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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Thomas Rungi e Parte_1 C.F._1
Giuseppe AU, in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Durante come da procura in atti;
- resistente-
Nonché
Avv. Ornella Palmieri (cf. ) in qualità di curatrice speciale della C.F._3 minore nata a [...] in data [...] (c.f. ; Persona_1 C.F._4
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO : “disconoscimento di paternità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.9.2023, adiva il Tribunale al fine di veder accolta Parte_1 la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti della figlia , nata in Persona_1 costanza di matrimonio con . Controparte_1
deduceva di essersi separato dalla moglie alle condizioni Parte_1 Controparte_1 omologate dal Tribunale di Benevento con decreto del 22.11.2021; che nel corso del matrimonio Per_ erano nati quattro figli, di cui l'ultima era nata il [...]; di avere appreso nel novembre 2022 Per_ che la piccola era il frutto di una relazione extraconiugale intrattenuta nell'anno 2015 dalla moglie con , attuale compagno della . Controparte_1 Persona_2 CP_1
Tanto premesso, chiedeva di “ accertare e dichiarare che la minore Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] non è figlia del Sig. per i motivi sopra
[...] Parte_1 esposti, sic stantibus rebus vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c., in relazione al suo matrimonio con la sopra nominata - ordinare, conseguentemente, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di detta minore come prescritto dall'art. 49, lett. o) del Persona_1
d.P.R. n. 396/2000; - con vittoria di spese ed onorari, come per legge, in caso di opposizione ”.
Si costituiva la quale ammetteva che, nell'anno 2015, a causa del deteriorato Controparte_1 rapporto coniugale, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo con il quale Per_ aveva concepito, nel giugno dello stesso anno, la figlia e che tale circostanza era nota al marito e ai suoi familiari tanto che i coniugi, già nell'anno 2015, vivevano di fatto separati, Parte_1 pur nella stessa abitazione. Per_ La deduceva che, successivamente alla separazione dal marito, la minore era CP_1 rimasta a vivere con lei e di avere sempre provveduto, in maniera esclusiva, ad ogni esigenza affettiva ed economica della bambina.
Tanto premesso, la convenuta non si opponeva all'azione di disconoscimento di paternità proposta da e, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare che la minore , nata a Parte_1 Persona_1
Benevento il 02/03/2016 non è figlia di e, conseguentemente, far ordine Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento di procedere all'annotazione della sentenza, se passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita della minore come per legge.
Con decreto del 25.9.202, rilevato che legittimati passivi rispetto all'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal marito, ai sensi dell'art. 243 bis c.c., sono la madre e il figlio e considerato che, nel caso di specie, il figlio di cui si chiede il disconoscimento è un minore, era nominato, ai sensi dell'art. 247 comma 3 c.c. e artt. 78 e 80 c.p.c., curatore speciale della minore Persona_1
l'avv. Ornella Palmieri.
2 Il curatore speciale si costituiva in giudizio e chiedeva, nell'interesse della minore, l'accertamento della sua identità biologica e disporre tutte le indagini tese a definire la sua paternità naturale.
All'esito della I udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 11.1.2024, era sottoposta al contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio dell'improponibilità dell'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal padre per decorrenza del termine, previsto dall'art. 244 comma 4 c.c., di cinque anni dalla nascita della figlia minore di cui si chiede il disconoscimento.
All'esito di tale provvedimento, il P.M. con atto del 16.2.2024 avanzava istanza ex art. 244 ultimo comma c.c. al curatore speciale del minore affinchè, assunte sommarie informazioni ed accertato l'interesse della minore, promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità della minore Per_1
[...]
Con ricorso del 26.4.2024 il curatore speciale del minore proponeva ricorso per il disconoscimento della paternità di nei confronti della minore. Deduceva che entrambi i genitori Parte_1
Per_ avevano dedotto che la figlia era stata concepita da una relazione extraconiugale della madre per cui vi era l'interesse della minore ad ottenere uno stato giuridico di figlio Controparte_1 rispondente alla verità effettiva. Il curatore speciale del minore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi CTU per il test comparativo del DNA di e della minore . Parte_1 Persona_1
Si procedeva all'espletamento di una CTU al fine di accertare la compatibilità/incompatibilità genetica tra il ricorrente e la minore mediante le opportune indagini Parte_1 Persona_1 ematologiche e genetiche.
