di un'unione di fatto formalizzata come sopra detto) in quanto non era stata provata né allegata uno stato di bisogno della Pt_1
2. Il procedimento di appello. 2.1 Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 5 giugno 2024 ha proposto appello
[...]
Parte_1
Dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di prime cure, con l'unico motivo di appello la ha Pt_1 lamentato l'errata quantificazione dell'assegno di mantenimento della figlia minore gravemente
4 disabile, rappresentando che il si fosse volutamente posto in condizioni di disagio pur di non CP_1 versare alcunché alla figlia L'appellante ha esposto che l'ex compagno, dopo aver goduto di Per_1 un periodo retribuito di due anni di congedo straordinario ex lege n. 104/1992, è stato licenziato per giusta causa in seguito ad assenza ingiustificata protratta sul luogo di lavoro. Inoltre, ha esposto che, come evincentesi dal giudizio di prime cure, oltre alla somma di euro 12.000,00 ricevuta in eredità dopo l'apertura della successione della sorella, avesse ricevuto un importo pari a euro 7.713,54 a titolo di spettanza di fine rapporto di lavoro e da giugno 2024 fosse percettore di per un importo CP_3 mensile di circa euro 1.200,00. Pertanto, ha ritenuto incomprensibile la decisione del Tribunale di ridurre a soli euro 200,00 mensili il mantenimento per la minore, somma che, considerata la grave disabilità da cui è affetta la ragazza, non risulta sufficiente nemmeno per coprire le esigenze meramente alimentari, né tantomeno le sue esigenze di cura e studio, chiedendo quindi la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui sopra. Con decreto del 12 giugno 2025, fu fissata udienza di trattazione, con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ordinando la notifica del ricorso introduttivo;
in data 29 luglio 2025 il precedente difensore dell'appellante depositò rinuncia al mandato difensivo;
in data 3 ottobre 2025 il nuovo difensore dell'appellante depositò note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., allegando nomina difensiva;
all'udienza dell'8 ottobre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., controllata la regolarità della notifica del decreto introduttivo all'appellato, del quale si dichiara la contumacia in questa sede stante la sua mancata costituzione, e viste le note scritte ritualmente depositate e il parere del Procuratore Generale, il Collegio riservò la decisione.
3. Motivi della decisione. 3.1 Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata sia meritevole di integrale conferma per le ragioni che si specificano. A tal fine appare opportuno premettere qualche breve cenno in punto di diritto. Come ben noto, ai sensi dell'art. 316bis c.c. “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”, disposizione che trova, in caso di provvedimenti riguardo ai figli di competenza dell'autorità giudiziaria, nell'inciso di cui all'art. 337bis co. 2 c.c. laddove si prevede che, in tale caso, tocchi al Giudice fissare “la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Sotto le previgenti disposizioni di cui all'art. 155bis c.c., nella sua formulazione anteriore alla riforma di cui al Dlgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ne ha sostanzialmente trasfuso il contenuto nell'art. 337bis c.c. (anche con riferimento alla disposizione in tema di mantenimento sopra citata), la Suprema Corte aveva più volte chiarito che nel determinare il contributo del mantenimento il Giudice deve tenere conto non solo delle esigenze del figlio ma anche delle capacità reddituali del genitore, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 148 c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
5 professionale o casalingo2 e quindi non potrà che tenersi conto dei redditi concretamente percepiti dai genitori stessi, se del caso accertati anche d'ufficio3.
L'eventuale revisione del contributo al mantenimento potrà tenere conto dell'eventuale peggioramento delle condizioni economiche dei genitori, tuttavia, tale peggioramento deve ritenersi irrilevante quando sia stato strumentalmente provocato dal genitore obbligato per sottrarsi al versamento del contributo al mantenimento del figlio4.
