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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 178 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 2050/2020, resa dal Tribunale di Bari il 08/07/2020, non notificata, avente ad oggetto: risarcimento danni da ritardo tra
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Guida, per mandato a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari
=Appellante= e
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Lorenzo Roselli, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Altamura (BA)
=Appellato=
All'udienza collegiale del 7 aprile 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Pagina 1 La società con atto di citazione notificato il 22 novembre Parte_1
2011 conveniva in giudizio, dinanzi all'allora sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti del Tribunale di Bari (soppressa nelle more del giudizio con accorpamento dei relativi procedimenti presso la sede circondariale), il Controparte_1 per sentir: (a) accertare il grave inadempimento di quest'ultimo in ordine al colpevole ed ingiustificato ritardo –di circa 18 mesi– nella ultimazione della pratica di rettifica della denominazione della società nella convenzione del 19.12.2006 (ove essa era indicata come “New Italconfort S.r.l.” in luogo della corretta denominazione “
[...]
) poi avvenuta con l'atto del 17.6.2008, che aveva determinato, a sua Parte_1 volta, il ritardo nel rilascio del permesso a costruire e la conseguente mancata osservanza, da parte di essa attrice, del programma di investimento previsto per la erogazione dei contributi ex L. n. 488/1992 riconosciuti in suo favore, con conseguente revoca della concessione degli stessi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;
(b) condannare, per l'effetto, l'Ente convenuto al risarcimento dei conseguenti danni subiti e subendi, connessi alla mancata realizzazione del progetto industriale oggetto del contributo revocato (da quantificarsi a mezzo di C.T.U) compensandosi i detti danni con le somme eventualmente ancora dovute da essa attrice all'Ente locale per il pagamento del lotto oggetto di causa.
Il Tribunale adito, nel contraddittorio del convenuto, che costituendosi CP_1 aveva contestato estensivamente la domanda attorea, istruita la causa documentalmente, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo indimostrata l'addebitabilità del ritardo a colpa del in mancanza di formali richieste e diffide volte alla correzione dell'errore, CP_1 stante anche la mancata contestazione, da parte dell'attrice, dell'assunto del convenuto, secondo cui l'iter procedimentale di 48 mesi entro cui concludere la procedura ex L. n. 488/1992 non sarebbe stato favorevolmente osservato per fatto imputabile alla stessa attrice, che aveva fatto decorrere quasi tre anni prima di chiedere il rilascio dello strumento urbanistico.
Con atto di citazione notificato l'8/02/2021 la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone, previa ammissione di CTU volta ad accertare i danni subiti, l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande originariamente proposte ed il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito il il quale, eccepita Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame ex art. 342 e 348 bis c.p.c., ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
gradatamente, ne ha chiesto il rigetto nel merito con le consequenziali statuizioni sulle spese del grado.
Pagina 2 Disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 348 bis c.p.c., la causa, all'udienza del 7 aprile 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., pure sollevata dal unitamente a quella ex art. 348 bis c.p.c., già CP_1 disattesa, quest'ultima, con ordinanza del 15.09.2021. Tanto, per l'assorbente rilievo che con la proposta impugnazione, l'appellante, oltre ad indicare i capi impugnati della sentenza, ne censura i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata (sulla forma dell'appello, come delineata dall'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, cfr., tra le ultime, Cass. 25/05/2017 n. 13151 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199).
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, riproposta dall'appellato con la comparsa di costituzione in appello, dovendosi rilevare la formazione del giudicato implicito sul punto, posto che il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito, dichiarando esplicitamente la sussistenza della giurisdizione, con la conseguenza che, se la parte intendeva contestare tale statuizione, era tenuta a proporre impugnazione incidentale al riguardo, non limitari alla sua mera riproposizione in appello (cfr. ex multis, Cass. 02/02/2018, n. 2605).
Passando, quindi, all'esame del merito del gravame, esso è affidato ai seguenti motivi:
1)-con il primo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto non provato il ritardo colpevole del nel provvedere alla rettifica della CP_1 convenzione di cessione del suolo del 19.12.2006 mediante la correzione resasi necessaria per essere stato ivi indicato come New Italconfort s.r.l. il nominativo di essa appellante in luogo di quello corretto peraltro escluso, a parere Parte_1 del Giudicante, dalla mancanza di diffide volte a conseguire detta rettifica.
Sostiene per converso l'appellante che, nella specie, il Comune di Controparte_1 avrebbe dovuto rendersi autonomamente parte diligente nel provvedere tempestivamente alla correzione, essendo già stato rilasciato parere favorevole alla concessione del permesso di costruire, senza necessità di diffida alcuna.
In ogni caso, erano stati prodotti in atti ripetuti inviti a provvedere rivolti da essa appellante all'Ente locale che smentivano l'assunto del Giudicante.
Pagina 3 2)-con il secondo motivo, si deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che l'originaria attrice non avesse specificamente contestato quanto dedotto dal CP_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 186 ex art. 186 comma 6, n. 2 c.p.c. circa il fatto che l'iter procedimentale di 48 mesi entro cui concludere la procedura ex L. 48/1992 non si sarebbe concluso favorevolmente per fatto imputabile alla stessa attrice che aveva fatto decorrere quasi tre anni prima di richiedere il rilascio del permesso a costruire, per cui doveva ritenersi che la stessa attrice nemmeno aveva assolto all'onere a suo carico, ex art. 2697 c.c., in ordine all'asserita dimostrazione dell'asserito ritardo contestato all'Ente convenuto nell'evasione della pratica di rettifica;
ragion per cui alcuna responsabilità risultava ascrivibile al predetto Ente.
A parere dell'appellante, invece, erano agli atti le comunicazioni inoltrate all'Ente con cui lo si sollecitava ad ottemperare a quanto di sua competenza per il completamento della pratica di finanziamento. Il Comune aveva rilasciato il permesso a costruire solo in data 18.07.2008 con un ritardo di circa 8 mesi dal parere positivo espresso dal proprio Responsabile del procedimento, per cui il ritardo complessiva nell'intera operazione era di circa 18 mesi;
da qui la revoca del finanziamento, la quale non poteva addebitarsi affatto all'inadempimento degli obblighi a carico di essa appellante ma, esclusivamente, al denunciato ritardo da parte dell'Amministrazione.
Entrambi i motivi di gravame, come innanzi sinteticamente riassunti, da esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, sono giuridicamente infondati.
Sono incontestate e risultano dalla documentazione in atti le seguenti circostanze in fatto: a)-con DM n. 138506 del 20.12.2004 l'odierna appellante ottenne dal Ministero dello Sviluppo l'ammissione a un contributo in c/impianti di € 1.455.696,00 ai sensi della L 488/1992, da erogarsi a stati di avanzamento, condizionato alla ultimazione, entro 48 mesi, del programma di investimenti finanziato (realizzazione di un capannone da destinarsi a salottificio); b)-in data 19.12.2006 fu stipulato, a rogito del Segretario Generale del Comune di autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblico- Controparte_1 amministrativa nell'interesse dell'Ente, la convenzione di cessione in proprietà di aree ricomprese nel piano degli investimenti produttivi del detto Ente (zona P.I.P.) con la quale il trasferì alla detta appellante il lotto edificatorio di mq. 14.232 (lotti CP_1
Q3 – Q4 – Q5 – e Q6) per il prezzo di € 367.612,56, di cui € 97.385,56 erano state versati contestualmente alla stipula dell'atto, mentre il rimanente importo avrebbe dovuto versarsi in tre rate di € 90.075,66 ciascuna, con scadenza, rispettivamente, al 04.12.2007, al 04.12.2008 e al 04.12.2009; c)-in data 27.07.2007 fu presentata dalla cessionaria del suolo la domanda volta a conseguire il permesso di costruire;
Pagina 4 d)-in data 17.06.2008 fu stipulato, a rogito del notaio atto (rep. Persona_1
n. 55185; racc. n. 16264) di rettifica dell'errore materiale contenuto nella convenzione di cessione del suolo del 19.12.2006, nella quale il nominativo della società cessionaria del suolo era stato indicato come New Italconfort s.r.l. in luogo di quello corretto
[...]
Parte_1
e)-previa correzione del suddetto errore, in pari data, fu altresì stipulato, sempre a rogito del notaio atto di asservimento (rep. n. 55186; racc. n. Persona_1
16265) ai manufatti che sarebbero stati assentiti con l'emanando permesso di costruire, dell'area che aveva espresso la relativa volumetria nonché di assunzione dell'obbligo di destinazione a parcheggio di alcune aree del lotto, ivi specificamente individuate;
f)-il 18.07.2007 il Comune rilasciò il permesso a costruire;
g)-con D.M. n. 527/95 del 18.08.2012 fu disposta la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse con il precedente DM n. 138506 del 20.12.2004 per non essere stato portato a termine il progetto di investimento sovvenzionato nel prescritto termine di 48 mesi dalla concessione dell'agevolazione.
Premesso quanto sopra in punto di fatto, rileva la Corte, concordemente con il Giudice di prime cure, che l'assunto di parte appellante secondo cui la revoca del finanziamento sarebbe dipesa dal ritardo con cui il avrebbe provveduto a rettificare l'errore CP_1 di denominazione di essa appellante contenuto nell'atto di cessione del suolo del 19.12.2006, è rimasto del tutto indimostrato, dovendosi addirittura escludere, ad avviso della Corte, che nella specie ricorra un qualsivoglia ritardo imputabile all'Ente locale.
Innanzitutto, quanto all'errore materiale contenuto nella convenzione di cessione del suolo, esso non è certamente imputabile a colpa del ma ad un mero lapsus CP_1 calami dell'ufficiale rogante, peraltro ingenerato dalla stessa appellante che nella nota acquisita al protocollo comunale in data 28.11.2006 (in atti), nel richiedere al CP_1
l'assegnazione del lotto (in precedenza assegnato ad altra società) indicò come propria denominazione New Italconfort s.r.l..
Trattandosi, peraltro, di un errore marginalissimo (una “n” al posto di una “m” all'interno della denominazione della società acquirente) esso sfuggì non solo all'ufficiale rogante ma anche alle parti del negozio all'atto della sua lettura prima della sua sottoscrizione.
La presenza dell'errore, per quanto risulta agli atti, fu rilevata solo allorché si rese necessaria la stipula dell'atto di asservimento onde conseguire il rilascio del permesso a costruire, tant'è che lo stesso notaio officiato della redazione del detto atto di asservimento provvide preventivamente alla rettifica di quell'errore lo stesso giorno in cui l'atto di asservimento fu stipulato.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, non risultano documentate richieste precedenti indirizzate al volte a correggere l'errore in questione, per cui CP_1 nessun ritardo può essere imputato allo stesso.
Pagina 5 Trattandosi, infatti, di errore materiale, non imputabile alle parti, nessun obbligo gravava sul per rimediare autonomamente allo stesso, essendo la sua CP_1 correzione rimessa all'iniziativa della parte interessata.
Solo ove questa avesse sollecitato inutilmente il a porre in essere quanto CP_1 necessario alla correzione avrebbe potuto configurarsi un ritardo imputabile e quindi sanzionabile.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita, per cui è da escludere la ricorrenza, nella specie del contestato ritardo, fonte degli asseriti danni subiti dall'appellante.
Al contempo, nemmeno può addebitarsi al il ritardo nella concessione del CP_1 permesso di costruire. Tanto, per l'assorbente rilievo che la prodromica stipula dell'atto di asservimento (come la stessa appellante riconosce) avvenne in data 17.06.2008 laddove il permesso fu rilasciato il mese successivo.
Sicché, avendo la stessa appellante dedotto che il Responsabile del procedimento già in data 14.11.2007 aveva espresso parere favorevole alla realizzazione del programma costruttivo, era onere di essa appellante munirsi tempestivamente di tutti gli atti necessari a conseguire il permesso di costruire, tra i quali il suddetto atto di asservimento.
La circostanza che quell'atto sia stato stipulato a distanza di 7 mesi dal parere favorevole alla realizzazione del progetto, in mancanza di riscontri di senso contrario, non può quindi addebitarsi a colpa del così come alcun ritardo può ad esso CP_1 addebitarsi nel rilascio del permesso di costruire atteso che questo avvenne subito dopo l'acquisizione di tutti gli atti a tal fine necessari.
Infine, merita conferma anche il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto indimostrata l'addebitabilità della revoca del finanziamento a colpa del CP_1
(comunque insussistente per le ragioni di cui innanzi) atteso che alcuna prova ha fornito l'appellante circa l'osservanza dei termini di realizzazione dell'investimento agevolato nell'ipotesi in cui il permesso a costruire fosse stato rilasciato in tempi più brevi, considerato che lo stesso fu richiesto quando erano già decorsi oltre 31 mesi dall'erogazione del contributo erariale.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della impugnata sentenza.
In ossequio al principio della soccombenza, l'appellante dovrà rifondere le spese del grado in favore dell'appellato, liquidate come in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m..
Sussistono inoltre le condizioni perché trovi applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02 (Cfr.: Corte Cost. n. 120/2016; Cass. 09/11/2016 n. 22867).
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P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1 del in persona del sindaco pro tempore, avverso la Controparte_1 sentenza n. 2050/2020, resa dal Tribunale di Bari il 08/07/2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio che liquida, per compensi, in € 8.500,00, oltre al rimborso delle spese generali 15%, cap ed iva, come e se per legge dovuta;
3)- ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (come introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, in videoconferenza, della seconda sezione civile della Corte d'Appello, in data 3 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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