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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3492/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3492/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OPICI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATANIA GUENDALINA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. OPICI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note depositate il 5-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9-3-2023, , nato a [...], il [...], rappresentava di Parte_1
avere contratto matrimonio con , nata a [...] il [...]; che dalla loro unione CP_1
è nato, per quanto qui rileva, il figlio in data 16.08.2001; con sentenza n. 2089/2017 di CP_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto, il Tribunale di Bologna aveva disposto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_2
pagina 1 di 4 somma di euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel medesimo provvedimento.
Il ricorrente allega che il figlio ha interrotto volontariamente gli studi all'età di 16 anni, CP_2
decidendo di non portare avanti il percorso scolastico e da allora, come si illustrerà nel prosieguo, ha iniziato a lavorare ed ha cambiato diversi lavori;
ha allegato, alle pagine 2 e 3 del ricorso, da intendersi in parte qua integralmente trascritte, che dal 2018, dopo avere cambiato Istituto Scolastico, ha rinunciato a conseguire il diploma e da Settembre 2018 fino al Maggio 2019 era stato iscritto ad un
Corso di Formazione - Fomal - che si teneva a San Giovanni in Persiceto (Bo), ma anche in questo caso non aveva concluso il corso iniziato e non aveva conseguito la qualifica professionale. Elencava poi cinque diversi impieghi che il figlio aveva avuto, sia nel campo della ristorazione che nell'industria, sempre per periodi limitati, fra il 2019 e il 2021, nonché tre diverse aziende per le quali aveva lavorato, sempre a tempo determinato, nel 2022; lamentava che il figlio avesse sempre optato, per sua libera scelta, per impieghi a tempo determinato, potendo contare sull'assegno di mantenimento;
lamentava anche che in almeno tre occasioni (novembre 2020, dicembre 2021, gennaio 2022) egli avesse rifiutato di inviare il proprio curriculum ad aziende nelle quali avrebbe potuto avere concrete possibilità di essere assunto con la prospettiva di un impiego stabile, grazie a conoscenze personali del ricorrente stesso.
Chiedeva quindi la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del ragazzo, dovendo ritenersi che la condizione di precarietà lavorativa in cui versava fosse frutto, appunto, di una sua libera scelta, dovendo ritenersi da tempo concluso il suo iter di formazione.
La convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. Nemmeno si costituiva il figlio stesso, al quale il ricorso veniva pure notificato.
Le allegazioni del ricorrente erano confermate sia dai documenti prodotti (in particolare dall'estratto previdenziale sub doc. 7), sia dai testimoni escussi all'udienza del 28-11-2024; la convenuta CP_1
(l'unica convenuta rispetto alla quale è stato chiesto e ammesso l'interrogatorio formale) si
[...] presentava a rendere interrogatorio formale e confermava anch'ella le circostanze relative al percorso formativo e lavorativo del figlio;
dichiarava che le circostanze relative alla mancata adesione del figlio a colloqui di lavoro organizzatigli dal padre tramite amici e/o parenti, le erano state riferite dall'ex marito;
confermava, comunque, che il figlio aveva avuto una breve esperienza di lavoro anche presso l'impresa del padre medesimo, operante nel campo dell'edilizia, ma poi aveva smesso, affermando che il tipo di lavoro non gli piaceva;
al figlio era pure notificato personalmente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale, ma egli non si presentava.
pagina 2 di 4 Deve ritenersi da quanto emerso in istruttoria, che che aveva già 22 anni al momento CP_2 dell'introduzione della causa e che oggi ne ha 24, non abbia più diritto al contributo paterno al suo mantenimento.
Infatti da ormai cinque anni ha smesso di frequentare corsi di formazione, non ha conseguito il diploma di scuola superiore, ha lavorato, in questi anni, sempre con contratti a tempo determinato, rifiutando occasioni di lavoro che, non con certezza ma comunque con un alto grado di probabilità, avrebbero potuto consentirgli di ottenere, col tempo, un impiego a tempo indeterminato, e ha rifiutato anche di lavorare nell'impresa edile del padre. Si sottolinea che dal Percorso Lavoratore depositato sub doc. 8 emerge che comunque egli ha lavorato nel 2023 per 7 mesi e nel 2022 per circa nove mesi.
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento – dato che si è tenuto conto, nelle ragioni della decisione, del tempo trascorso - va disposta la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio da parte del padre, essendone CP_2
venuti meno i presupposti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” e successive conformi).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
la convenuta contumace CP_1 nonché il convenuto contumace vanno condannati in solido fra loro a rifondere Controparte_2 all'attore le spese legali, dal momento che, se da un lato non si sono opposti alla domanda, era comunque necessario promuovere un procedimento giudiziale per modificare le vigenti statuizioni della sentenza di divorzio e sarebbe stato di gran lunga meno costoso, per il ricorrente, un procedimento su ricorso congiunto. Si liquidano nei valori minimi per tutte le fasi, trattandosi di un thema decidendum molto circoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 2089/2017 del Tribunale di Bologna, così dispone:
1 - dalla pubblicazione del presente provvedimento, revoca l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio nato in data [...]; CP_2
2 - Condanna altresì in solido con a rifondere a CP_1 Controparte_2 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in € 130 per spese, € 3.809 per compensi, oltre 15 % per
[...] pagina 3 di 4 spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3492/2023 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OPICI MASSIMO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLATANIA GUENDALINA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. OPICI MASSIMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._3
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note depositate il 5-12-2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9-3-2023, , nato a [...], il [...], rappresentava di Parte_1
avere contratto matrimonio con , nata a [...] il [...]; che dalla loro unione CP_1
è nato, per quanto qui rileva, il figlio in data 16.08.2001; con sentenza n. 2089/2017 di CP_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto, il Tribunale di Bologna aveva disposto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la CP_2
pagina 1 di 4 somma di euro 400,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come definite nel medesimo provvedimento.
