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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1396/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FORMICA DEBORA (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in VIA D. ALIGHIERI, 1/C
44034 COPPARO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1)ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in Ariano nel
Polesine (45012 RO), Via Veneto Rivà n.12, di proprietà esclusiva dei genitori del signor è Pt_2
rimasta assegnata al signor in cui vi abita attualmente assieme ai suoi familiari;
mentre Parte_2
la RA vive con il figlio e il suo nuovo compagno in Ariano nel Polesine (45012 Parte_1 CP_1
RO), Via Milano n.8 dove il minore ha già residenza anagrafica, che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore;
2) AFFIDAMENTO FIGLIO E
COLLOCAZIONE GENITORIALE: il figlio minore , sarà affidato in via esclusiva alla Persona_1 madre che ne curerà il mantenimento, l'educazione e l'istruzione tenendo conto delle Parte_1
sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, per le motivazioni di seguito indicate. In ogni caso
1 le decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore, che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo e religioso nonché quelle relative alla salute dello stesso, saranno adottate comunque da entrambi i genitori ed inoltre, il genitore non affidatario avrà il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore;
3) FREQUENTAZIONE CON IL CP_1
MINORE: si precisa che il signor avrà diritto di tenere il figlio minore con sé: A. a fine Parte_2
settimana alternati, I-nel periodo scolastico la giornata della domenica pomeriggio dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00, con possibilità di rimanere a cena con il padre sino alle ore 21:00, ora in cui il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
II-nel periodo estivo la giornata della domenica pomeriggio dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00, con possibilità di rimanere a cena con il padre sino alle ore 22:30, ora in cui il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
B. visite infrasettimanali, I- durante il periodo scolastico, * il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00, con possibilità di rimanere a cena con il padre sino alle ore
21:00, ora in cui il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
- durante il periodo estivo * il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola dalle ore 13:30 sino alle ore 19:00, con possibilità di rimanere a cena con il padre sino alle ore 22:30, ora in cui il padre lo riaccompagnerà presso la residenza della madre;
Resta inteso che potranno essere concordate anche ulteriori visite e frequentazioni, del padre con li figlio minore, allorché i medesimi lo desiderino, nel rispetto degli impegni scolastici o di altro genere del minore e previo accordo con la madre. Inoltre i genitori si impegnano a collaborare affinché il figlio partecipi agli allenamenti e/o a qualsivoglia attività sportiva e ricreativa di suo interesse, anche accompagnandolo dalla residenza della madre a quella del padre e viceversa, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi e personali. Le difficoltà insorte dalla disgregazione del nucleo familiare a seguito della fine della relazione e della convivenza more uxorio, hanno evidenziato alcune criticità del minore a frequentare, con regolarità il CP_1
padre, e dunque i genitori hanno deciso, di comune accordo, di non forzare al momento il bambino e di intraprendere un percorso terapeutico per risolvere, ove possibile, il problema. Ad esiti del suddetto percorso entrambi i genitori si impegnano a valutare congiuntamente, nell'esclusivo interesse del figlio minore un ampliamento dei tempi e delle modalità di frequentazione del CP_1
minore da parte del padre, come indicati in questa sede, così come una diversa modalità di affidamento del minore. vacanze Natalizie, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni, con il figlio il giorno di Natale;
vacanze Pasquali, ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni, con il figlio CP_1
il giorno di Pasqua;
Altre festività e compleanni, I minori trascorreranno inoltre la festa della CP_1
mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno del minore verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza del figlio con i genitori tra
2 mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto; 4) MANTENIMENTO ASSEGNO UNICO E
SPESE STRAORDINARIE: il signor si obbliga a continuare a versare mensilmente alla Parte_2
RA , quale contributo per il mantenimento del figlio minore , la somma Parte_1 Persona_1 di € 300,00 (trecento//00), rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT. Detto versamento, dovrà avvenire il giorno 10 (dieci) di ogni mese di riferimento e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico, direttamente sulla postepay intestata alla RA . Per tutto l'anno 2025, il Parte_1
signor si obbliga a versare mensilmente alla RA , quale contributo per il Pt_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma di € 1.000,00 (mille//00), a copertura del Persona_1
mantenimento relativo all'anno 2025 così come sopra indicato e a saldo degli arretrati relativi agli anni 2021-2024. L'assegno unico del figlio continuerà ad essere percepito interamente dalla RA
. Le spese straordinarie del figlio minore, dovranno essere suddivise al 50% tra i Parte_1
genitori, qualificando per tali le seguenti come da Protocollo in uso: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Le spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive compresa attrezzatura;
ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi;
I genitori alla fine di ogni mese potranno comunicarsi reciprocamente le spese sostenute personalmente, o tramite e-mail o altro mezzo equipollente, con allegazione della relativa documentazione, al fine di conformare le rispettive posizioni. Il rimborso del 50% delle spese sostenute da un genitore dovrà essere effettuato dall'altro, entro il trentesimo giorno dall'avvenuta
3 presentazione all'altro genitore della documentazione comprovante l'esborso. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di giorni dieci, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) ALTRE DISPOSIZIONI: i genitori e Parte_1 Pt_2
si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento
[...]
equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale del minore o di altro documento valido per l'espatrio. I ricorrenti si dichiarano entrambi Persona_1
soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti in epigrafe.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.4.2025, e Parte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato in data [...]. CP_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile di euro 1.500,00 circa, mentre di Parte_1 Parte_2
euro 1.000,00 circa.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 17.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 9.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice designato ha disposto la comparizione delle parti, avendo ravvisato la necessità di chiarimenti in ordine alla proposta condizione relativa all'affidamento esclusivo del minore alla madre.