All'esito della relazione del CTU dott. , specialista in genetica medica, la causa Persona_3 era riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso di disconoscimento di paternità.
Si premette che la minore è nata in data [...] in [...] matrimonio tra la Persona_1 madre e il ricorrente . Controparte_1 Parte_1
Quando si verifica una nascita da donna coniugata, l'art. 231 c.c. attribuisce al marito di lei la paternità del nato.
Il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre.
L'azione mira, dunque, ad eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231
c.c. ed ha carattere costitutivo, in quanto il suo esercizio legittima un effetto giuridico opposto a quello che era derivato dalla formazione dell'atto di nascita.
3 L'azione di disconoscimento può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio.
Nel presente giudizio la domanda è stata avanzata da , marito di , Parte_1 Controparte_1 madre della minore . Persona_1
Ciò premesso, si osserva, come già rilevato con ordinanza del 11.1.2024, che l'azione del ricorrente
è improponibile per decorrenza del termine ex art. 244 comma 4 c.c. di cinque anni dalla nascita della figlia minore, di cui si chiede il disconoscimento.
L'art. 244 comma 4 c.c. dispone, infatti, che sia l'azione della madre sia l'azione del marito
(presunto padre) per il disconoscimento della paternità non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio e ciò a prescindere dal momento in cui gli interessati dovessero venire a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, piuttosto che dell'adulterio della moglie, al momento del concepimento.
Va evidenziato che è nata il [...]. L'azione di disconoscimento è stata Persona_1 avanzata da con ricorso depositato in data 13.9.2023, quando ormai era ampiamente Parte_1 decorso il termine di 5 anni dalla nascita della minore.
Decorso questo termine, sul principio di verità della filiazione prevale l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. La norma pone quindi l'accento sull'interesse preminente del figlio il quale, decorso il termine “insuperabile”, diventa l'unico protagonista della sua dimensione personale ed esistenziale.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 244 c.c. l'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e tale azione é imprescrittibile.
A norma del comma 6 dell'art. 244 c.c., nel caso in cui il figlio è minorenne, l'azione di disconoscimento della paternità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero su istanza del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Nel presente giudizio, rilevata d'ufficio dal Giudice l'improponibilità della domanda avanzata dal ricorrente , per decorso del termine di 5 anni dalla nascita della minore, il P.M. Parte_1 nell'interesse della minore , di età inferiore ai 14 anni, ha avanzato istanza al curatore Persona_1 speciale della minore affinchè promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità.
Il P.M. nel promuovere tale istanza al curatore speciale della minore rilevava che, in sede di costituzione in giudizio, la madre si era espressa favorevolmente all'accoglimento dell'azione concordata tra le parti da tempo e che tale azione era rispondente all'interesse della minore, allo stato convivente con la madre e con il presunto padre biologico.
4 Il Collegio rileva che l'azione di disconoscimento avanzata in corso di causa dal curatore speciale del minore, su istanza del P.M. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 244 c.c., è ammissibile atteso nel caso di specie si ravvisa un intervento adesivo autonomo del curatore speciale il quale, su istanza del P.M. e a sostegno della domanda del ricorrente ed anche dell'istanza della madre, ha formulato espressamente le conclusioni afferenti al disconoscimento della paternità.
Tanto premesso, si rileva che gli accertamenti tecnici sono stati compiuti dal CTU mediante l'esame dei profili genetici della minore, della madre e del ricorrente e l'individuazione degli elementi del profilo genetico della minore non ereditati dalla madre e, quindi, ereditati Persona_1 necessariamente dal padre.
Gli accertamenti hanno dimostrato una incompatibilità di come padre biologico Parte_1 della minore “in quanto 13 dei 22 marcatori genetici individuati come “alleli Persona_1 obbligati paterni” non sono presenti nel profilo genetico di ”. Il CTU ha Parte_1 sottolineato che l'assenza di tre alleli obbligati paterni è già sufficiente per l'esclusione di paternità.
Il CTU nelle sue conclusioni ha affermato che la probabilità che non è il padre Parte_1 biologico di è superiore al 99,999999 %. e ha, quindi, concluso che la paternità Persona_1 biologica di nei confronti della minore è esclusa con certezza. Parte_1 Persona_1
Ciò premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Cassazione civile sez.
