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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1928/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA MAZZA e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LOREDANA SCARPATI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANNA IACOMINO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE e contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
RO NE
RESISTENTE
C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE In via principale dichiarare la nullità/inesistenza del presunto titolo-credito rappresentato dall'avviso di addebito di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica dell'atto opposto per omessa notifica della stessa, nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui l'adito G.O. ha competenza per decidere nel merito. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ed attribuzione pro quota ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_4
L'Onorevole Giudice adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - nel merito si pronunci per l'illegittimità delle domande attoree;
- tenga indenne dalle spese di giudizio l qualora ritenga accogliere il ricorso per vizi della notifica degli CP_4 atti presupposti per carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza esclusiva dell'Ente impositore;
- accerti che il ricorrente sia incorso nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/92 per “abuso del diritto all'impugnazione” e conseguentemente condannarlo al risarcimento del conseguente danno nella misura che codesto l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà equa;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare e decidere In via pregiudiziale/preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva con riferimento all' avviso di addebito n. 424 2012 0003163 052 000 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso;
CP_ CP_
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' .
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversa in quanto tardiva. In via principale respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria occorrendo, ordinare all'agente della riscossione la produzione in giudizio degli atti attestanti il compimento degli atti di interruzione della prescrizione e relative notifiche, successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, ivi incluse eventuali domande di rateazione/pagamento dilazionato. In ogni caso Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto all'intimazione n. 068 2024 Parte_1
9047952203 000 con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 27.255,61, relativa a molteplici avvisi di addebito, tutti richiamati nell'atto. L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti di natura previdenziale, sui quali è competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorrente richiede la dichiarazione di nullità o di inesistenza dei crediti dell'istituto previdenziale sostenendo (peraltro in modo piuttosto confuso) la mancata notifica degli avvisi di addebito. Ravvisa, in proposito, una lesione del diritto di difesa, per violazione dell'art. 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. n. 212/2000), secondo il quale la notifica degli atti deve essere effettuata assicurando “l'effettiva conoscenza da parte del contribuente”. Ne fa derivare la nullità dell'iscrizione nel ruolo esattoriale dei crediti oggetto di lite. Da ultimo, il ricorrente sostiene la prescrizione dei crediti medesimi e la decadenza dall'azione esecutiva.
, in via preliminare, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'eccepita CP_4 mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e di qualunque atto presupposto all'iscrizione a ruolo, CP_ ritenendo legittimato a contraddire in proposito solo . Nel merito, chiede il rigetto dell'opposizione, contestando ogni profilo di illegittimità proposto da parte ricorrente e negando che siano intervenute prescrizione o decadenza. CP_
, specularmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla fase della riscossione;
eccepisce altresì il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento all'avviso di addebito n. 424 2012 0003163 052 000 indicato nel ricorso, riguardante altro debitore. Nega, comunque, la fondatezza nel merito del ricorso. Va infine rilevato che, all'udienza del primo ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di , pur citata in giudizio, dopo aver preso atto che tale società, rimasta contumace, CP_5 difetta di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte.
