Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 672/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FAZZI DAVIDE Controparte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FAZZI DAVIDE CP_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi danno atto di essere da tempo separati di fatto e si autorizzano vicendevolmente a vivere separati nel reciproco rispetto, sono e saranno liberi di fissare ove riterranno il loro domicilio e pagina 1 di 4
2. I coniugi danno atto di vivere già separati per comune accordo;
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i coniugi con collocazione paritetica presso i Per_1
genitori e residenza anagrafica presso la madre;
4. La figlia maggiorenne studentessa universitaria, vivrà paritariamente con entrambi i Per_2
genitori;
5. In ogni caso le parti convengono un regime di visita, che prevede la facoltà del padre di visitare e tenere presso di sé il figlio minore, in modo alternato e ripetitivo nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato e domenica per una settimana e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì per la settimana successiva, e così a seguire.
Inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a concordare e variare i periodi per le necessità dei figli e le proprie, quali vacanze, viaggi e altro.
Si precisa che il minore frequenta la Scuola Media Guinizelli di Castelfranco Emilia, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; svolge attività sportiva di calcio presso l'associazione SPM, con allenamenti nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle 20.000, mentre le partite ed i tornei si svolgono durante il fine settimana;
il minore frequenta anche un corso di tennis presso l'associazione Tennis And Fun di Castelfranco Emilia il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 e partecipa talvolta a tornei di tennis il sabato pomeriggio.
I già da tempo e con l'aiuto dei rispettivi ascendenti, gestiscono regolarmente le attività Pt_1
scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore, secondo i rispettivi periodi di permanenza sopraelencati.
6. I coniugi si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto, alla considerazione e correttezza reciproca, collaborando fattivamente al fine di consentire la crescita dei figli in modo sano, sereno ed equilibrato;
si impegnano, altresì, a consultarsi con riferimento ad ogni decisione che riguardi l'educazione dei figli, adottando principi educativi fermi e comuni;
7. Stante la collocazione paritetica dei figli, le parti concordano che ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei medesimi, per il periodo in cui gli stessi sono collocati presso di sé;
8. I coniugi convengono, come già in uso tra gli stessi a far tempo dalla separazione di fatto, di suddividere in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenersi per i figli che vengono identificate, come segue, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche di controllo o presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e pagina 2 di 4 trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche;
f) acquisto di occhiali;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola superiore, università pubbliche etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) master e corsi di specializzazione;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per l'espletamento di un'attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto, calcio, pallavolo, tennis, pattinaggio, danza etc.) ed avente costi moderati;
d) abbigliamento ed equipaggiamento relativo allo svolgimento della suddetta attività;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi, ludici e relative attrezzature (quali ad es. corsi di lingua privati, corsi di musica o altre discipline etc.); b) viaggi e vacanze quali campi estivi, campeggi scout, viaggi sportivi etc.; c) spese per lo svolgimento di una seconda o ulteriore attività sportiva e per il relativo equipaggiamento;
d) spese per lo svolgimento di attività sportive particolarmente onerose e per il relativo equipaggiamento (quali ad es. equitazione, sci, sci nautico etc.).
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate tra i coniugi.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo per il proprio mantenimento;
9. I coniugi dichiarano di aver così regolato tra di loro ogni rapporto patrimoniale e, in ogni caso, ribadiscono di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, l'uno dall'altro;
10. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 01/05/2002 e in data Per_2 Per_1
27/08/2013;
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...]
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/05/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FR IL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2001 Atto n. 61 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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