I, 27/02/2024, n.5219) che in tema di azione di disconoscimento della paternità, promossa dal curatore speciale del minore, il giudice di merito non può limitarsi all'accertamento della verità biologica, ma, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi in gioco, deve tener conto anche dell'interesse, in concreto, del minore alla conservazione ovvero alla rimozione dello status, alla stregua di fattori quali: a) la durata del rapporto di filiazione;
b) l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale;
c) i rapporti affettivi e personali instauratisi all'interno della famiglia, specie quando si tratta di un minore infradodicenne, e la possibilità di instaurare siffatti legami con il genitore biologico.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse della minore , di anni 9, all'accertamento della Persona_1 verità biologica e all'accertamento che non è suo padre in considerazione della Parte_2 circostanza che, sin dalla separazione dei coniugi e , risalente Parte_1 Controparte_1
Per_ all'anno 2021, la piccola vive con la madre e il suo compagno, presunto padre biologico della minore.
In considerazione della natura della controversia le spese processuali vanno compensate tra le parti.
La CTU è stata espletata nell'interesse di tutte le parti, ragione per cui le spese vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna per un terzo: un terzo a carico del ricorrente e gli
5 altri due terzi a carico dell'Erario atteso che sia la resistente sia il minore sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , con ricorso depositato il 13.9.2023, e Parte_1 sulla domanda avanzata dal curatore speciale della minore , su istanza del P.M. così Persona_1 provvede:
-dichiara improponibile la domanda avanzata da;
Parte_1
-accoglie la domanda di disconoscimento di paternità avanzata dal curatore speciale della minore e dichiara che , nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di;
Persona_1
-compensa le spese processuali.
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico dell'Erario.
Benevento, 25 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Floriana Consolante Presidente relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice dott.ssa Enrica Nasti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2851 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Thomas Rungi e Parte_1 C.F._1
Giuseppe AU, in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Durante come da procura in atti;
- resistente-
Nonché
Avv. Ornella Palmieri (cf. ) in qualità di curatrice speciale della C.F._3 minore nata a [...] in data [...] (c.f. ; Persona_1 C.F._4
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO : “disconoscimento di paternità”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.9.2023, adiva il Tribunale al fine di veder accolta Parte_1 la domanda di disconoscimento della paternità nei confronti della figlia , nata in Persona_1 costanza di matrimonio con . Controparte_1
deduceva di essersi separato dalla moglie alle condizioni Parte_1 Controparte_1 omologate dal Tribunale di Benevento con decreto del 22.11.2021; che nel corso del matrimonio Per_ erano nati quattro figli, di cui l'ultima era nata il [...]; di avere appreso nel novembre 2022 Per_ che la piccola era il frutto di una relazione extraconiugale intrattenuta nell'anno 2015 dalla moglie con , attuale compagno della . Controparte_1 Persona_2 CP_1
Tanto premesso, chiedeva di “ accertare e dichiarare che la minore Parte_1 Per_1
, nata a [...] il [...] non è figlia del Sig. per i motivi sopra
[...] Parte_1 esposti, sic stantibus rebus vinta la presunzione di cui agli artt. 231 e 232 c.c., in relazione al suo matrimonio con la sopra nominata - ordinare, conseguentemente, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento, di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita di detta minore come prescritto dall'art. 49, lett. o) del Persona_1
d.P.R. n. 396/2000; - con vittoria di spese ed onorari, come per legge, in caso di opposizione ”.
Si costituiva la quale ammetteva che, nell'anno 2015, a causa del deteriorato Controparte_1 rapporto coniugale, aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un altro uomo con il quale Per_ aveva concepito, nel giugno dello stesso anno, la figlia e che tale circostanza era nota al marito e ai suoi familiari tanto che i coniugi, già nell'anno 2015, vivevano di fatto separati, Parte_1 pur nella stessa abitazione. Per_ La deduceva che, successivamente alla separazione dal marito, la minore era CP_1 rimasta a vivere con lei e di avere sempre provveduto, in maniera esclusiva, ad ogni esigenza affettiva ed economica della bambina.
Tanto premesso, la convenuta non si opponeva all'azione di disconoscimento di paternità proposta da e, pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare che la minore , nata a Parte_1 Persona_1
Benevento il 02/03/2016 non è figlia di e, conseguentemente, far ordine Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento di procedere all'annotazione della sentenza, se passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita della minore come per legge.
