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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2025/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giusi Maria
EL CO;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.03.1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Zaira Evelin Cassaro;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.06.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2 bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Barrafranca il 25.08.1990, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Barrafranca al n. 90, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
28.10.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nato a [...]
Enna), (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]). Persona_4
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“Residenza- Affidamento- Collocamento dei figlio minorenne
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dandosi atto che il Sig. Pt_2 già dal mese di aprile, ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della propria madre, ove si impegna a trasferire la propria residenza che attualmente è anch'essa a Barrafranca in Via Ferreri
Grazia n.232, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto e per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio.
3. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_4 conformemente alle disposizioni vigenti in materia si attiveranno, per favorire lo sviluppo di una relazione significativa del minore, con entrambi i genitori, il quale continuerà a coabitare unitamente alla sorella , maggiorenne non economicamente autosufficiente con la madre (affidamento Per_3 condiviso con residenza privilegiata) presso la casa sita a Barrafranca in Via Ferreri Grazia n.232, di proprietà del padre della signora e disciplinando a tal uopo, la cadenza degli incontri con Pt_1 il padre non collocatario, secondo quanto segue:
Diritto di visita del padre
Abitualmente
4.Riguardo al diritto di visita del sig. , i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre, Pt_2 avrà la facoltà di vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, accordandosi direttamente con il Per_4 minore orami sedicenne.
Vacanze estive e festività 5.Anche in ordine alle vacanze estive e festività, i coniugi di comune accordo stabiliscono che sarà il figlio a decidere di volta in volta il periodo di permanenza con il padre e con la madre per Per_4 le vacanze estive., nonché per le festività natalizie e pasquali.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato del minore con ciascuno di essi.
Si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti del figlio minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Provvedimenti di natura economica
6. A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il Sig. , non verserà Per_3 Per_4 Pt_2 alcun assegno ai figli al cui mantenimento provvederà esclusivamente la signora Parte_1
7. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per i figli.
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in :
a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate presso il SSN, di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento,
b. le dette spese straordinarie sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi d'informatica, vacanze senza genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private. Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro anche tramite messaggio whatsapp e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni ( ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
8. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti concordano Parte_1 che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9. Le parti chiedono che le spese legali di assistenza e rappresentanza del presente giudizio siano tra esse integralmente compensate”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi dei figli, e Per_3 , va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, confermate con note scritte Per_4 depositate entro il termine perentorio del 21.05.2025, con le quali le parti hanno dichiarato altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Barrafranca in data 25.08.1990, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca, Atto n. 90, Parte II, Anno 1990;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli, e , ed ai rapporti economici e Per_3 Per_4 provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.10.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.V.G. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giusi Maria
EL CO;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.03.1964 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Zaira Evelin Cassaro;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 9.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 17.06.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2 bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Barrafranca il 25.08.1990, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Barrafranca al n. 90, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il
28.10.2024.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nato a [...]
Enna), (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e Persona_2 Persona_3
(nato a [...] il [...]). Persona_4
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“Residenza- Affidamento- Collocamento dei figlio minorenne
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dandosi atto che il Sig. Pt_2 già dal mese di aprile, ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della propria madre, ove si impegna a trasferire la propria residenza che attualmente è anch'essa a Barrafranca in Via Ferreri
Grazia n.232, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del proprio passaporto e per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio.
3. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_4 conformemente alle disposizioni vigenti in materia si attiveranno, per favorire lo sviluppo di una relazione significativa del minore, con entrambi i genitori, il quale continuerà a coabitare unitamente alla sorella , maggiorenne non economicamente autosufficiente con la madre (affidamento Per_3 condiviso con residenza privilegiata) presso la casa sita a Barrafranca in Via Ferreri Grazia n.232, di proprietà del padre della signora e disciplinando a tal uopo, la cadenza degli incontri con Pt_1 il padre non collocatario, secondo quanto segue:
Diritto di visita del padre
Abitualmente
4.Riguardo al diritto di visita del sig. , i coniugi di comune accordo stabiliscono che il padre, Pt_2 avrà la facoltà di vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, accordandosi direttamente con il Per_4 minore orami sedicenne.
Vacanze estive e festività 5.Anche in ordine alle vacanze estive e festività, i coniugi di comune accordo stabiliscono che sarà il figlio a decidere di volta in volta il periodo di permanenza con il padre e con la madre per Per_4 le vacanze estive., nonché per le festività natalizie e pasquali.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato del minore con ciascuno di essi.
Si impegnano, altresì, a favorire la continuità dei rapporti del figlio minore con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Provvedimenti di natura economica
6. A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il Sig. , non verserà Per_3 Per_4 Pt_2 alcun assegno ai figli al cui mantenimento provvederà esclusivamente la signora Parte_1
7. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie per i figli.
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in :
a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie non effettuate presso il SSN, di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento,
b. le dette spese straordinarie sono subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi d'informatica, vacanze senza genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private. Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro anche tramite messaggio whatsapp e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni ( ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
8. In ordine al contributo di mantenimento della coniuge , le parti concordano Parte_1 che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
9. Le parti chiedono che le spese legali di assistenza e rappresentanza del presente giudizio siano tra esse integralmente compensate”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né agli interessi dei figli, e Per_3 , va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, confermate con note scritte Per_4 depositate entro il termine perentorio del 21.05.2025, con le quali le parti hanno dichiarato altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 9.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Barrafranca in data 25.08.1990, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Barrafranca, Atto n. 90, Parte II, Anno 1990;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai figli, e , ed ai rapporti economici e Per_3 Per_4 provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.10.2024, riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta