Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 333/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 333 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. CASANOVA SONIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Trezzano Sul Naviglio (MI), Via B. Gigli n. 18;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rosate, in data 04/01/2014, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosate alla Parte I, n.
1, dell'anno 2014; separati consensualmente con verbale in data 25.6.2018 e relativo decreto di omologa del
2.7.2018;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“a) affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi della Legge 104 del Per_1
2006 che disciplina l'affidamento condiviso e collocata prevalentemente con la madre presso la residenza della stessa.
b) Il padre potrà/dovrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
pag. 1 di 5
- un giorno infra-settimanale che si indica nel mercoledì, dalle ore 16:15 alle ore 19:00, nella settimana in cui a lui spetta il diritto di visita anche nel week-end, con ritiro presso la scuola e riaccompagnamento da effettuarsi a cura del padre presso la casa familiare.
- due giornate infrasettimanali che si indicano nel mercoledì e nel venerdì, dalle ore
16.15 alle ore 19:00, nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre, con ritiro presso la scuola e riaccompagnamento da effettuarsi a cura del padre presso la casa familiare.
Qualora non fosse possibile il rispetto del presente calendario a causa di impegni lavorativi del padre, quest'ultimo si obbliga ad avvisare la signora con almeno Pt_2
1 giorno di anticipo ed i coniugi si impegnano a stabilire un diverso calendario visite che consenta comunque al padre di recuperare il giorno e di mantenere uno stabile e continuativo rapporto con la figlia. Il calendario potrà subire modifiche anche in caso di impedimenti o malattie della bambina.
- Quanto alle vacanze estive, 2 settimane nel periodo da luglio - settembre, anche non consecutive, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno. E' facoltà dei genitori concordare che il padre trascorra anche altri periodi di vacanza con la figlia nei mesi estivi, oltre alle due settimane indicate, previo accordo con la madre e tenuto anche conto dell'impegno lavorativo materno.
- Quanto alle festività natalizie, verranno trascorse per metà con il padre e per l'altra metà con la madre, alternando di anno in anno i seguenti periodi:
o dalla mattina del 23/12 alla sera del 30/12;
o dalla mattina del 31/12 alla sera del 06/01.
La bambina trascorrerà il giorno di Natale con un genitore, mentre il giorno della Vigilia con l'altro genitore.
- Quanto alle vacanze scolastiche pasquali, verrà seguito il criterio dell'alternanza così come per i ponti (che, ove possibile, saranno trascorsi dal genitore a cui compete il fine settimana collegato al ponte), salvo diverso accordo tra i coniugi.
In ogni caso i genitori, durante i periodi di vacanza con la figlia, hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura, di avvisare l'altro genitore pag. 2 di 5 dell'arrivo a destinazione e comunque si impegnano ad essere reperibili al proprio cellulare o ad altro numero di rete fissa che vorranno fornire, affinché l'altro genitore possa contattare giornalmente la figlia.
c) La casa coniugale sita nel Comune di Rosate (MI) alla via Cavour n. 57 viene assegnata alla signora con tutti gli arredi ed ivi quest'ultima risiederà con la Pt_2
minore.
d) Il signor si impegna a concorrere al mantenimento della figlia versando Pt_1 mensilmente in favore della signora la somma di € 400,00.= (Euro Pt_2
duecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno di mantenimento di cui sopra sarà annualmente aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT e sarà erogato sino all'indipendenza economica di
/o alla cessazione della convivenza con la madre. Il primo aggiornamento sarà Per_1
effettuato a far data da un anno dalla data di deposito della sentenza di divorzio.
e) L'importo dell'assegno unico universale erogato da è percepito al 50% da CP_1
entrambi i genitori.
f) Il signor provvederà a rimborsare alla signora nella misura del 50%, Pt_1 Pt_2
le spese straordinarie dalla stessa sostenute per la figlia, purché previamente concordate e dietro presentazione di giustificativo di spesa. Si indicano sin da ora le seguenti spese straordinarie:
spese mediche necessarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale come ad esempio cure odontoiatriche od oculistiche ed eventuali visite specialistiche;
spese scolastiche, (quali il costo dei libri di testo nonché le tasse di iscrizione e tutto il materiale didattico richiesto dalla scuola all'inizio dell'anno, eventuali futuri costi di trasporto da e per la scuola, gite ed attività extra curriculari, centri estivi, pre e post- orari scolastici);
le spese per eventuali attività sportive, limitatamente ad uno sport, salvo diverso accordo.
g) Il signor si impegna a trasferire in favore della figlia Parte_1 Persona_2
senza ricezione di corrispettivo, la quota pari al 50% di sua proprietà della casa coniugale sita in Rosate alla via Cavour n. 57 e nello specifico: abitazione composta da un locale al piano terra e da un locale oltre bagno e balcone al piano primo così censito:
pag. 3 di 5 Foglio 11, mappale 622, subalterno 701 via Camillo Cavour n. 28, piano T-1, categoria
A/3, classe 2, vani 3, rendita catastale Euro 170,43.=.
L'atto notarile di trasferimento del bene immobile in favore della figlia sarà stipulato a seguito del rilascio di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare di Pavia.
La suddetta cessione è necessaria ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
h) La rata del mutuo acceso presso l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena per l'acquisto dell'immobile di cui al punto che precede continuerà ad essere corrisposta in via esclusiva ed integralmente dal signor anche per la quota parte di Parte_1
spettanza della signora e ciò vale anche quale contribuzione di mantenimento Pt_2
della signora Pt_2
i) Salvo quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano di aver già definito tra loro ogni ulteriore aspetto patrimoniale e, dunque, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione e di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
j) I coniugi si danno fin d'ora reciproco assenso al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per la minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30.1.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 02.07.2018, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia pag. 4 di 5 delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25.6.2018.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
n Rosate, in data 04/01/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Rosate alla Parte I, n. 1, dell'anno 2014;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 09.5.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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