Con decreto del 25.9.202, rilevato che legittimati passivi rispetto all'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal marito, ai sensi dell'art. 243 bis c.c., sono la madre e il figlio e considerato che, nel caso di specie, il figlio di cui si chiede il disconoscimento è un minore, era nominato, ai sensi dell'art. 247 comma 3 c.c. e artt. 78 e 80 c.p.c., curatore speciale della minore Persona_1
l'avv. Ornella Palmieri.
2 Il curatore speciale si costituiva in giudizio e chiedeva, nell'interesse della minore, l'accertamento della sua identità biologica e disporre tutte le indagini tese a definire la sua paternità naturale.
All'esito della I udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 11.1.2024, era sottoposta al contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., la questione rilevata d'ufficio dell'improponibilità dell'azione di disconoscimento di paternità avanzata dal padre per decorrenza del termine, previsto dall'art. 244 comma 4 c.c., di cinque anni dalla nascita della figlia minore di cui si chiede il disconoscimento.
All'esito di tale provvedimento, il P.M. con atto del 16.2.2024 avanzava istanza ex art. 244 ultimo comma c.c. al curatore speciale del minore affinchè, assunte sommarie informazioni ed accertato l'interesse della minore, promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità della minore Per_1
[...]
Con ricorso del 26.4.2024 il curatore speciale del minore proponeva ricorso per il disconoscimento della paternità di nei confronti della minore. Deduceva che entrambi i genitori Parte_1
Per_ avevano dedotto che la figlia era stata concepita da una relazione extraconiugale della madre per cui vi era l'interesse della minore ad ottenere uno stato giuridico di figlio Controparte_1 rispondente alla verità effettiva. Il curatore speciale del minore chiedeva, in via istruttoria, ammettersi CTU per il test comparativo del DNA di e della minore . Parte_1 Persona_1
Si procedeva all'espletamento di una CTU al fine di accertare la compatibilità/incompatibilità genetica tra il ricorrente e la minore mediante le opportune indagini Parte_1 Persona_1 ematologiche e genetiche.
All'esito della relazione del CTU dott. , specialista in genetica medica, la causa Persona_3 era riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso di disconoscimento di paternità.
Si premette che la minore è nata in data [...] in [...] matrimonio tra la Persona_1 madre e il ricorrente . Controparte_1 Parte_1
Quando si verifica una nascita da donna coniugata, l'art. 231 c.c. attribuisce al marito di lei la paternità del nato.
Il disconoscimento di paternità rappresenta un'azione di stato, finalizzata a superare la presunzione di paternità e, pertanto, a far accertare giudizialmente che il figlio non è stato generato dal marito della madre.
L'azione mira, dunque, ad eliminare lo stato di figlio attribuito dalla presunzione di cui all'art. 231
c.c. ed ha carattere costitutivo, in quanto il suo esercizio legittima un effetto giuridico opposto a quello che era derivato dalla formazione dell'atto di nascita.
3 L'azione di disconoscimento può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio.
Nel presente giudizio la domanda è stata avanzata da , marito di , Parte_1 Controparte_1 madre della minore . Persona_1
Ciò premesso, si osserva, come già rilevato con ordinanza del 11.1.2024, che l'azione del ricorrente
è improponibile per decorrenza del termine ex art. 244 comma 4 c.c. di cinque anni dalla nascita della figlia minore, di cui si chiede il disconoscimento.
L'art. 244 comma 4 c.c. dispone, infatti, che sia l'azione della madre sia l'azione del marito
(presunto padre) per il disconoscimento della paternità non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita del figlio e ciò a prescindere dal momento in cui gli interessati dovessero venire a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, piuttosto che dell'adulterio della moglie, al momento del concepimento.
Va evidenziato che è nata il [...]. L'azione di disconoscimento è stata Persona_1 avanzata da con ricorso depositato in data 13.9.2023, quando ormai era ampiamente Parte_1 decorso il termine di 5 anni dalla nascita della minore.
Decorso questo termine, sul principio di verità della filiazione prevale l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. La norma pone quindi l'accento sull'interesse preminente del figlio il quale, decorso il termine “insuperabile”, diventa l'unico protagonista della sua dimensione personale ed esistenziale.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 244 c.c. l'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e tale azione é imprescrittibile.