Il ricorrente allega che il figlio ha interrotto volontariamente gli studi all'età di 16 anni, CP_2
decidendo di non portare avanti il percorso scolastico e da allora, come si illustrerà nel prosieguo, ha iniziato a lavorare ed ha cambiato diversi lavori;
ha allegato, alle pagine 2 e 3 del ricorso, da intendersi in parte qua integralmente trascritte, che dal 2018, dopo avere cambiato Istituto Scolastico, ha rinunciato a conseguire il diploma e da Settembre 2018 fino al Maggio 2019 era stato iscritto ad un
Corso di Formazione - Fomal - che si teneva a San Giovanni in Persiceto (Bo), ma anche in questo caso non aveva concluso il corso iniziato e non aveva conseguito la qualifica professionale. Elencava poi cinque diversi impieghi che il figlio aveva avuto, sia nel campo della ristorazione che nell'industria, sempre per periodi limitati, fra il 2019 e il 2021, nonché tre diverse aziende per le quali aveva lavorato, sempre a tempo determinato, nel 2022; lamentava che il figlio avesse sempre optato, per sua libera scelta, per impieghi a tempo determinato, potendo contare sull'assegno di mantenimento;
lamentava anche che in almeno tre occasioni (novembre 2020, dicembre 2021, gennaio 2022) egli avesse rifiutato di inviare il proprio curriculum ad aziende nelle quali avrebbe potuto avere concrete possibilità di essere assunto con la prospettiva di un impiego stabile, grazie a conoscenze personali del ricorrente stesso.
Chiedeva quindi la revoca dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del ragazzo, dovendo ritenersi che la condizione di precarietà lavorativa in cui versava fosse frutto, appunto, di una sua libera scelta, dovendo ritenersi da tempo concluso il suo iter di formazione.
La convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva. Nemmeno si costituiva il figlio stesso, al quale il ricorso veniva pure notificato.
Le allegazioni del ricorrente erano confermate sia dai documenti prodotti (in particolare dall'estratto previdenziale sub doc. 7), sia dai testimoni escussi all'udienza del 28-11-2024; la convenuta CP_1
(l'unica convenuta rispetto alla quale è stato chiesto e ammesso l'interrogatorio formale) si
[...] presentava a rendere interrogatorio formale e confermava anch'ella le circostanze relative al percorso formativo e lavorativo del figlio;
dichiarava che le circostanze relative alla mancata adesione del figlio a colloqui di lavoro organizzatigli dal padre tramite amici e/o parenti, le erano state riferite dall'ex marito;
confermava, comunque, che il figlio aveva avuto una breve esperienza di lavoro anche presso l'impresa del padre medesimo, operante nel campo dell'edilizia, ma poi aveva smesso, affermando che il tipo di lavoro non gli piaceva;
al figlio era pure notificato personalmente il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale, ma egli non si presentava.
pagina 2 di 4 Deve ritenersi da quanto emerso in istruttoria, che che aveva già 22 anni al momento CP_2 dell'introduzione della causa e che oggi ne ha 24, non abbia più diritto al contributo paterno al suo mantenimento.
Infatti da ormai cinque anni ha smesso di frequentare corsi di formazione, non ha conseguito il diploma di scuola superiore, ha lavorato, in questi anni, sempre con contratti a tempo determinato, rifiutando occasioni di lavoro che, non con certezza ma comunque con un alto grado di probabilità, avrebbero potuto consentirgli di ottenere, col tempo, un impiego a tempo indeterminato, e ha rifiutato anche di lavorare nell'impresa edile del padre. Si sottolinea che dal Percorso Lavoratore depositato sub doc. 8 emerge che comunque egli ha lavorato nel 2023 per 7 mesi e nel 2022 per circa nove mesi.
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento – dato che si è tenuto conto, nelle ragioni della decisione, del tempo trascorso - va disposta la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio da parte del padre, essendone CP_2
venuti meno i presupposti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” e successive conformi).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
la convenuta contumace CP_1 nonché il convenuto contumace vanno condannati in solido fra loro a rifondere Controparte_2 all'attore le spese legali, dal momento che, se da un lato non si sono opposti alla domanda, era comunque necessario promuovere un procedimento giudiziale per modificare le vigenti statuizioni della sentenza di divorzio e sarebbe stato di gran lunga meno costoso, per il ricorrente, un procedimento su ricorso congiunto. Si liquidano nei valori minimi per tutte le fasi, trattandosi di un thema decidendum molto circoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 2089/2017 del Tribunale di Bologna, così dispone:
1 - dalla pubblicazione del presente provvedimento, revoca l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie del figlio nato in data [...]; CP_2
2 - Condanna altresì in solido con a rifondere a CP_1 Controparte_2 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in € 130 per spese, € 3.809 per compensi, oltre 15 % per
[...] pagina 3 di 4 spese generali e accessori come per legge.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28-1-2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4