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto obiettivamente peggiorate le condizioni reddituali del tali da impedirgli di versare il contributo già imposto con il CP_1 provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. sopra citato, provvedendo a rideterminarlo nella minor somma di euro 200,00 mensili omnia, somma che, seppur minima e quasi simbolica, si è ritenuto giustamente il massimo richiedibile allo stesso stante il suo stato di indigenza. Risulta essere pacificamente provato, infatti, giusta la produzione versata agli atti del fascicolo di prime cure il 24 luglio 2024, che il sia stato licenziato per giusta causa da Rotomail Italia s.r.l., per la CP_1 quale svolgeva attività di operaio dal 2008, in data 28 maggio 20245, e fino a tale data risultano infatti esservi in atti buste paga del , non essendovene state ulteriormente acquisite;
come notato nella CP_1 sentenza impugnata6, inoltre, non è chiaro quanto e se il OZ percepisca un assegno di disoccupazione, mentre quanto alle somme percepite a titolo di eredità (il cui ammontare in 12.000,00 euro è frutto delle dichiarazioni dallo stesso OZ rese all'udienza del 14 maggio 2024) e di T.F.R. (queste ultime non totalmente determinabili nell'esatto ammontare), da un lato non vi è prova del quanto sia effettivamente residuo al OZ, sia alla luce delle sue dichiarazioni relative al pagamento dei debiti pregressi sia perché comunque, quantomeno nella somma di euro 5.000,00 fatte oggetto di sequestro finalizzato ad azione esecutiva autorizzato giusta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 14 maggio 2024 sopra citata. Ma come correttamente notato dal Tribunale in prime cure, che le condizioni economiche del CP_1 siano indubbiamente e drammaticamente peggiorate risulta dalle citate relazioni in atti. Alla sopra citata relazione dei Carabinieri di Bresso datata 12 luglio 2024, infatti, risulta essere allegata annotazione di polizia giudiziaria redatta da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cinisello Balsamo, dalla quale emerge che il 23 giugno 2025 il fosse stato soccorso nella zona CP_1 del Parco Nord di Milano, dove nella nottata del 22 giugno aveva trascorso il proprio tempo ad abusare di sostanze alcoliche e aveva assunto numerose pastiglie del farmaco “Xanax”, con evidenti intenti autolesivi, come dichiarato agli operanti;
dalla relazione datata 13 novembre 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Bresso (la prima delle due versata in atti dai detti Servizi, entrambe datate 13 novembre 2024 e depositate il 14 novembre 2024), inoltre, emerge che il risulti non avere un domicilio CP_1 abituale, che il 24 giugno 2024 (dopo il citato intervento di polizia) sia stato ricoverato presso il SPDC territorialmente competente, non avendo poi richiesto di proseguire un percorso di supporto psichiatrico, che si fosse recato, senza appuntamento e con toni poco urbani, presso il Servizio Sociale di Bresso esponendo di aver più volte tentato il suicidio, nonché che fosse emerso, anche a seguito di contatti con le istituzioni che lo seguono, un quadro confuso in merito alla sua situazione abitativa, essendosi appurato, attraverso le informazioni fornite da Caritas e Fondazione Mazzini, le principali strutture caritatevoli che lo seguivano, che questi avesse rifiutato sia eventuali offerte di lavoro in quanto percettore di assegno di disoccupazione sia l'eventuale offerta di usufruire di dormitori ove alloggiare. Correttamente il Tribunale in prime cure ha ritenuto quindi sussistente un quadro di disagio economico che ha saggiamente portato a rideterminare il contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico in euro 200,00 mensili omnia, corrispondente alle disponibilità di un soggetto che, per quanto si possa ritenere avere ancora qualche risparmio, non appare aver più alcun reddito. Né tantomeno tale situazione di incapienza patrimoniale appare essere frutto di un comportamento fraudolento e preordinato del : come emerge dalla sentenza in atti, l'uomo risulta essere affetto CP_1 da etilismo e ludopatia, unitamente a una marcata deresponsabilizzazione in merito ai suoi doveri (soprattutto verso la prole), situazione questa che, a lungo andare, appare averne causato il tracollo economico e la perdita del posto di lavoro, sicché il sopravvenuto peggioramento delle condizioni economiche, per quanto a lui addebitabile, non appare essere il frutto di un comportamento doloso preordinato all'inadempimento, bensì il frutto di uno stile di vita dissennato, sicché anche sotto tale aspetto, non apparendo preordinato, non poteva giustificare la persistenza di un contributo al mantenimento che non era pacificamente in grado di adempiere, potendosi nutrire più di qualche legittimo dubbio anche sulla capacità di adempimento perfino del più modesto contributo determinato in sentenza. Alla luce di quanto detto, quindi, l'appello deve ritenersi infondato e pertanto va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Nulla sulle spese di giudizio stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , iscritto al n. 1659/2025 R.G. Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 10541/2024 R.S. del Tribunale di Milano, emessa in data 26 novembre 2024 e pubblicata il 5 dicembre 2024, a definizione del procedimento R.G. n. 5625/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025. IL Consigliere Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Dott.ssa Valentina Paletto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precedentemente rappresentata e difesa dall'avv. Edilberto Giannini. Nomina attuale difensore ed elezione di domicilio giusta procura datata 29 settembre 2025 versata in atti giusta costituzione di nuovo difensore. Ammissione al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 19 giugno 2025.
1 2 V. Cass. Civ. sez. I, 14/05/2010, n.11772, Cass. Civ. sez. I, 06/11/2009, n.23630 (in tema di figli “ex naturali”) 3 V. Cass. Civ. sez. VI, 01/03/2018, n.4811 4 Arg. ex Cass. Civ. sez. I, 30/09/2011, n.20064. 5 V. pp. 16-17, file pdf contenente tale documentazione, costituente c.d. “ ”. Controparte_4 6 V. pp.
9-10 della stessa
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