A norma del comma 6 dell'art. 244 c.c., nel caso in cui il figlio è minorenne, l'azione di disconoscimento della paternità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero su istanza del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Nel presente giudizio, rilevata d'ufficio dal Giudice l'improponibilità della domanda avanzata dal ricorrente , per decorso del termine di 5 anni dalla nascita della minore, il P.M. Parte_1 nell'interesse della minore , di età inferiore ai 14 anni, ha avanzato istanza al curatore Persona_1 speciale della minore affinchè promuovesse l'azione di disconoscimento di paternità.
Il P.M. nel promuovere tale istanza al curatore speciale della minore rilevava che, in sede di costituzione in giudizio, la madre si era espressa favorevolmente all'accoglimento dell'azione concordata tra le parti da tempo e che tale azione era rispondente all'interesse della minore, allo stato convivente con la madre e con il presunto padre biologico.
4 Il Collegio rileva che l'azione di disconoscimento avanzata in corso di causa dal curatore speciale del minore, su istanza del P.M. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 244 c.c., è ammissibile atteso nel caso di specie si ravvisa un intervento adesivo autonomo del curatore speciale il quale, su istanza del P.M. e a sostegno della domanda del ricorrente ed anche dell'istanza della madre, ha formulato espressamente le conclusioni afferenti al disconoscimento della paternità.
Tanto premesso, si rileva che gli accertamenti tecnici sono stati compiuti dal CTU mediante l'esame dei profili genetici della minore, della madre e del ricorrente e l'individuazione degli elementi del profilo genetico della minore non ereditati dalla madre e, quindi, ereditati Persona_1 necessariamente dal padre.
Gli accertamenti hanno dimostrato una incompatibilità di come padre biologico Parte_1 della minore “in quanto 13 dei 22 marcatori genetici individuati come “alleli Persona_1 obbligati paterni” non sono presenti nel profilo genetico di ”. Il CTU ha Parte_1 sottolineato che l'assenza di tre alleli obbligati paterni è già sufficiente per l'esclusione di paternità.
Il CTU nelle sue conclusioni ha affermato che la probabilità che non è il padre Parte_1 biologico di è superiore al 99,999999 %. e ha, quindi, concluso che la paternità Persona_1 biologica di nei confronti della minore è esclusa con certezza. Parte_1 Persona_1
Ciò premesso si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Cassazione civile sez.
I, 27/02/2024, n.5219) che in tema di azione di disconoscimento della paternità, promossa dal curatore speciale del minore, il giudice di merito non può limitarsi all'accertamento della verità biologica, ma, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi in gioco, deve tener conto anche dell'interesse, in concreto, del minore alla conservazione ovvero alla rimozione dello status, alla stregua di fattori quali: a) la durata del rapporto di filiazione;
b) l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale;
c) i rapporti affettivi e personali instauratisi all'interno della famiglia, specie quando si tratta di un minore infradodicenne, e la possibilità di instaurare siffatti legami con il genitore biologico.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse della minore , di anni 9, all'accertamento della Persona_1 verità biologica e all'accertamento che non è suo padre in considerazione della Parte_2 circostanza che, sin dalla separazione dei coniugi e , risalente Parte_1 Controparte_1
Per_ all'anno 2021, la piccola vive con la madre e il suo compagno, presunto padre biologico della minore.
In considerazione della natura della controversia le spese processuali vanno compensate tra le parti.
La CTU è stata espletata nell'interesse di tutte le parti, ragione per cui le spese vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti, ciascuna per un terzo: un terzo a carico del ricorrente e gli
5 altri due terzi a carico dell'Erario atteso che sia la resistente sia il minore sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , con ricorso depositato il 13.9.2023, e Parte_1 sulla domanda avanzata dal curatore speciale della minore , su istanza del P.M. così Persona_1 provvede:
-dichiara improponibile la domanda avanzata da;
Parte_1
-accoglie la domanda di disconoscimento di paternità avanzata dal curatore speciale della minore e dichiara che , nato a [...] il [...], non è il padre biologico di Parte_1 Per_1
nata a [...] il [...].
[...]
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Benevento di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di nascita di;
Persona_1
-compensa le spese processuali.
-pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, per un terzo a carico del ricorrente e per due terzi a carico dell'Erario.
Benevento, 25 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
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