Sentenza breve 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 06/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2026, proposto da
GN CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lanocita, Simona Corradino e Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n.38 del 17.11.2025 -notificato il 27.11.2025- con il quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute abusive tra le quali spicca “un soppalco con struttura metallica completo di scala di accesso” realizzato ai sensi dell’art.48 del RUEC all’interno di un manufatto oggetto di condono ex L.47/85 e già oggetto di giudizio conclusosi positivamente con le sentenze nn. 1237/2025 e 1758/2025 emesse dal TAR Campania-Salerno;
di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 38 del 17 novembre 2025, con il quale il Comune di Positano ha ingiunto la demolizione di una serie di opere ritenute abusive tra le quali “ un soppalco con struttura metallica completo di scala di accesso ” realizzato ai sensi dell’art. 48 del RUEC all’interno di un manufatto oggetto di condono ex L. 47/1985.
Deduce il ricorrente che, con la sentenza n. 1237/2025, questo T.A.R., nell’accogliere il ricorso limitatamente al rigetto della istanza di condono ex L. 326/2003 relativa al soppalco, aveva stabilito l’obbligo del Comune “ di esaminare complessivamente la situazione edilizia dell’immobile e, non potendo, in pendenza dell’istanza di condono ex L.47/85 applicare sanzione ”.
Aggiunge che, con successiva sentenza n. 1758/2025, in accoglimento del ricorso n.1495/2025, il Giudice Amministrativo ha dichiarato nullo per violazione del giudicato il nuovo provvedimento di diniego di condono del soppalco con la conseguente demolizione.
Rappresenta che il 17 novembre 2025 il Responsabile dell’area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, nell’adottare una nuova ordinanza di demolizione nei confronti dei contrafforti realizzati a rafforzamento dei muri di contenimento della superiore montagna, ha inserito anche il soppalco, previa una valutazione negativa della collegata istanza di condono ex L. 326/2003: in particolare, nel premettere che le opere (tra cui il soppalco) “ ricadono a meno di 10 mt. dal rivolo Laurito come riportato nel reticolo idrografico della carta del rischio idraulico del PSAI Regione Campania Destra Sele ” le ha dichiarate “ non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art.33 L.47/85 lettera b ”.
Eccepisce la nullità dell’atto per violazione del giudicato (in particolare, della sentenza n.1237/2025 con cui si è stabilita la necessità per il Comune di provvedere preliminarmente all’evasione della pratica concernente il condono ex L. 47/1985 e relativa all’intero manufatto).
In subordine, rileva l’intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 35, comma 17, L. 47/1985 relativo alla istanza di condono ex L. 326/2003 concernente il soppalco, in quanto, essendo opera interna -peraltro coerente con la strumentazione urbanistica vigente e dichiarata conforme al PUT- non comporta modifica dell’assetto esteriore e plano-volumetrico dell’edificio all’interno del quale è stata realizzata e dunque, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 31, all. A, punto A1, l’opera è esclusa dall’autorizzazione paesaggistica e per essa è applicabile la prescrizione di cui al citato art. 35, comma17, avendo il ricorrente corrisposto l’intera somma necessaria per il condono e provveduto ad avanzare l’accatastamento del bene.
In via ulteriormente subordinata, afferma l’intervenuto superamento dell’istanza di condono ex L. 326/2003 atteso che nelle more è intervenuta l’approvazione del RUEC del Comune di Positano, che, all’art. 48, ha previsto la possibilità della realizzazione del soppalco in attesa della valutazione dell’istanza di condono ex L. 47/1985 riguardante l’intero fabbricato.
Eccepisce, altresì, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/1990 e sostiene che il manufatto, schermato da un muro di contenimento dello zoccolo del sovrastante roccione con la conseguente creazione di una “camera d’aria”, sia distante dal rivolo Laurito nei limiti consentiti della legge (mt. 10,26 nella parte più vicina e mt. 13 nella parte più lontana), con conseguente violazione del R.D. 523/1904, art.96.
Sul punto, precisa che la distanza calcolata dal muro di contenimento “spondale”, data la particolare conformazione dei luoghi e il forte dislivello tra l’alveo del rivo (peraltro a secco nella stagione invernale) e il manufatto, è di 11 metri circa calcolati a livello orizzontale, ovvero di 14 metri se si tiene conto che il rivo è sottoposto alla costruzione per oltre 3 metri.
Eccepisce, infine, la carenza di istruttoria e di motivazione relativamente ai contrafforti deducendo che, visto il pregiudizio collegato alla demolizione di tali opere, il Comune di Positano avrebbe dovuto valutare l’applicazione alla fattispecie della fiscalizzazione ex art. 34 D.P.R. n.380/2001.
Il Comune di Positano non si è costituito in resistenza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è in parte manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Con sentenza n. 1237 del 27 giugno 2025, non impugnata, questo Tribunale ha statuito che: “ sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione dell’istanza di condono edilizio.
Al riguardo si precisa che, ancorché risultino realizzate ulteriori opere, in ogni caso la pendenza della domanda di condono preclude l’adozione dei provvedimenti repressivi, occorrendo la previa definizione della domanda con cui l’interessato ha chiesto di sanare le opere abusive.
Nella specie, non essendovi prova dell’intervenuto condono del 2003 e risultando pendente la definizione dell’istanza di condono del 1985, è richiesta la previa definizione di tale domanda di condono, atteso che la demolizione ingiunta vanificherebbe l’interesse a sanare la parte dell’opera per la quale è stata presentata la successiva istanza - dovendo il Comune altrimenti, ove le nuove opere abusive siano scorporabili dalla parte oggetto della domanda di condono, ingiungerne separatamente la demolizione e senza pregiudizio per la porzione per la quale pende l’istanza, ovvero decidere in ordine alla non accoglibilità nel merito delle variazioni effettuate (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 1° luglio 2021, n. 4565 e 26 maggio 2021, n. 3486).
Ne consegue che, allo stato, non può essere adottato alcun provvedimento sanzionatorio e che, nel caso concreto, risultando dagli atti che il condono è tuttora non esitato, il provvedimento che impone la SCIA di ripristino pena l’improcedibilità/inefficacia/archiviazione della domanda di condono del 1985 è del tutto illegittimo, avendo il Comune l’obbligo di esaminare complessivamente la situazione edilizia dell’immobile e non potendo, in pendenza dell’istanza di condono ex legge 1985, applicare sanzioni ”.
Con successiva sentenza n. 1758 del 30 ottobre 2025, anch’essa non impugnata, ha ulteriormente stabilito che: “ Appare evidente che, ad eccezione del soppalco, tutte le altre opere elencate nel gravato provvedimento, per come descritte anche nella citata relazione tecnica, sono dotate di autonomia funzionale e pertanto appaiono autonomamente apprezzabili da parte del Comune.
Ne consegue che l’eccezione di violazione del giudicato è fondata e va accolta esclusivamente con riferimento al soppalco.
Nel resto, posto che le opere costituiscono interventi in violazione dei vincoli esistenti in loco, il diniego di condono è giustificato e pienamente legittimo.
In definitiva, il ricorso è in parte fondato, con declaratoria di nullità del gravato provvedimento limitatamente al diniego di condono relativo al soppalco, opera non scorporabile dal manufatto principale, la quale, pertanto, deve essere valutata quanto alla sua condonabilità successivamente o, al più, congiuntamente ad esso ”.
Orbene, risulta dagli atti che la gravata ordinanza di demolizione è stata adottata senza che il Comune abbia preliminarmente provveduto ad evadere la pratica concernente il condono ex L. 47/1985 e relativa all’intero manufatto.
Per tale assorbente ragione, l’eccezione di violazione del giudicato è fondata e va accolta esclusivamente con riferimento all’ordine di demolizione del soppalco.
Nel resto, posto che per le altre opere questo Tribunale ha già affermato la legittimità del diniego di condono, l’adozione della sanzione demolitoria costituisce atto dovuto.
Va in ogni caso precisato che, avendo l’ordine di demolizione una portata vincolata alla stregua della precedente sentenza di questo Tribunale, non sussiste violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990 e che è la stessa ordinanza impugnata a dire che il diniego di condono è stato annullato per il soppalco.
In definitiva, il ricorso è in parte fondato, con declaratoria di nullità del gravato provvedimento limitatamente all’ordine di demolizione relativo al soppalco, opera non scorporabile dal manufatto principale, la quale, pertanto, deve essere valutata quanto alla sua condonabilità successivamente o, al più, congiuntamente ad esso.
L’accoglimento solo parziale del ricorso e la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, dichiara nullo il provvedimento prot. n. 38 del 17 novembre 2025 limitatamente all’ordine di demolizione relativo al soppalco.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO