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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/10/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 39/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NU, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, all'udienza del 28.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 8/2/2022 e distinta al n. 39/2022 R.A.C.L., promossa da:
capitale ridotto, in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata a NU – Via Monsignor Cogoni 14, presso lo studio dei difensori, avv. Maria Valeria Falchi e IE DO, che la difende e rappresenta per procura speciale in atti;
ricorrente/opponente contro
elettivamente domiciliata a Oristano – Via Meloni Controparte_1
n. 5, nello studio del difensore, avv. Paolo Firinu, che la difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti;
convenuta/opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2022, la società a evocato in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di NU, quale Giudice del Lavoro, , Controparte_1 promuovendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 616 c.p.c., il giudizio di cognizione e/o di merito seguente quello di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., già promosso avanti al G.E. (numero di ruolo 154/2021 R.G.E.) avverso l'atto di precetto del 26.4.2021 (notificato alla pretesa debitrice il 4.5.2021) e/o la sottostante diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa il 19.3.2020 (e validata il 1 marzo 2021) dall'Ispettorato del Lavoro di NU, distinta al n. NU000000/2020-196 e avente a oggetto un presunto credito di euro 6.347,33 (pari a € 7.190,35, somma portata in diffida, oltre gli accessori e le spese e decurtato un acconto di euro 1.040,00 già erogato in favore della lavoratrice).
1 1.1. A sostegno dell'opposizione (nelle conclusioni del cui atto introduttivo la ricorrente ha chiesto revocarsi la diffida accertativa e, per l'effetto, dichiararsi l'insussistenza del credito – e quindi, altresì, dell'avverso diritto di procedere a esecuzione forzata –, condannare l'opposta al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e, in via riconvenzionale, alla restituzione dell'importo di euro 1.456,30, pari alle retribuzioni percepite in eccesso), la società ha esposto ed enunciato:
§ di aver appunto ricevuto, nelle date sopra indicate, i menzionati atti di precetto e diffida accertativa, nonché, in data 4.6.2021, atto di pignoramento presso terzi;
§ di aver promosso giudizio di opposizione avanti al G.E., e che quest'ultimo, con ordinanza resa il 24.1.2022, ha definito la fase sommaria rigettando l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannando l'opponente anche al pagamento delle spese processuali e dando termine perentorio di 30 giorni per radicare il merito;
§ che la presente opposizione ha peculiare natura, la diffida accertativa posta a base del precetto e del pignoramento rappresentando una fattispecie del tutto originale di titolo esecutivo, a formazione stragiudiziale e amministrativa, con la conseguenza che, difettando un qualunque preliminare controllo giurisdizionale, il titolo è censurabile anche nel merito, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c.; Con
§ che l'accertamento compiuto dall' , nel caso di specie, ha portato ad emettere la diffida in carenza dei requisiti della certezza (afferma, sul punto, l'opponente, che << … non è infatti sufficiente a rendere certo il credito la generica indicazione di “mensilità ordinarie ed aggiuntive” per l'indistinto periodo che va dal 19.6.2019 al 26.9.2019, occorrendo al contrario la precisa specificazione di quante ore di lavoro venissero svolte, quando nell'arco della giornata e quando nell'arco della settimana … >>) e della liquidità (si legge, a pag. 6 del ricorso, “… il credito si può qualificare liquido quando è determinato nel suo ammontare o facilmente determinabile tramite operazione aritmetica. Non può invece essere ritenuto liquido il credito che venga accertato con formula sintetica espressa con il numero delle retribuzioni mensili dovute al lavoratore. È necessario pertanto che la diffida contenga, oltre alla generalizzazione delle parti del rapporto di lavoro, alla dimensione dell'impresa, alla qualifica del lavoratore e al contratto collettivo di riferimento, anche il periodo temporale di maturazione del credito, la quantificazione oraria e giornaliera della prestazione, la specifica tipologia del credito di lavoro, lo scaglione fiscale di appartenenza del lavoratore ed eventuali detrazioni per carichi di famiglia. In sostanza occorre che la diffida contenga tutti gli elementi che generalmente vengono utilizzati dal datore di lavoro per la redazione dei documenti contabili e segnatamente della busta paga”);
§ che il credito azionato dalla lavoratrice, in realtà, non è mai sorto, avendo la società datrice di sempre e integralmente corrisposto le retribuzioni spettanti per le mansioni espletate e le ore di lavoro ordinario e straordinario effettivamente svolte, ed anzi risultando versamenti in eccedenza tali da determinare un diritto di credito della ricorrente, per euro 1.456,30;
§ che è giunta a Orosei – dove già lavorava, presso il ristorante gestito CP_1 dall'opponente, il compagno, , – il 20.6.2019, e, su richiesta di quest'ultimo, ha iniziato Testimone_1
a lavorare in cucina, come inserviente generica, svolgendo (sia perché lo staff era già al completo sia perché, in ogni caso, era priva di qualunque qualifica, referenza o esperienza) compiti elementari (pulire, mondare e tagliare le verdure;
rimettere in ordine dispense e celle);
§ che tali mansioni sono riconducibili al 7° livello del CCNL Turismo – FS (“lavoratori che svolgono semplice attività anche con macchine già attrezzate” e “personale di fatica addetto … alla cucina”);
§ che l'Ispettorato del Lavoro di NU, “incredibilmente” (l'espressione è della società e compare nell'elaborato introduttivo), ha riconosciuto (e, quindi, elaborato calcoli e determinato crediti in termini corrispondenti) in capo all'odierna opposta una qualifica di 4° livello, che il CCNL accorda, però, al “cuoco capo partita” o “chef de rang” e, più in generale, ai lavoratori che operino in “condizioni di completa autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi” o “… svolgono mansioni specifiche … che richiedono il possesso di conoscenze specifiche comunque acquisite”;
§ che l'accertamento compiuto dall'Ente è del tutto sommario e, comunque, non tiene in debito conto le reali caratteristiche dell'attività imprenditoriale dell'opponente, le modalità in cui si svolgeva il lavoro in cucina e la marginalità e fungibilità del ruolo rivestito dalla convenuta, alla quale, infatti,
2 significativamente, i dipendenti sentiti dagli Operanti in occasione dell'accesso ispettivo non hanno fatto alcun riferimento;
§ che, secondo gli accordi assunti dalla ricorrente con (il quale, si rammenta, Testimone_1 ha caldeggiato l'assunzione e l'impiego della compagna, per il periodo dal 19.6.2019 al 26.9.2019), lo stipendio da corrispondere è stato indicato in euro 1.600,00 al mese, CP_1 parametrato ad un'attività lavorativa di circa 40 ore settimanali (6 ore e 40 minuti per 6 giorni, senza turni straordinari);
§ che l'opposta ha in concreto lavorato durante le ore di apertura della cucina, e quindi per 5 ore e 30 minuti al giorno (dalle ore 12,30 alle 15,00 e dalle 19,30 alle 22,30), non dovendosi computare, nel calcolo, le due consistenti pause giornaliere (pari a circa 40 minuti ciascuna) occorrenti per i pasti (che venivano consumati, peraltro, in struttura, a cura della ricorrente);
§ che l'Ispettorato, prendendo acriticamente atto di quanto denunciato dalla dipendente nella richiesta di intervento, ed effettuando una mera somma algebrica delle ore di lavoro dichiarate, ha invece ritenuto accertato, contro tutte le evidenze, che la convenuta lavorasse tutti i giorni per 8 ore
§ che tale accertamento contrasta con la realtà, trascura le “dichiarazioni testimoniali” assunte dagli stessi ispettori e omette del tutto di considerare gli orari di effettiva apertura della cucina e le pause;
§ che e la sua famiglia hanno goduto di vitto e alloggio gratuiti, per tutta CP_1 la stagione;
§ che, a dispetto di questo trattamento privilegiato, la convenuta, appena finita la stagione, ha strumentalmente denunciato la datrice di lavoro e, in sede di tentativo di conciliazione ex artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 124/2004, ha perfino negato di aver ricevuto 400,00 “in contanti” ogni settimana (per un totale di euro 5.400,00);
§ che l'opponente, a questo punto, ha incaricato un consulente di elaborare un preciso conteggio delle spettanze dell'opposta, sulla base di un inquadramento al 7° livello e tenendo conto delle ore realmente lavorate;
§ che, all'esito, l'Esperto è pervenuto alla conclusione che ha ricevuto CP_1 ben più di quanto dovuto, per un'eccedenza di euro 1.456,30 che, in questa sede, viene rivendicata in via riconvenzionale, quale credito della Parte_2
[...]
si è ritualmente costituita in giudizio con memoria
[...] Controparte_1 difensiva depositata il 2.5.2022, invocando il rigetto dell'opposizione. A suffragio delle proprie difese, la lavoratrice ha ritenuto sufficiente: Con
§ richiamare gli accertamenti dell' , evidentemente stimati bastevoli, come tali, a dimostrare la fondatezza del proprio credito;
§ affermare di non aver ricevuto la somma settimanale “contante” di euro 400,00;
§ dichiarare di essere creditrice dell'importo corrispondente a quello indicato in diffida;
§ opporsi alle avverse deduzioni di prova, senza formularne di proprie (neanche a prova contraria).
1.3. La causa, istruita con produzioni documentali, acquisizione degli atti formati dall'Ispettorato del Lavoro e posti a base della diffida accertativa e prova per testimoni (indicati dalla sola parte opponente), è stata decisa con sentenza, in data di oggi, 28.10.2025, letti dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. L'opposizione merita accoglimento.
2.1. Occorre in prima battuta ricostruire, benché sommariamente, il particolare quadro normativo di riferimento. I ricorsi hanno ad oggetto crediti azionati dai lavoratori sulla base delle diffide accertative per Con crediti patrimoniali emesse dall' di NU ex art. 12 D. Lgs. n. 124/2004.
3 Recita, la norma appena richiamata:
<<…
1. Qualora nell'ambito dell'attività' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, .... I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività' della diffida.
…>>. Introdotto allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale e garantire così una più rapida soddisfazione degli interessi di natura patrimoniale dei lavoratori, l'art. 12 del D.lgs. n. 124/2004 definisce la diffida accertativa come un accertamento tecnico svolto in sede amministrativa. Il legislatore, con l'introduzione di questo istituto, ha per la prima volta disciplinato un titolo esecutivo di formazione amministrativa per la soddisfazione di un diritto soggettivo privato. Tale istituto prevede che, qualora il personale ispettivo abbia prova che, per inosservanze della disciplina contrattuale, il lavoratore vanti un credito patrimoniale (es. retribuzioni non corrisposte, indennità non riconosciute, TFR non pagato, ecc.), diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Affinché il personale ispettivo, tuttavia, possa adottare questo provvedimento è necessario che il credito vantato sia certo nell'an e nel quantum e sia, dunque, certo, liquido ed esigibile, ragione per cui si ritiene che, nella formazione di siffatto provvedimento, il personale ispettivo abbia una sorta di discrezionalità vincolata. Ebbene, la diffida accertativa, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al datore di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare l'accertamento in essa contenuto. In particolare, la circostanza che la diffida acquisti il valore di titolo esecutivo non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento, che può sempre essere contestato, anche in caso di mancata opposizione alla diffida accertativa o di rigetto della stessa in via amministrativa, situazioni, entrambe, che non precludono al datore di sindacare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (cfr. Cass. Civ. Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744, nonché, ancora più di recente, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 30119 del 30/10/2023). Ciò detto, in ordine agli strumenti di tutela giurisdizionale esperibili sia dal datore di lavoro (principale destinatario dell'atto in esame) sia dal lavoratore (giacché anche quest'ultimo, cui è sottratta la scelta dei tempi dell'iniziativa e che non ha una piena facoltà di partecipare, con adeguata difesa, all'accertamento, ben potrebbe avere motivo di dolersi del contenuto della diffida), essi debbono ricostruiti in via sistematica. Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali di merito intervenute in subiecta materia, le azioni esperibili sono da ritenersi le seguenti:
§ ove il datore di lavoro non sia stato ancora raggiunto da iniziativa esecutiva, egli avrà azione di accertamento negativo del credito patrimoniale, poiché, pur se la diffida accertativa, sebbene
4 validata, è priva di immediata lesività, è coerente coi principi dell'ordinamento che al preteso debitore sia consentito, con apposita azione generale, attivare una contromisura “anticipata”, chiedendo al Giudice di accertare l'insussistenza totale o parziale del credito dedotto in diffida [già la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 19.6.2014, ebbe a suo tempo a dichiarare l'ammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito patrimoniale, specificando che tale azione deve essere intrapresa in contraddittorio necessario con il lavoratore, “titolare del credito indicato nella diffida accertativa”; non diversamente, il Tribunale di Ferrara-Sez. Lav. del 08.10.2013, il Tribunale di Ferrara-Sez. Lav. del 24.5.2013, il Tribunale di Ravenna n. 562/12 e il Tribunale di Cuneo-Sez. Lav. del 12.9.2012, pronunce, tutte, che han peraltro ritenuta pacifica, trattandosi di cause aventi ad oggetto l'esistenza di crediti retributivi, la competenza del Giudice del Lavoro];
§ in caso di procedimento esecutivo intrapreso o anche solo minacciato, al datore di lavoro sarà consentito invece proporre i rimedi dell'opposizione all'esecuzione ovvero dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c., e pertanto contestare l'an e il quomodo dell'azione esecutiva, con una particolarità che, tuttavia, costituisce il tratto distintivo della fattispecie, ché, se in linea generale con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere esclusivamente fatti sopraggiunti alla formazione del titolo esecutivo (posto che non è possibile un controllo a ritroso della legittimità del provvedimento al di fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue), lo stesso principio non opera allorché l'esecuzione forzata sia basata su di un titolo di natura Cont amministrativa come la diffida accertativa , in tal caso dovendo chiaramente essere accordato al presunto debitore il diritto di contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza di mezzi di difesa consentita in caso di resistenza a una domanda di condanna o accertamento del debito avanzata in via ordinaria dal lavoratore. Diversamente opinando, o anche solo circoscrivendo (entro limiti, peraltro, non già previsti per Legge, bensì ricavati per via interpretativa dal Giudice) i diritti del debitore (nei termini, ad esempio, di un'inversione degli oneri probatori e di un esonero, in favore del creditore, dal comune obbligo di dimostrare i fatti costitutivi del proprio asserito credito: tesi, questa, a cui aderiscono coloro che concentrano la propria attenzione ermeneutica sul carattere di accertamento negativo che sarebbe tipico di questo genere di opposizione, senza tuttavia considerare che, nella speciale fattispecie, la domanda del datore di lavoro, lungi dal rappresentare un'azione autonoma, assunta d'iniziativa propria e finalizzata alla rimozione di uno stato di incertezza, si atteggia, in realtà, a reazione all'altrui pretesa creditoria/esecutiva, ponendo quindi il debitore nella posizione di un vero convenuto sostanziale), la garanzia di poter agire (o resistere) in giudizio a tutela dei propri diritti, prevista dall'art. 24 della Costituzione, ne uscirebbe, in casi similari, gravemente compromessa.
2.2. Se così è, costituisce compito del Tribunale, nel presente giudizio, pronunciarsi in ordine alla sussistenza e determinazione del credito vantato dalla lavoratrice, a tal fine non essendovi peraltro motivo per derogare alle normali regole in tema di riparto degli oneri probatori. E' noto che, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c., il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio. Ebbene, ove egli domandi la retribuzione contrattuale, ovvero altro emolumento la cui debenza si fondi sulla mera applicazione del contratto e/o della legge, fatti costitutivi della pretesa, la cui prova incombe sul lavoratore, son l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché la sua durata e il livello retributivo, gravando invece sul datore di lavoro l'onere, per così dire secondario, di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse, totale o parziale (Cass. Civ. n. 6332/2001). Se però la domanda verta, diversamente, sul pagamento di retribuzioni straordinarie, o comunque da corrispondere per il lavoro asseritamente svolto oltre il normale orario lavorativo e/o in difformità al contratto (ovvero sulla deduzione di aver disimpegnato mansioni superiori, aggiuntive o in contrasto con
5 l'inquadramento formale), è onere esclusivo del lavoratore darne la prova, “secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova” (Cass. Civ. n. 16150/2018). Più in particolare, per quanto riguarda la prova della prestazione di lavoro oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto (o, a maggior ragione, assente il contratto), costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui tal prova deve esser particolarmente rigorosa, il lavoratore essendo tenuto a dimostrare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass. Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez. Lav., 16.2.2009, n. 3714; Trib. Civitavecchia, Sez. Lav. 29.11.2018). Tanto più ciò è vero ove si ponga mente al fatto che l'onere gravante sul lavoratore non consiste semplicemente nel dimostrare di aver in qualche misura lavorato (o di aver lavorato di più di quanto previsto nel contratto) e di aver quindi un generico diritto ad essere retribuito per tale attività, il che potrebbe al più bastare a statuire in merito all'an debeatur: egli deve provare altresì con estrema esattezza in quali occasioni e per quante ore ciò sia avvenuto, in difetto di tale prova non essendo possibile per il Giudice pronunciarsi sul quantum debeatur, al fine non potendosi ricorrere neppure al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c., tale disposizione riguardando la valutazione del rilievo economico della prestazione lavorativa, purché la stessa risulti, però, sufficientemente accertata.
2.3. Ora, poiché nella fattispecie la lavoratrice non ha allegato alcunché (se non l'esistenza della diffida accertativa e di un iter amministrativo che l'avrebbe giustificata), in quello che, per quanto si è detto, è il primo giudizio di cognizione tra le parti in ordine alla sussistenza dei fatti asseritamente generativi del credito vantato, è agevole concludere che ha Parte_3 di fatto omesso di assolvere (o quanto meno ha omesso di farlo in modo compiuto) al proprio onere probatorio. Questo, secondo il Tribunale, non comporterebbe automaticamente il rigetto della sua pretesa creditoria (come allegata nella fase amministrativa culminata nell'emissione della diffida accertativa e, poi, ulteriormente coltivata con la notifica dell'atto di precetto e la costituzione nel presente giudizio), ma, chiaramente, sol se la fondatezza della domanda di pagamento emergesse e risultasse comunque già provata, nell'an e quantum debeatur, dagli atti acquisiti dal Giudice e oggetto di scrutinio (documenti prodotti dall'opponente o raccolti dall'Ispettorato in fase amministrativa;
deposizioni di informatori eventualmente escussi dagli Ispettori;
più in generale, prove costituite non necessitanti di essere confortate da altra attività istruttoria, in particolare di natura testimoniale o costituenda). Ebbene, nell'ipotesi al vaglio del Tribunale lo “stato degli atti” non è affatto sufficiente allo scopo di ritenere raggiunta la prova che la Legge fa gravare sul lavoratore. Anche al di là dei vari profili evidenziati dall'opponente, il Giudice non può che rilevar che la documentazione in atti non basta, se presa da sola, a far ritenere dimostrato che alla lavoratrice, Con come sostiene l' , fossero dovuti e non siano stati corrisposti gli emolumenti retributivi oggetto di causa. L'unico spunto istruttorio su cui il Giudice potrebbe tentare di costruire il rapporto di lavoro oggetto di lite sono le dichiarazioni raccolte dagli Ispettori. Si osserva, in proposito e in primo luogo, che i verbali redatti dagli accertatori sono sussumibili entro la fattispecie degli atti redatti da un pubblico ufficiale, e fanno piena prova, sino a querela di falso, dei soli fatti che essi attestino essere avvenuti in loro presenza o che siano stati compiuti dai medesimi verbalizzanti, ma non hanno valore probatorio precostituito, neanche sub specie di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze indicate. In particolare, deve escludersi che il materiale raccolto nel corso della fase ispettiva, in primis le dichiarazioni rese da lavoratori e/o altri informatori, esoneri il Giudice dal potere e/o dovere di valutare tale materiale. Benché la giurisprudenza di legittimità abbia in diverse occasioni condivisibilmente affermato che le dichiarazioni in parola possono, a seconda dei casi, spiccare per particolare genuinità, in quanto
6 rese a caldo e, per quanto precipuamente concerne i lavoratori, in assenza di condizionamenti datoriali (cfr., tra le varie, Cass. Civ. n.2929/2020, n. 14965/2012, n. 19762/2008 e n. 22862/2010), deve pure essere detto che le medesime pronunce han chiarito che il contenuto delle deposizioni rese in fase amministrativa è sempre liberamente valutabile dal Giudice, in concorso con gli altri elementi probatori. Il Tribunale, una volta investito dell'esame dell'azione di accertamento negativo proposta dal datore di lavoro onde ottenere una pronuncia di infondatezza della pretesa creditoria, non può limitarsi a prendere acriticamente atto delle risultanze degli accertamenti ispettivi, comprese le dichiarazioni dei soggetti escussi dall'Ente accertatore, ma deve valutare, caso per caso, se le stesse, insieme agli ulteriori elementi emersi in corso di causa, depongano univocamente nel senso della piena fondatezza della pretesa azionata. In altri termini, se è vero che il Giudice “può” fondare la decisione sulle inferenze documentali e dichiarative di fase amministrativa, non è sempre e comunque “tenuto” a farlo, dovendo ponderare tali risultanze e confrontarle con le altre emergenze processuali. Ragionare diversamente, infatti, altro non significherebbe che sovvertire i principi in tema di onere probatorio e addossare all'opponente il difficile compito di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestati (cfr. Cass. n. 2275/2000; in termini Cass. n. 11900/2003; Cass. n. 1946/2005; Cass. n. 9251/2010): anzi, a ben vedere, simile opzione interpretativa si risolverebbe, niente di meno, che nella implicita negazione della stessa funzione giurisdizionale, che ne sortirebbe del tutto svirilizzata ove si affermasse (come, pure, a volte, si è affermato in dottrina e giurisprudenza) che il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli Ispettori è, per definizione, più genuino e più veritiero di quello delle deposizioni rese davanti al Giudice nel corso del successivo giudizio. Il vero compito del Tribunale, pertanto, consiste nell'esaminare e pesare tutti gli elementi di prova acquisiti all'esito della causa, valutandoli nel loro complesso e traendone le dovute conclusioni di Legge, anche alla luce del più volte menzionato principio dell'onere della prova, che, come detto, nel caso di specie gravava sulla lavoratrice.
2.4. Ebbene, la lavoratrice non si è curata neppure di formulare istanze istruttorie, ed anzi, a ben vedere, ha omesso finanche di enucleare allegazioni specifiche in ordine al rapporto di lavoro e alle modalità e tempistiche attraverso le quali esso si è svolto. I testi escussi a iniziativa di parte opponente, invece, hanno confermato le circostanze dedotte dall'opponente con riguardo a orari di lavoro e mansioni espletate dalla convenuta, rispondendo affermativamente sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6 del ricorso [“3) Vero che la signora lavorava Pt_3 nella cucina del ristorante dalle ore dalle 12,30 alle 15,00 e dalle 19,30 alle 22,30; 4) vero che la Parte_1 signora all'interno della cucina svolgeva le mansioni di inserviente generica occupandosi di pulire le verdure, Pt_3 mettere in ordine le derrate alimentari nelle dispense e nelle celle frigo, lavando i piatti e riordinando gli spazi in cucina;
5) vero che nell'esercizio delle prestazioni di cui al capo che precede seguiva le direttive dello chef e Pt_3 degli aiuto cuochi ed era priva di qualsiasi autonomia e iniziativa;
6) Vero che ogni giorno il personale dipendente di e lo è stato anche per nel 2019, usufruisce di due pause per i pasti, consumati Parte_1 Pt_4 all te, della durata di circ ti ognuna, nella fascia oraria dalle ore 11,30 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 19,30”]. Inoltre, occorre considerare che la convenuta non ha ritenuto di comparire davanti al Tribunale per l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza del 19.1.2023.
L'art. 232 c.p.c. stabilisce che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatori” e, come lucidamente osservato da Corte Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, sez. I, 26/10/2022, n.340, <<... La mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio formale costituisce presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato
7 ogni altro elemento prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità >>. Tanto più che la lavoratrice non ha successivamente ottemperato all'invito del Giudice a presentarsi per rendere interrogatorio libero con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
2.5. In sintesi, l'opposizione va accolta, e contestualmente deve essere dichiarata l'insussistenza di ogni diritto della lavoratrice di agire in via esecutiva per la riscossione dei crediti oggetto della diffida accertativa impugnata.
2.6. Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte ricorrente, l'eventualmente raggiunta prova dell'avvenuto pagamento di somme in contanti (€ 400,00 a settimana, in assunti) a mani dell'allora compagno della convenuta, , non essendo idonea Testimone_1 al fine di dimostrare che, effettivamente, abbia percepito, nel corso dell'estate CP_1
2019, somme superiori a quelle spettanti. Anche a non voler considerare che, sul punto, i testimoni sentiti su iniziativa della ricorrente non hanno potuto confermare il pagamento settimanale con la stessa specificità e sicurezza con cui hanno convalidato orari di lavoro e mansioni, resta il fatto che le dichiarazioni rese dagli stessi possono sì bastare per provare che, in un certo numero di casi, l'opponente abbia consegnato a delle Tes_1 somme in contanti con l'intesa che fossero consegnate alla convenuta, ma non fino al punto da poter ritenere dimostrato che la lavoratrice, nel corso della stagione, abbia realmente ricevuto la somma di euro 5.400,00 (una tale prova, dalle dichiarazioni rese dai testi, non emerge). Anche le dichiarazioni rese dall'opposta agli Ispettori, riferiscono di un importo ben inferiore, pari ad euro 1.440,00: non possono, quindi, tali affermazioni, assurgere a confessione, né a ratifica ex art. 1188, 2° comma, c.p.c., del pagamento effettuato a mani di per somme Testimone_1 ulteriori.
3. Le spese seguono la prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, la convenuta, deve esser condannata a rimborsare le stesse alla società opponente, secondo liquidazione di cui in dispositivo, determinata, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), tenuto conto della materia, del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, applicati parametri compresi tra minimi e medi tariffari.
3.1. Non può essere favorevolmente scrutinata, invece, la domanda di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi i presupposti del dolo o della colpa grave e, comunque, essendo risultata, la difesa, giustificata quanto meno con riguardo alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NU, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Accogliendo l'opposizione avanzata dalla società “ , accerta e dichiara Parte_1
l'insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva per il Parte_3 pagamento delle somme di cui all'atto di precetto notificato il 4.5.2021 e/o oggetto di diffida accertativa per crediti patrimoniali emessa in data 19.3.2020 dall' , Controparte_3 distinta al n. NU000000/2020-196;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Condanna l'opposta al rimborso delle spese in favore dell'opponente, liquidandole in euro 8 2.200,00 per compensi, oltre € 118,50 per esborsi di contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge;
NU, 28.10.2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
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