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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Palermo (PA), rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv.
Simona Sanvitale (c.f. ) e dall'avv. Annamaria C.F._2
Zarrelli (c.f. ), entrambe del Foro di Roma, C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, sito in
Bologna, via Mazzini n. 170
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
In punto a: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”. Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da
Pag. 2 di 10 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 24.01.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del resistente
[...]
a mettere a disposizione, in suo favore, la Controparte_1
somma di € 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo ai sensi dell'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994, oltre ad avanzare domanda in via subordinata di accertamento del medesimo diritto e conseguente condanna di parte resistente al pagamento della medesima somma, a titolo di risarcimento del danno, nell'ipotesi di fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico.
Preliminarmente, la ricorrente allega e dà prova di prestare servizio, in qualità di docente, presso l'Istituto Comprensivo “J. F. Kennedy” di Reggio
Emilia al momento del deposito del ricorso, come da contratto di lavoro avente ad oggetto l'incarico di docenza decorrente dal 01.12.2023 fino al
31.01.2024.
La ricorrente allega altresì di avere svolto attività di docenza in forza di contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023.
Pag. 3 di 10 In esecuzione di questo contratto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
da ciò, la medesima deduce l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Sul punto, la stessa docente allega, altresì, il fatto che il medesimo non ha riconosciuto il suddetto beneficio, in tal modo agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
All'udienza del 03.07.2024, viene dichiarata la contumacia dell'Amministrazione scolastica resistente, previa verifica della ritualità della notifica.
La causa è istruita documentalmente fino al deposito di GPS di Reggio
Emilia in data 08.12.2024.
All'esito dell'udienza di discussione del 07.01.2025, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione (cfr. contratti di lavoro), risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto, a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 10 In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1
docenza nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 10 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Pag. 6 di 10 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalle prove documentali, disponibili in atti, risulta che ha prestato servizio in forza di contratto Parte_1
a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023, atteso che parte resistente – non costituendosi - non contesta specificamente il contratto di lavoro de quo, sottoscritto dal
Dirigente scolastico.
In ultimo, ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in via principale, va rilevata la prova della sussistenza del presupposto relativo alla permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, dato il prodotto contratto di lavoro di assunzione di incarico di docenza fino al
31.01.2024 e data la prodotta di Reggio Emilia, prodotta in data Pt_2
Pag. 7 di 10 08.12.2024, attestante l'inserimento della docente nelle graduatorie di II fascia alla posizione n. 107.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico rispettivamente richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
Pag. 8 di 10 e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Sul punto, viene tenuto conto del valore della controversia, della natura cartolare e seriale del giudizio e della prevalente assenza di attività istruttoria, previa adozione dei valori minimi.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 85/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico
2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di oltre Parte_1
interessi legali maturati sino al soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 258,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 85/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Palermo (PA), rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dall'avv.
Simona Sanvitale (c.f. ) e dall'avv. Annamaria C.F._2
Zarrelli (c.f. ), entrambe del Foro di Roma, C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, sito in
Bologna, via Mazzini n. 170
ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
In punto a: “Accertamento del diritto alla carta elettronica del docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”. Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 500,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da
Pag. 2 di 10 distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 24.01.2024, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali.
Di conseguenza, l'istante chiede la condanna del resistente
[...]
a mettere a disposizione, in suo favore, la Controparte_1
somma di € 500,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo ai sensi dell'art. 22 comma 36 Legge n. 724/1994, oltre ad avanzare domanda in via subordinata di accertamento del medesimo diritto e conseguente condanna di parte resistente al pagamento della medesima somma, a titolo di risarcimento del danno, nell'ipotesi di fuoriuscita della ricorrente dal sistema scolastico.
Preliminarmente, la ricorrente allega e dà prova di prestare servizio, in qualità di docente, presso l'Istituto Comprensivo “J. F. Kennedy” di Reggio
Emilia al momento del deposito del ricorso, come da contratto di lavoro avente ad oggetto l'incarico di docenza decorrente dal 01.12.2023 fino al
31.01.2024.
La ricorrente allega altresì di avere svolto attività di docenza in forza di contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2022/2023.
Pag. 3 di 10 In esecuzione di questo contratto, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
da ciò, la medesima deduce l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Sul punto, la stessa docente allega, altresì, il fatto che il medesimo non ha riconosciuto il suddetto beneficio, in tal modo agendo in CP_1
violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
All'udienza del 03.07.2024, viene dichiarata la contumacia dell'Amministrazione scolastica resistente, previa verifica della ritualità della notifica.
La causa è istruita documentalmente fino al deposito di GPS di Reggio
Emilia in data 08.12.2024.
All'esito dell'udienza di discussione del 07.01.2025, la causa viene decisa ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione (cfr. contratti di lavoro), risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratto, a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 4 di 10 In particolare, risulta provato che ha prestato attività di Parte_1
docenza nell'anno scolastico 2022/2023, con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 10 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Pag. 6 di 10 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalle prove documentali, disponibili in atti, risulta che ha prestato servizio in forza di contratto Parte_1
a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023, atteso che parte resistente – non costituendosi - non contesta specificamente il contratto di lavoro de quo, sottoscritto dal
Dirigente scolastico.
In ultimo, ai fini dell'accoglimento della domanda spiegata in via principale, va rilevata la prova della sussistenza del presupposto relativo alla permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, dato il prodotto contratto di lavoro di assunzione di incarico di docenza fino al
31.01.2024 e data la prodotta di Reggio Emilia, prodotta in data Pt_2
Pag. 7 di 10 08.12.2024, attestante l'inserimento della docente nelle graduatorie di II fascia alla posizione n. 107.
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento ed il resistente CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico rispettivamente richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri
Pag. 8 di 10 e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza del 27.10.2023 n. 29961, a cui si ritiene doveroso prestare osservanza nel rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Sul punto, viene tenuto conto del valore della controversia, della natura cartolare e seriale del giudizio e della prevalente assenza di attività istruttoria, previa adozione dei valori minimi.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 85/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1
economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la Controparte_1
“Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento all'anno scolastico
2022/2023, per un importo di € 500,00 a favore di oltre Parte_1
interessi legali maturati sino al soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alla ricorrente, con distrazione in favore CP_3
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi ed euro 258,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 07/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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