TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 770/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio degli avv. TASSONE JESSICA e , con C.F._1
elezione di domicilio in Piazza Bottari, 13 89041 Caulonia presso avv. TASSONE
JESSICA;
ATTRICE
contro
:
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO,
REGGIO CALABRIA e con elezione di domicilio in VIA DEL PLEBISCITO N. 15
REGGIO CALABRIA, presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso e discusso la causa come da note conclusive depositate in data 27.10.25 pagina 1 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.,
pagina 2 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti opposte a mezzo pec in data 18.7.24, abbia ad oggetto l'opposizione, ex art. 615 I comma c.p.c., proposta da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. Parte_2
11720240008181674, notificatale in data 10.05.2024, emessa da
[...]
con cui veniva intimato il pagamento della somma Controparte_4
di € 548.616,04 su ruolo di;
Controparte_5
- dato atto di come tale pretesa origini dalla sentenza n. 377/2017, emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto “proventi beni del demanio anno 2017” e come dalla stesa si evinca che l'opponente risulti essere coobbligata in solido ad altri 10 soggetti e chiamata a rispondere in quanto figlia,
e ritenuta erede, di , nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
NA NA in data 01/06/2018 (Cfr. docc.
7-10 parte opposta);
- considerato, infatti, come la stessa avesse, con nota prot. Controparte_4
22151 del 18/12/2023 (cfr. All. 7), chiesto informazioni al in Parte_3
ordine alla , destinataria degli effetti della sentenza n. Persona_1
377/2017, con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento pagina 3 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri dell'appello incidentale proposto dal aveva, Controparte_6
tra l'altro, ordinato a , in proprio e quale erede di Controparte_7 [...]
, nonché quale procuratore dei fratelli e Per_2 CP_8 Per_1 CP_9
“di rilasciare immediatamente, in favore dell'Amministrazione CP_10
Finanziaria dello Stato, il terreno oggetto di causa, libero e sgombro da persone
e/o cose, e condannato il predetto appellante, anche nella qualità suddetta, a corrispondere in favore del , in persona Controparte_11
del Ministro p.t., la complessiva somma di Euro 105.408,85 di indennizzo per
l'occupazione senza titolo dell'area in oggetto, oltre interessi in misura legale dalla data dell'1 gennaio 1978 sino alla data dell'odierna pronuncia sui singoli importi annuali, via via rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, ed oltre agli interessi in misura legale sull'intera somma cosi liquidata, dalla pubblicazione della presente pronuncia all'effettivo soddisfo”;
- rilevato come pur avendo legittimamente l' richiesto il pagamento al CP_2
soggetto chiamato all'eredità, altrettanto legittimamente, l'opponente abbia opposto la circostanza relativa alla propria rinuncia all'eredità n. 276/2024 – 2024 proc. n. 469/2024 R.G., intervenuta in data 9.4.24 ,e per effetto della quale proponeva, altresì, in data 14.05.2024 istanza di annullamento in regime di autotutela cartella di pagamento n. 11720240008181674001 – ruolo n.
2024/000189, rimasta inesitata (Cfr. doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte opponente);
- considerato infatti sul punto come costituisca principio consolidato di diritto quello secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 521 c.c., la rinuncia abbia effetto retroattivo e tale circostanza possa essere valorizzata anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale a prescindere dal momento di formazione del pagina 4 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri titolo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 19/12/2022, n. 37064 secondo cui “..atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 cod. proc. civ. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto” conformi Cass. civ., Sez. V, 12/04/2022,
n. 11832 “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art.
521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del
"de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento” e ancora Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
31/03/2022, n. 10387 e Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/11/2020, n. 24317 atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo
l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di
pagina 5 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità”;
- ritenuta l'ininfluenza della rilevata presenza della opponente in sede di sopralluogo, prot. 2516 del 08/02/2024 (All.17 – Pag. 13 parte opposta) e in relazione agli attuali utilizzi del bene immobile oggetto di sentenza, in quanto oggetto di utilizzo senza titolo e area demaniale, non evincendosi alcun effettivo possesso di tale terreno da parte della opponente e limitatasi a sopraggiungere sui luoghi ivi indicati nel corso di tale atto (cfr. allegato 13 parte opposta) senza che lo stesso possa comportare alcuna accettazione tacita di eredità o altro;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e della domanda attorea;
- ritenuto come le spese seguano la soccombenza delle parti convenute e debbano essere liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, direttamente in favore del procuratore della stessa parte, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 770 /2024 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara ed accerta la nullità della cartella di pagamento opposta per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere nei confronti della sig.ra ad Parte_2
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
2. Condanna le pari opposte, in solido tra loro, a rimborsare al procuratore della parte, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 1686 per pagina 6 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri spese, ed in € 5000 per compensi difensivi;
oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 5 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 7 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 770/2024 R.G. promossa da:
Controparte_1 Parte_1
(C.F. con il patrocinio degli avv. TASSONE JESSICA e , con C.F._1
elezione di domicilio in Piazza Bottari, 13 89041 Caulonia presso avv. TASSONE
JESSICA;
ATTRICE
contro
:
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO,
REGGIO CALABRIA e con elezione di domicilio in VIA DEL PLEBISCITO N. 15
REGGIO CALABRIA, presso e nello studio dell'avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente ha concluso e discusso la causa come da note conclusive depositate in data 27.10.25 pagina 1 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.,
pagina 2 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti opposte a mezzo pec in data 18.7.24, abbia ad oggetto l'opposizione, ex art. 615 I comma c.p.c., proposta da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. Parte_2
11720240008181674, notificatale in data 10.05.2024, emessa da
[...]
con cui veniva intimato il pagamento della somma Controparte_4
di € 548.616,04 su ruolo di;
Controparte_5
- dato atto di come tale pretesa origini dalla sentenza n. 377/2017, emessa dalla
Corte di Appello di Reggio Calabria, avente ad oggetto “proventi beni del demanio anno 2017” e come dalla stesa si evinca che l'opponente risulti essere coobbligata in solido ad altri 10 soggetti e chiamata a rispondere in quanto figlia,
e ritenuta erede, di , nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
NA NA in data 01/06/2018 (Cfr. docc.
7-10 parte opposta);
- considerato, infatti, come la stessa avesse, con nota prot. Controparte_4
22151 del 18/12/2023 (cfr. All. 7), chiesto informazioni al in Parte_3
ordine alla , destinataria degli effetti della sentenza n. Persona_1
377/2017, con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria, in accoglimento pagina 3 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri dell'appello incidentale proposto dal aveva, Controparte_6
tra l'altro, ordinato a , in proprio e quale erede di Controparte_7 [...]
, nonché quale procuratore dei fratelli e Per_2 CP_8 Per_1 CP_9
“di rilasciare immediatamente, in favore dell'Amministrazione CP_10
Finanziaria dello Stato, il terreno oggetto di causa, libero e sgombro da persone
e/o cose, e condannato il predetto appellante, anche nella qualità suddetta, a corrispondere in favore del , in persona Controparte_11
del Ministro p.t., la complessiva somma di Euro 105.408,85 di indennizzo per
l'occupazione senza titolo dell'area in oggetto, oltre interessi in misura legale dalla data dell'1 gennaio 1978 sino alla data dell'odierna pronuncia sui singoli importi annuali, via via rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, ed oltre agli interessi in misura legale sull'intera somma cosi liquidata, dalla pubblicazione della presente pronuncia all'effettivo soddisfo”;
- rilevato come pur avendo legittimamente l' richiesto il pagamento al CP_2
soggetto chiamato all'eredità, altrettanto legittimamente, l'opponente abbia opposto la circostanza relativa alla propria rinuncia all'eredità n. 276/2024 – 2024 proc. n. 469/2024 R.G., intervenuta in data 9.4.24 ,e per effetto della quale proponeva, altresì, in data 14.05.2024 istanza di annullamento in regime di autotutela cartella di pagamento n. 11720240008181674001 – ruolo n.
2024/000189, rimasta inesitata (Cfr. doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte opponente);
- considerato infatti sul punto come costituisca principio consolidato di diritto quello secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 521 c.c., la rinuncia abbia effetto retroattivo e tale circostanza possa essere valorizzata anche in sede di opposizione alla cartella esattoriale a prescindere dal momento di formazione del pagina 4 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri titolo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, 19/12/2022, n. 37064 secondo cui “..atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 cod. proc. civ. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto” conformi Cass. civ., Sez. V, 12/04/2022,
n. 11832 “Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del “de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art.
521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del
"de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento” e ancora Cass. civ., Sez. V, Ordinanza,
31/03/2022, n. 10387 e Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/11/2020, n. 24317 atteso che la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, inoltre, che la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c. - il chiamato rinunciante non risponde di tale debito, ancorché quest'ultimo sia portato da un avviso di liquidazione notificato dopo
l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di
pagina 5 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri responsabilità per il debito suddetto. Nè rileva l'opposta tardività della rinunzia all'eredità”;
- ritenuta l'ininfluenza della rilevata presenza della opponente in sede di sopralluogo, prot. 2516 del 08/02/2024 (All.17 – Pag. 13 parte opposta) e in relazione agli attuali utilizzi del bene immobile oggetto di sentenza, in quanto oggetto di utilizzo senza titolo e area demaniale, non evincendosi alcun effettivo possesso di tale terreno da parte della opponente e limitatasi a sopraggiungere sui luoghi ivi indicati nel corso di tale atto (cfr. allegato 13 parte opposta) senza che lo stesso possa comportare alcuna accettazione tacita di eredità o altro;
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento dell'opposizione e della domanda attorea;
- ritenuto come le spese seguano la soccombenza delle parti convenute e debbano essere liquidate come in dispositivo ex DM 127/22 tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto, direttamente in favore del procuratore della stessa parte, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 770 /2024 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara ed accerta la nullità della cartella di pagamento opposta per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere nei confronti della sig.ra ad Parte_2
esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
2. Condanna le pari opposte, in solido tra loro, a rimborsare al procuratore della parte, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 1686 per pagina 6 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri spese, ed in € 5000 per compensi difensivi;
oltre rimborso spese generali al 15%; oltre IVA, CPA ove dovute come per legge;
Cosi' deciso in data 5 dicembre 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI. il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
pagina 7 di 7
N. R.G. 770/24 Trib. Locri