All'udienza del 21.5.2025 è comparsa la sola , ragione per cui è stata fissata ulteriore Parte_1
udienza del 3.6.2025, allorquando sono comparsi entrambi i ricorrenti.
Sentite le parti e sollecitate le stesse a dedurre in ordine alla questione rilevata, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
dunque, il giudice designato ha assegnato la causa al collegio in decisione.
4 2. Nel merito si osserva quanto segue.
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo della ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto
(cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604; Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'applicazione dell'affidamento condiviso non risulti pregiudizievole per il minore.
Infatti, è pacifico che il Pt_2
5 - sta provvedendo regolarmente al mantenimento del figlio minore, corrispondendo la somma mensile di 300,00 a titolo di contributo al mantenimento di;
CP_1
- sta anche versando l'ulteriore somma di 700,00 euro al mese, a titolo di arretrati riferibili al contributo al mantenimento del figlio.
E ancora, sebbene rispetto al passato le frequentazioni tra padre e figlio si siano ridotte, esse non si sono mai interrotte.
Significative, sul punto, risultano le dichiarazioni rese dalle parti.
La ricorrente ha riferito: “La relazione tra me ed il è terminata quando aveva due anni, Pt_2 CP_1
non abbiamo mai convissuto. Comunque fino a quando è stato molto piccolo, vedeva CP_1
solitamente il padre a fine settimana alternati ed almeno due volte durante la settimana. Con il passare del tempo, ha cominciato a manifestare la volontà di trascorrere meno tempo con il CP_1
padre e lo abbiamo assecondato in tal senso. Ultimamente va dal padre al massimo per due volte alla settimana circa. Di solito capita di domenica. attualmente è impegnato con la piscina per CP_1
quattro volte alla settimana, quindi se ha voglia di andare dal padre ci va nei giorni in cui non va in piscina. Delle volte resta lì a cena, anche se più che altro va dagli zii. Quando era più piccolo rimaneva a dormire dal padre, adesso non ha molta voglia di farlo. C'è stato un episodio dal quale poi il pernottamento si è fatto meno frequente, ossia da quando le maestre all'asilo mi hanno riferito che, dopo aver dormito dal padre, era andato a scuola disperato. Quindi da allora abbiamo fatto decidere lui quando e se restare dal padre a dormire. Attualmente non resta a dormire dal padre”
(Cfr. verbale dell'udienza del 21.5.2025).
Invece, il ha dichiarato: “Vedo due o tre volte a settimana, per circa tre-quattro ore, Pt_2 CP_1
anche se non è un tempo fisso. In queste ore sta con me. Può capitare che se io non sono in casa,
resti con la nonna o con i cuginetti. Il rapporto con è normale” (Cfr. verbale dell'udienza CP_1 CP_1
del 21.5.2025).
Inoltre, non può ritenersi che il si sia sottratto al proprio ruolo genitoriale. Pt_2
A tal proposito, risultano dirimenti le stesse dichiarazioni rese dalla : “Quando occorre Pt_1 assumere una decisione nell'interesse di , abbiamo sempre deciso insieme. Ci confrontiamo e CP_1
decidiamo. Lui non è molto oppositivo generalmente e tende molto ad affidarsi alle mie indicazioni.
I nostri rapporti sono ridotti al minimo necessario e ci sentiamo solo per cose che riguardano nostro figlio” (cfr. verbale dell'udienza del 21.5.2025); la ricorrente ha poi successivamente precisato: “Il problema è che io noto un disinteresse da parte sua, perché quando occorre assumere delle decisioni che riguardano delle volte mi rivolgo direttamente alla madre del piuttosto che a lui, CP_1 Pt_2
anche perché è lui a dirmi di parlare con la madre. È anche successo che per un periodo il bambino
6 per circa un mese non è andato dal padre, ma lui non ha chiesto perché o se fosse successo qualcosa”
(cfr. verbale dell'udienza del 3.6.2025).
Invece, scarsamente pregnanti sono le ragioni addotte dallo stesso a sostegno della concordata Pt_2
proposta di affidamento esclusivo del minore alla madre: “Credo di avere chiaro cosa si intenda per affido esclusivo. Io ho poco tempo a disposizione, quindi non riesco a dedicarmi molto a mio figlio.
Lui passa la maggior parte del tempo con la madre, quindi se c'è bisogno, ad esempio, di prendere una decisione che riguarda , allora la potrebbe prendere più facilmente la madre. Nulla toglie CP_1
che in futuro le cose possano anche cambiare” (cfr. verbale dell'udienza del 3.6.2025).
Tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti, alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale reputa che non sussistano gli elementi, neppure minimi, per derogare al regime dell'affidamento condiviso.
Nondimeno, vale evidenziare come la ragione eminentemente pratica posta dalle parti a sostegno della richiesta di affidamento condiviso finirebbe per avere un effetto escludente e svalutante della figura genitoriale paterna, senza peraltro porre rimedio a quello che è avvertito dalle parti come un problema di celerità nell'assunzione delle decisioni nell'interesse di , posto che per quelle di CP_1
primaria importanza resterebbe ferma la necessità di una decisione condivisa dai genitori.
Ebbene, l'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. recita: “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Per tutte le ragioni sopra espresse, la domanda va allo stato rigettata.
Tenuto conto della natura del giudizio e della circostanza per cui le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1396/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
rigetta allo stato il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 3.6.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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