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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 557 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) res.te in Roma, Via F. Acton n. 108 ed Parte_1 C.F._1 ivi el.te dom.ta in Viale delle Milizie n.38, presso gli avv.ti Giovanni Angelozzi e Luigi
Angelozzi che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
- oggi Controparte_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.4.2021 la ricorrente- premesso di aver già ottenuto il con sentenza dell'intestato Tribunale n.385/2019 l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata quale personale ATA negli anni scolastici dal 2007/2008 al
2012/2013, tenendo conto dei periodi di lavoro effettivamente svolti in forza dei contratti a termine intercorsi tra le parti, ed alle conseguenti differenze retributive, nella stessa misura prevista e riconosciuta dalle disposizioni normative e contrattuali per il personale di ruolo a tempo indeterminato- ha chiesto la condanna del Controparte_3
, al pagamento della somma di € 6.610,32 a titolo di differenze retributive per
[...]
1 l'anzianità di servizio maturata negli anni scolastici dal 2007/2008 al 2012/2013, oltre agli interessi legali.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, il ministero resistente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito di un'istruttoria solamente documentale, all'udienza del 18.3.2025 il giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la domanda formulata è coperta da giudicato.
Osserva il Giudice che nel procedimento RG 2463/2015 definito con sentenza n 385/2019, la ricorrente aveva già richiesto al Tribunale di Civitavecchia oltre che di accertare e dichiarare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti dedotti in ricorso, attesa l'insussistenza di esigenze straordinarie e transitorie della Pubblica Amministrazione, anche di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, atteso il principio di ordine generale della non discriminazione, a parità di mansioni, del lavoratore assunto con contratto a termine da quello con contratto a tempo indeterminato, alla spettanza delle differenze retributive in funzione degli anni di servizio maturati”.
La citata sentenza come risulta dal certificato prodotto da parte ricorrente (datato
5.3.2025), non risulta essere stata impugnata ed ha, dunque, efficacia di giudicato tra le parti ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Stando così le cose, vale premettere che, per consolidata giurisprudenza, “La esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione” (Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087). Ed, infatti, quando in una determinata controversia sia intervenuta una sentenza definitiva, le parti perdono il potere di chiedere al giudice una nuova decisione sulla medesima materia e correlativamente il giudice perde il potere di emettere una nuova pronuncia, dovendosi dichiarare inammissibile la domanda avanzata in violazione del principio del ne bis in idem
(cfr. Cassazione civile sez. I, 18/09/2006, n.20111).
2 .Applicando tali principi al caso di specie, appare, allora, evidente che la ricorrente, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 385/2019 non poteva richiedere nuovamente la condanna del al pagamento delle differenze retributive discendenti dal CP_4
riconoscimento della anzianità e progressione di carriera in ragione dello svolgimento (prima dell'immissione in ruolo) della prestazione lavorativa in virtù di contratti a termine, poiché il bene della vita di cui si chiede la tutela giudiziaria risulta il medesimo rispetto a quello già oggetto del precedente giudizio, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
Vale precisare che, come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo di tale giudizio, la ricorrente non aveva avanzato una domanda generica, limitando la richiesta al solo accertamento dell'an debeatur, con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio (eventualità consentita, nei limiti e con le conseguenze recentemente ribaditi da
Cassazione civile, sez. un., 12/10/2022, n.29862) bensì aveva espressamente domandato al
Tribunale di condannare il al pagamento delle differenze retributive dovute in funzione CP_4
degli anni di servizio maturati.
In particolare, il periodo di riferimento oggetto di domanda era dal 14.9.2009 al
31.10.2015, ovvero un arco temporale più ampio di quello oggetto dell'odierno giudizio
(2008-2013), ma nel quale lo stesso è ricompreso.
Come si legge nella motivazione della sentenza del 2019, tale domanda era stata respinta “poiché nessuna delle parti ha prodotto in giudizio le disposizioni contrattuali (in ordine alle quali, come noto, non vi è presunzione di conoscenza in capo al giudice, trattandosi di contratto interprivato) relative al trattamento economico spettante al personale
ATA di ruolo, disposizioni necessarie al fine di poter verificare, in concreto, l'ammontare della differenza tra la retribuzione percepita dalla ricorrente e quella percepita da un lavoratore di ruolo nel medesimo arco temporale”.
Tale motivazione avrebbe potuto essere eventualmente contestata con la proposizione dell'appello, ma non posta nel nulla mediante un nuovo ricorso di primo grado.
La formazione del giudicato sul punto, preclude, dunque, alla ricorrente di richiedere nuovamente al Tribunale il pagamento delle medesime differenze retributive.
La mancata costituzione del resistente fa sì che non si debba provvedere CP_1
sulla liquidazione delle spese di lite.
PQM
3 DICHIARA inammissibile il ricorso
NULLA sulle spese
Civitavecchia li 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
4