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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2024, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 12892/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12892/2020 promossa da:
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, elett.te domiciliata in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126, presso lo studio dell'avv. Carlo Formisano (C.F.:
[...]
), il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto C.F._1 in calce all'atto di opposizione e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata e numero di fax:
- 081.19335076 Email_1
OPPONENTE contro (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n. 190, presso lo studio dell'avv. Andrea Adamo del Foro di Napoli, C.F. , dal quale è rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura in allegato all'atto di costituzione in giudizio e con espressa dichiarazione di voler ricevere qualsiasi notificazione o comunicazione al numero di fax 081.262582 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sulla Email_2
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/06/2020, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2119/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 20/03/2020 in favore della ricorrente, Il decreto veniva emesso per la Controparte_1 somma di € 6.859,19 oltre interessi al tasso ex D.Lgs. 231/02, nonché spese e competenze del procedimento oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, a seguito del mancato pagamento delle fatture n. 374 del 31.03.2018, n. 473 del
30.04.2018, n. 607 del 31.05.2018, n. 725 del 30.06.2018, n. 899 del
31.07.2018, n. 984 del 31.08.2018, emesse per servizi di spedizione effettuati su incarico della società opponente. L'opponente, nel merito, ha eccepito l'infondatezza del credito vantato, deducendo l'intervenuto pagamento delle fatture azionate nel corso del rapporto durato per oltre tre anni, chiedendo, quindi: “in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto opposto, stante l'insussistenza della pretesa creditoria.”. Si è costituita la società opposta contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della spiegata opposizione nonché l'infondatezza della stessa. L'opposta, preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, in quanto non fondato su prova scritta né di pronta soluzione;
ha eccepito, in via ulteriore, la ricorrente, l'insussistenza dei pagamenti asseritamente effettuati da controparte ad estinzione del credito vantato, in quanto non provati, chiedendo, pertanto: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale alla eccepita nullità dell'atto di citazione in opposizione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con tutte le declaratorie del caso inerenti e consequenziali, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto che si abbiano di seguito per ripetute e trascritte;
confermare integralmente il decreto ingiuntivo con ogni declaratoria inerente e consequenziale al rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni;
condannare gli opponenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 I e III comma c.p.c. così come esposto al punto 03. del presente atto che si abbia di seguito per ripetuto e trascritto, con vittoria delle competenze professionali della presente fase cautelare oltre c.p.c., iva e r.s.f. 15% con attribuzione al procuratore costituito”. Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, non avendo, parte opponente, prodotto la documentazione comprovante i dedotti pagamenti, ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, come da Ordinanza del 04/01/2021.
In corso di causa, parte opponente ha dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della lite depositando tre bonifici di pagamento intestati alla circostanza, tuttavia, non Controparte_1 confermata dalla società opposta invitata dal giudice a chiarimenti, come da
Verbale del 10/10/2022.
Alla udienza del 20 giugno 2024 la causa veniva assegnata in decsione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione non sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che l'eccezione formulata dall'opponente nei confronti della società opposta non
- 2 -
può trovare accoglimento perché priva di fondamento e non provata. In particolare, quanto all'eccezione di insussistenza del credito azionato per intervenuto pagamento delle fatture, va osservato che la società opposta ha fornito la prova del credito vantato depositando copia delle fatture insolute e delle note di credito emesse in favore della società opponente nonchè il registro contabile autenticato delle stesse, documenti idonei, pertanto, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento, viceversa, la società opponente nulla ha dimostrato circa l'estinzione del debito. Invero, in corso di causa, l'opponente ha dato atto di un accordo intervenuto tra le parti per la definizione bonaria della lite, depositando copia di tre bonifici di pagamento asseritamente effettuati in favore della creditrice, che, tuttavia, non ha confermato la circostanza, risultando, allo stato, l'importo ingiunto ancora dovuto. Ciò posto, nel merito, l'opponente, quindi, non ha contestato il rapporto tra le parti, ma l'importo richiesto. E' noto al riguardo come l'onere di contestazione deve ritenersi un principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le basi non solo su specifiche norme, art.115
c.p.c., ma soprattutto sul carattere dispositivo del processo. Proprio in ragione di tale principio la S.C. da anni afferma che deve ritenersi provato un fatto dedotto da una parte e non contestato da controparte. (Cass.11353/04, n.5356/09). Tra l'altro, va chiarito che: “ In tema di onere della prova la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di danaro, opponente nel giudizio di opposizione e che ammette , sia pure implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio operante in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore deve unicamente provare l'esistenza di un contratto, e di allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'integrale adempimento della propria obbligazione”(Cass.1554/05). In conclusione, parte opposta ha sufficientemente provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, mentre parte opponente non ha dato prova di quanto eccepito. Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va rigettata, inoltre, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che, qualora si possa ritenere sussistere la prova dell'elemento soggettivo nell'opponente, consistente nell'avere agito con mala fede (dolo) o colpa grave, non sussiste la prova dell'elemento oggettivo, ovvero di un danno subito dalla parte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, danno che deve essere distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata, che, in ipotesi, è integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali.
- 3 -
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2119/2020, proposta da Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, nei confronti di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_1 altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente formulata dalla società opposta;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatrario.
Così deciso in Napoli il 28/10/2024
Il Giudice on.
Dott. Francesco Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12892/2020 promossa da:
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, elett.te domiciliata in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126, presso lo studio dell'avv. Carlo Formisano (C.F.:
[...]
), il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato apposto C.F._1 in calce all'atto di opposizione e dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata e numero di fax:
- 081.19335076 Email_1
OPPONENTE contro (P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n. 190, presso lo studio dell'avv. Andrea Adamo del Foro di Napoli, C.F. , dal quale è rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura in allegato all'atto di costituzione in giudizio e con espressa dichiarazione di voler ricevere qualsiasi notificazione o comunicazione al numero di fax 081.262582 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata sulla Email_2
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12/06/2020, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2119/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 20/03/2020 in favore della ricorrente, Il decreto veniva emesso per la Controparte_1 somma di € 6.859,19 oltre interessi al tasso ex D.Lgs. 231/02, nonché spese e competenze del procedimento oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, a seguito del mancato pagamento delle fatture n. 374 del 31.03.2018, n. 473 del
30.04.2018, n. 607 del 31.05.2018, n. 725 del 30.06.2018, n. 899 del
31.07.2018, n. 984 del 31.08.2018, emesse per servizi di spedizione effettuati su incarico della società opponente. L'opponente, nel merito, ha eccepito l'infondatezza del credito vantato, deducendo l'intervenuto pagamento delle fatture azionate nel corso del rapporto durato per oltre tre anni, chiedendo, quindi: “in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi nullo e/o inefficace e/o illegittimo il decreto opposto, stante l'insussistenza della pretesa creditoria.”. Si è costituita la società opposta contestando integralmente quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della spiegata opposizione nonché l'infondatezza della stessa. L'opposta, preliminarmente, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, in quanto non fondato su prova scritta né di pronta soluzione;
ha eccepito, in via ulteriore, la ricorrente, l'insussistenza dei pagamenti asseritamente effettuati da controparte ad estinzione del credito vantato, in quanto non provati, chiedendo, pertanto: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione nonché palesemente infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale alla eccepita nullità dell'atto di citazione in opposizione;
nel merito, rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con tutte le declaratorie del caso inerenti e consequenziali, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto che si abbiano di seguito per ripetute e trascritte;
confermare integralmente il decreto ingiuntivo con ogni declaratoria inerente e consequenziale al rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni;
condannare gli opponenti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 I e III comma c.p.c. così come esposto al punto 03. del presente atto che si abbia di seguito per ripetuto e trascritto, con vittoria delle competenze professionali della presente fase cautelare oltre c.p.c., iva e r.s.f. 15% con attribuzione al procuratore costituito”. Il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta, non avendo, parte opponente, prodotto la documentazione comprovante i dedotti pagamenti, ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, come da Ordinanza del 04/01/2021.
In corso di causa, parte opponente ha dato atto del raggiungimento di un accordo per la definizione bonaria della lite depositando tre bonifici di pagamento intestati alla circostanza, tuttavia, non Controparte_1 confermata dalla società opposta invitata dal giudice a chiarimenti, come da
Verbale del 10/10/2022.
Alla udienza del 20 giugno 2024 la causa veniva assegnata in decsione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Così brevemente espositi i fatti di causa e le deduzioni delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione non sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata. Passando all'esame nel merito dei motivi di opposizione, va osservato che l'eccezione formulata dall'opponente nei confronti della società opposta non
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può trovare accoglimento perché priva di fondamento e non provata. In particolare, quanto all'eccezione di insussistenza del credito azionato per intervenuto pagamento delle fatture, va osservato che la società opposta ha fornito la prova del credito vantato depositando copia delle fatture insolute e delle note di credito emesse in favore della società opponente nonchè il registro contabile autenticato delle stesse, documenti idonei, pertanto, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento, viceversa, la società opponente nulla ha dimostrato circa l'estinzione del debito. Invero, in corso di causa, l'opponente ha dato atto di un accordo intervenuto tra le parti per la definizione bonaria della lite, depositando copia di tre bonifici di pagamento asseritamente effettuati in favore della creditrice, che, tuttavia, non ha confermato la circostanza, risultando, allo stato, l'importo ingiunto ancora dovuto. Ciò posto, nel merito, l'opponente, quindi, non ha contestato il rapporto tra le parti, ma l'importo richiesto. E' noto al riguardo come l'onere di contestazione deve ritenersi un principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le basi non solo su specifiche norme, art.115
c.p.c., ma soprattutto sul carattere dispositivo del processo. Proprio in ragione di tale principio la S.C. da anni afferma che deve ritenersi provato un fatto dedotto da una parte e non contestato da controparte. (Cass.11353/04, n.5356/09). Tra l'altro, va chiarito che: “ In tema di onere della prova la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di danaro, opponente nel giudizio di opposizione e che ammette , sia pure implicitamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio operante in materia di responsabilità da inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore deve unicamente provare l'esistenza di un contratto, e di allegare l'inadempimento del debitore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'integrale adempimento della propria obbligazione”(Cass.1554/05). In conclusione, parte opposta ha sufficientemente provato l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, mentre parte opponente non ha dato prova di quanto eccepito. Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va rigettata, inoltre, la domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che, qualora si possa ritenere sussistere la prova dell'elemento soggettivo nell'opponente, consistente nell'avere agito con mala fede (dolo) o colpa grave, non sussiste la prova dell'elemento oggettivo, ovvero di un danno subito dalla parte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento, danno che deve essere distinto dal semplice coinvolgimento in una controversia giudiziaria infondata, che, in ipotesi, è integralmente risarcibile con la rifusione delle spese legali.
- 3 -
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del DM 147/22, in considerazione del valore della domanda, dell'attività processuale svolta dai procuratori e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2119/2020, proposta da Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, nei confronti di
[...] [...] in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_1 altra contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'opponente formulata dalla società opposta;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nel presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatrario.
Così deciso in Napoli il 28/10/2024
Il Giudice on.
Dott. Francesco Russo
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