2. L'infondatezza del ricorso.
Come s'è accennato, nel ricorso è stato indicato, quale avviso di addebito tra quelli compresi nell'intimazione opposta, il n. 424 2012 0003163 052 000, che - a detta del ricorrente - dovrebbe riguardare contributi relativi all'anno 2016. Tale avviso, però, non è richiamato nell'intimazione opposta. Dunque, a prescindere dal fatto CP_ che l'avviso in esame riguardi il ricorrente oppure, come sostenuto da , altra persona, l'oggetto della lite è circoscritto all'intimazione n. 068 2024 9047952203 000 e pertanto l'avviso in questione non rientra nella materia del contendere. Deve poi rilevarsi che i quattro avvisi in contestazione riguardano debiti contributivi relativi agli anni 2016, 2017 e 2022. CP_ I documenti depositati da parte resistente (nn. 2, 3, 4 e 5) dimostrano che tutti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati al ricorrente. In particolare, le notifiche risultano avvenute nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- n. 368 2017 0017030433 000, relativo a contributi per l'anno 2016, è stato notificato il 4 novembre 2017 a CP_ mezzo posta per compiuta giacenza (doc. 2 );
-n. 368 2018 0009024934 000, relativo ai contributi per l'anno 2017, è stato notificato il 27 giugno 2018 a CP_ mezzo posta, con ritiro (doc. 3 );
-n. 368 2023 0018724539 000, relativo a contributi per l'anno 2022, è stato notificato il 15 dicembre 2023 a CP_ mezzo pec (doc. 4 );
-n. 368 2023 0018725044 000, relativo ai contributi per l'anno 2017, è stato notificato il 15 dicembre 2023 a CP_ mezzo pec (doc. 5 ). Va precisato che le notifiche a mezzo risultano regolarmente recapitate e sono avvenute all'indirizzo pec CP_ risultante dalla visura della C.C.I.A.A. (doc. 6 ). Ne deriva che tutte le argomentazioni di parte ricorrente su una pretesa lesione del diritto di difesa e dei diritti del contribuente, basate sull'affermata mancanza delle notifiche degli avvisi di addebito risultano infondate. Tali atti sono, inoltre, adeguati a interrompere la prescrizione, tenendo conto del tempo in cui avrebbero dovuto essere pagati i contributi;
peraltro, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito comporta, di per sé, la definitività dell'accertamento dei crediti contributivi, in quanto gli avvisi non sono stati opposti nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 (v., tra le altre, Corte d'Appello di Milano n. 705/24, nonché motivazione di Cass. n. 30665/2024). Possono, quindi, venire in gioco esclusivamente fatti estintivi del credito successivi alla definitività, come può essere il decorso di un nuovo termine di prescrizione. Nel caso di specie, successivamente alle notifiche sopra richiamate, il quinquennio potrebbe astrattamente essere trascorso, prima dell'intimazione qui opposta, solo per i primi dei due avvisi sopra richiamati, ma per essi vi sono stati, da parte di , ulteriori atti interruttivi della prescrizione. CP_4
In particolare, per l'avviso n. 368 2017 0017030433 000 risulta regolarmente notificata, in data 21 ottobre 2019, un'intimazione di pagamento, con deposito nella casa comunale e invio di raccomandata tornata per compiuta giacenza, non avendo il messo notificatore trovato il ricorrente presso la residenza, nonostante tre accessi (doc. 2 di ); va, al riguardo, osservato che le argomentazioni di parte ricorrente svolte durante CP_4
l'udienza in merito a presunte irregolarità della notifica non colgono nel segno, perché dai documenti in esame risulta l'invio della raccomandata con corretta annotazione del numero della stessa. Tanto basta per escludere il decorso del quinquennio;
possono, in ogni caso, essere richiamati gli ulteriori atti depositati da quali docc. 3 e 4, regolarmente notificati;
in particolare sono stati notificati, prima del CP_4 decorso del quinquennio successivo alle notifiche degli avvisi di addebito di cui ora si tratta:
- un preavviso di fermo amministrativo, sempre attraverso accessi del messo e con raccomandata rimasta in giacenza, in data 10 febbraio 2020 (doc. 3 ); CP_4
- con le medesime modalità e sempre con raccomandata rimasta in giacenza, in data 14 ottobre 2022, un'intimazione di pagamento (doc. 4 ). CP_4
Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
3. Le spese di lite.
Secondo il criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere alle resistenti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa dopo attività istruttoria meramente documentale, con la celebrazione di una sola udienza.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo Emilia De Vitis.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 dicembre 2024:
1) respinge il ricorso;
CP_
2) condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna parte ricorrente a sostenere le spese di lite di , che liquida in € 2.697,00 per CP_4 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e ri o per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Anna Iacomino, che si è dichiarata anticipataria. Deciso all'udienza del primo ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1928/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA MAZZA e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LOREDANA SCARPATI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANNA IACOMINO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE e contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
RO NE
RESISTENTE
C.F. , contumace Controparte_3 P.IVA_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE In via principale dichiarare la nullità/inesistenza del presunto titolo-credito rappresentato dall'avviso di addebito di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica dell'atto opposto per omessa notifica della stessa, nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui l'adito G.O. ha competenza per decidere nel merito. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ed attribuzione pro quota ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_4
L'Onorevole Giudice adito disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione: - nel merito si pronunci per l'illegittimità delle domande attoree;
- tenga indenne dalle spese di giudizio l qualora ritenga accogliere il ricorso per vizi della notifica degli CP_4 atti presupposti per carenza di legittimazione passiva in quanto di competenza esclusiva dell'Ente impositore;
- accerti che il ricorrente sia incorso nella responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. richiamato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/92 per “abuso del diritto all'impugnazione” e conseguentemente condannarlo al risarcimento del conseguente danno nella misura che codesto l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà equa;
- con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare e decidere In via pregiudiziale/preliminare,
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva con riferimento all' avviso di addebito n. 424 2012 0003163 052 000 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso;
CP_ CP_
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e/o disporre l'estromissione dell' .
- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversa in quanto tardiva. In via principale respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria occorrendo, ordinare all'agente della riscossione la produzione in giudizio degli atti attestanti il compimento degli atti di interruzione della prescrizione e relative notifiche, successivi alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, ivi incluse eventuali domande di rateazione/pagamento dilazionato. In ogni caso Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto all'intimazione n. 068 2024 Parte_1
9047952203 000 con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 27.255,61, relativa a molteplici avvisi di addebito, tutti richiamati nell'atto. L'opposizione, tuttavia, riguarda esclusivamente crediti di natura previdenziale, sui quali è competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorrente richiede la dichiarazione di nullità o di inesistenza dei crediti dell'istituto previdenziale sostenendo (peraltro in modo piuttosto confuso) la mancata notifica degli avvisi di addebito. Ravvisa, in proposito, una lesione del diritto di difesa, per violazione dell'art. 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. n. 212/2000), secondo il quale la notifica degli atti deve essere effettuata assicurando “l'effettiva conoscenza da parte del contribuente”. Ne fa derivare la nullità dell'iscrizione nel ruolo esattoriale dei crediti oggetto di lite. Da ultimo, il ricorrente sostiene la prescrizione dei crediti medesimi e la decadenza dall'azione esecutiva.
, in via preliminare, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'eccepita CP_4 mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e di qualunque atto presupposto all'iscrizione a ruolo, CP_ ritenendo legittimato a contraddire in proposito solo . Nel merito, chiede il rigetto dell'opposizione, contestando ogni profilo di illegittimità proposto da parte ricorrente e negando che siano intervenute prescrizione o decadenza. CP_
, specularmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla fase della riscossione;
eccepisce altresì il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento all'avviso di addebito n. 424 2012 0003163 052 000 indicato nel ricorso, riguardante altro debitore. Nega, comunque, la fondatezza nel merito del ricorso. Va infine rilevato che, all'udienza del primo ottobre 2025, la difesa del ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di , pur citata in giudizio, dopo aver preso atto che tale società, rimasta contumace, CP_5 difetta di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte.
2. L'infondatezza del ricorso.
Come s'è accennato, nel ricorso è stato indicato, quale avviso di addebito tra quelli compresi nell'intimazione opposta, il n. 424 2012 0003163 052 000, che - a detta del ricorrente - dovrebbe riguardare contributi relativi all'anno 2016. Tale avviso, però, non è richiamato nell'intimazione opposta. Dunque, a prescindere dal fatto CP_ che l'avviso in esame riguardi il ricorrente oppure, come sostenuto da , altra persona, l'oggetto della lite è circoscritto all'intimazione n. 068 2024 9047952203 000 e pertanto l'avviso in questione non rientra nella materia del contendere. Deve poi rilevarsi che i quattro avvisi in contestazione riguardano debiti contributivi relativi agli anni 2016, 2017 e 2022. CP_ I documenti depositati da parte resistente (nn. 2, 3, 4 e 5) dimostrano che tutti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati al ricorrente. In particolare, le notifiche risultano avvenute nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- n. 368 2017 0017030433 000, relativo a contributi per l'anno 2016, è stato notificato il 4 novembre 2017 a CP_ mezzo posta per compiuta giacenza (doc. 2 );
-n. 368 2018 0009024934 000, relativo ai contributi per l'anno 2017, è stato notificato il 27 giugno 2018 a CP_ mezzo posta, con ritiro (doc. 3 );
-n. 368 2023 0018724539 000, relativo a contributi per l'anno 2022, è stato notificato il 15 dicembre 2023 a CP_ mezzo pec (doc. 4 );
-n. 368 2023 0018725044 000, relativo ai contributi per l'anno 2017, è stato notificato il 15 dicembre 2023 a CP_ mezzo pec (doc. 5 ). Va precisato che le notifiche a mezzo risultano regolarmente recapitate e sono avvenute all'indirizzo pec CP_ risultante dalla visura della C.C.I.A.A. (doc. 6 ). Ne deriva che tutte le argomentazioni di parte ricorrente su una pretesa lesione del diritto di difesa e dei diritti del contribuente, basate sull'affermata mancanza delle notifiche degli avvisi di addebito risultano infondate. Tali atti sono, inoltre, adeguati a interrompere la prescrizione, tenendo conto del tempo in cui avrebbero dovuto essere pagati i contributi;
peraltro, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito comporta, di per sé, la definitività dell'accertamento dei crediti contributivi, in quanto gli avvisi non sono stati opposti nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 (v., tra le altre, Corte d'Appello di Milano n. 705/24, nonché motivazione di Cass. n. 30665/2024). Possono, quindi, venire in gioco esclusivamente fatti estintivi del credito successivi alla definitività, come può essere il decorso di un nuovo termine di prescrizione. Nel caso di specie, successivamente alle notifiche sopra richiamate, il quinquennio potrebbe astrattamente essere trascorso, prima dell'intimazione qui opposta, solo per i primi dei due avvisi sopra richiamati, ma per essi vi sono stati, da parte di , ulteriori atti interruttivi della prescrizione. CP_4
In particolare, per l'avviso n. 368 2017 0017030433 000 risulta regolarmente notificata, in data 21 ottobre 2019, un'intimazione di pagamento, con deposito nella casa comunale e invio di raccomandata tornata per compiuta giacenza, non avendo il messo notificatore trovato il ricorrente presso la residenza, nonostante tre accessi (doc. 2 di ); va, al riguardo, osservato che le argomentazioni di parte ricorrente svolte durante CP_4
l'udienza in merito a presunte irregolarità della notifica non colgono nel segno, perché dai documenti in esame risulta l'invio della raccomandata con corretta annotazione del numero della stessa. Tanto basta per escludere il decorso del quinquennio;
possono, in ogni caso, essere richiamati gli ulteriori atti depositati da quali docc. 3 e 4, regolarmente notificati;
in particolare sono stati notificati, prima del CP_4 decorso del quinquennio successivo alle notifiche degli avvisi di addebito di cui ora si tratta:
- un preavviso di fermo amministrativo, sempre attraverso accessi del messo e con raccomandata rimasta in giacenza, in data 10 febbraio 2020 (doc. 3 ); CP_4
- con le medesime modalità e sempre con raccomandata rimasta in giacenza, in data 14 ottobre 2022, un'intimazione di pagamento (doc. 4 ). CP_4
Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
3. Le spese di lite.
Secondo il criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere alle resistenti le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa dopo attività istruttoria meramente documentale, con la celebrazione di una sola udienza.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria dell'ufficio del processo Emilia De Vitis.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 13 dicembre 2024:
1) respinge il ricorso;
CP_
2) condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna parte ricorrente a sostenere le spese di lite di , che liquida in € 2.697,00 per CP_4 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e ri o per spese generali nella misura del 15 % dei compensi, con distrazione a favore dell'avv. Anna Iacomino, che si è dichiarata anticipataria. Deciso all'udienza del primo ottobre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani