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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2750 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2750/2024 V.G. promosso da
, con l'avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti;
Parte_1
E
, con l'avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in Controparte_1
atti;
RICORRENTI
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Per i coniugi:
“1.- Pronunciare con sentenza la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03/09/2011 a Casaleone (VR) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune alla parte II serie A n. 7 anno 2011, ordinando all'ufficiale distato civile di detto comune di provvedere alle dovute annotazioni;
2.- il figlio minore , che manterrà la residenza prevalente presso la Per_1
madre, verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione in modo condiviso, concordando tutte le decisioni di maggiore interesse per lo stesso. Stanti gli orari e impegni di lavoro delle parti, il padre avrà
il diritto dovere di tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, nonché ogni giorno dall'uscita di scuola (ad opera dei nonni paterni) fino all'ora di cena verso le 19.00 quando la nonna materna andrà a prenderlo per riportarlo al domicilio materno. Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'Epifania o alla fine delle vacanze scolastiche, tre giorni durante le vacanze pasquali (dal primo giorno di vacanze scolastiche fino al pomeriggio della Santa Pasqua e dal pomeriggio di Pasqua alla fine delle vacanze scolastiche), alternando il pranzo di
Natale con quello di Pasqua, e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Ulteriori e diverse modalità di visita e pernottamento verranno concordate di volta in volta, tenendo conto sia delle esigenze del minore, che degli impegni lavorativi dei genitori;
3.- stante la paritaria gestione del minore e sopra evidenziata, entrambi i Per_1
genitori provvederanno al mantenimento diretto di nel tempo in cui egli Per_1
starà presso ciascuno e si rimborseranno reciprocamente il 50% delle spese straordinarie sostenute dagli stessi per il figlio, così come previste dal Protocollo
del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, che di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_2
medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
c. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4.- Le parti concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.
, mentre le detrazioni fiscali rimarranno al 100% in capo al sig. Controparte_1
Pt_1
5.- Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1815/2024, Il Tribunale di Verona pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 03/09/2011 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALEONE (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore , nato il [...], in [...] Per_1
rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata dalle parti;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità;
A fronte della concorde soluzione della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate, così come espressamente richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 03/09/2011 in Parte_1 Controparte_1
CASALEONE (VR) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 7 anno
2011 del Comune di CASALEONE (VR) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASALEONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Verona il 18/02/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2750/2024 V.G. promosso da
, con l'avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in atti;
Parte_1
E
, con l'avv. CRISAFULLI MARINA, come da mandato in Controparte_1
atti;
RICORRENTI
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Per i coniugi:
“1.- Pronunciare con sentenza la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03/09/2011 a Casaleone (VR) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune alla parte II serie A n. 7 anno 2011, ordinando all'ufficiale distato civile di detto comune di provvedere alle dovute annotazioni;
2.- il figlio minore , che manterrà la residenza prevalente presso la Per_1
madre, verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione in modo condiviso, concordando tutte le decisioni di maggiore interesse per lo stesso. Stanti gli orari e impegni di lavoro delle parti, il padre avrà
il diritto dovere di tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, nonché ogni giorno dall'uscita di scuola (ad opera dei nonni paterni) fino all'ora di cena verso le 19.00 quando la nonna materna andrà a prenderlo per riportarlo al domicilio materno. Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'Epifania o alla fine delle vacanze scolastiche, tre giorni durante le vacanze pasquali (dal primo giorno di vacanze scolastiche fino al pomeriggio della Santa Pasqua e dal pomeriggio di Pasqua alla fine delle vacanze scolastiche), alternando il pranzo di
Natale con quello di Pasqua, e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive. Ulteriori e diverse modalità di visita e pernottamento verranno concordate di volta in volta, tenendo conto sia delle esigenze del minore, che degli impegni lavorativi dei genitori;
3.- stante la paritaria gestione del minore e sopra evidenziata, entrambi i Per_1
genitori provvederanno al mantenimento diretto di nel tempo in cui egli Per_1
starà presso ciascuno e si rimborseranno reciprocamente il 50% delle spese straordinarie sostenute dagli stessi per il figlio, così come previste dal Protocollo
del Tribunale di Verona siglato in data 13/12/2024, che di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di CP_2
medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici.
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo
accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici.
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo
accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e
preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali; costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
c. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4.- Le parti concordano che l'assegno unico venga interamente percepito dalla sig.
, mentre le detrazioni fiscali rimarranno al 100% in capo al sig. Controparte_1
Pt_1
5.- Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1815/2024, Il Tribunale di Verona pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 03/09/2011 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASALEONE (VR) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore , nato il [...], in [...] Per_1
rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata dalle parti;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità;
A fronte della concorde soluzione della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate, così come espressamente richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 03/09/2011 in Parte_1 Controparte_1
CASALEONE (VR) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 7 anno
2011 del Comune di CASALEONE (VR) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di CASALEONE (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Verona il 18/02/2025
La Presidente est. Antonella Guerra