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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI RA AR, Relatore
MANCINI RA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016V00095 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------
Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (quale erede del sig. Nominativo_2 titolare della ditta individuale “Società_2
” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TKQ016V00095/2024, con cui venivano assoggettati a tassazione maggiori ricavi ai fini I.R.A.P. ed I.V.A. per l'anno di imposta 2017.
Il controllo fiscale sulla Società_2 di Nominativo_2 Avverso, l'avviso di accertamento la sig.ra Ricorrente_1, proponeva ricorso deducendo: 1) Difetto di motivazione;
2) Carenza di presupposti – erroneità manifesta;
3) Assoluta non rispondenza dei ricavi e del reddito accertati a quelli effettivi;
e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimo, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamenmto impugnato scaturisce dalle incoerenze relative alle rimanenze di magazzino per l'anno
2017 che hanno giustificato una ricostruzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR
600/73, sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente..
Per l' anno d'imposta 2017 la ditta Nominativo_2, riportava esistenze iniziali per € 68.400,00, acquisti di merce per 42.347,00 ed € 0,00 (zero) rimanenze finali.
Dall'analisi dei dati dichiarati, il costo del venduto risultava pari ad
€ 110.747,00 così determinato:
(+) Esistenze iniziali € 68.400,00
(+) Acquisti 2017 € 42.347,00
(-) Rimanenze finali € 0,00
Costo del venduto € 110.747,00 I ricavi dichiarati (mod, Nominativo_3) anno d'imposta 2017, invece, ammontavano a complessivi € 67.526,00 (identico volume d'affari nella dichiarazione IVA), generavano, così, un ricarico effettivo negativo, vale a dire, per l'anno d'imposta 2017 la ditta avrebbe ceduto merce ad un valore nettamente inferiore al costo di acquisto, mentre lo stesso studio di settore riportava un range di valori coerenti compreso tra un minimo di 1,28
(ricarico del 28%) ed un massimo di 4 (ricarico del 300%).
La disamina delle fatture emesse, rilevate dallo “spesometro integrato” evidenziava inoltre, che alcuni giorni prima della cessazione dell'attività avvenuta il 31.12.2017, il sig. Nominativo_2 avrebbe ceduto alla sig.ra Ricorrente_1, (coniuge ed unica erede del defunto titolare della Società_2) merce imponibile per € 18.770,00 oltre IVA € 2.423,27. Peraltro l'odierna ricorrente, unica erede del defunto Nominativo_2, aveva iniziato, a partire dal 27.12.2017, poco prima della cessazione dell'esercizio commerciale del defunto, una nuova attività (avente lo stesso codice ateco 477400) nello stesso locale dove operava la ditta Nominativo_2 (P.zza XIV Febbraio n. 11 – 03043 Cassino).
Da quanto esposto, considerato che il ricarico dichiarato divergeva notevolmente da quello medio di settore,
l'Ufficio ha legittimamente presunto l'esistenza di corrispettivi non registrati e/o l'avvenuta sottofatturazione di operazioni imputabili da parte della ditta Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2017.ricostruendo il volume d'affari applicando, al costo del venduto dichiarato, il medesimo ricarico pari al 71% dichiarato per il periodo immediatamente precedente (anno d'imposta 2016) da cui derivavano ricavi per € 189.377,37 (€ 110.747,00 x 71%) e IVA per € 26.626,45 (aliquota media calcolata sulle vendite dichiarate per l'anno 2017 pari al 14,06%).
L'Ufficio ricalcolava sulla basde di questi dati i maggiori imponibili ed invitava la odierna rcorrente, quale erede del sig. Nominativo_2, per l'instaurazione del contraddittorio al fine di definire maggiori imponibili come sopra accertati.
L'Ufficio poi valutate le memorie ed il contraddittorio sulle stesse, nonché la documentazione complessivamente esibita in sede di contraddittorio, riteneva applicabile la ercentuale minima dello studio di settore del 28% più favorevole al contribuente, come peraltro dalla stessa richiesto , escludeva dal costo del venduto, l'importo di € 18.270,07, quale corrispettivo della merce ritenuta venduta al prezzo di costo (fatt. nn. 68 – 69 – 70 del 31.12.2017) e provvedeva ad un nuovo ricalcolo dei maggiori imponibili recependo almenmo in parte le osservazioni della ricorrente che tutavia non accettava la proposta di definizione.
Il ricorso è infondato. Le argomentazioni relative al difetto di motivazione risultano essere del tutto infondate, poiché, l'atto impugnato illustra le ragioni poste a base della ricostruzione, le risultanze dell'iter logico deduttivo seguito, e le ragioni per cui non tutte le eccezioni emerse in contraddittorio potessero trovare accoglimento.
Come già ricordato nella ricostruzione del fatto partendo dalle incoerenze relative alle rimanenze di magazzino per l'anno 2017 e dalle dichiarazioni presentate dal contribuente nonché dai dati comunicati ai fini della compilazione dello studio di settori, si evidenziava che il costo del venduto pari ad € 110.747,00 era costituito solo da esistenze iniziali e da acquisti effettuati nell'anno 2017 senza alcuna rimanenza finale. E dai ricavi dichiarati scaturiva un ricarico NEGATIVO.
Le suddette circostanze sono state correttamente valorizzate dall'Ufficio in sede di controllo che si è attenuto ai principi a riguardo evidenziati dallai dalla Corte di legittimità secondo cui l'avvenuta dichiarazione di un ricarico che si discosti in maniera abnorme ed irragionevole da quelle medie di ricarico del settore di appartenenza, costituisce prova presuntiva di inattendibilità della contabilità dell'impresa che legittimano l'accertamento induttivo dell'Ufficio (Cass. n. 22347/2018).
Quindi, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente operato nel rideterminare per ben due volte il maggior valore della produzione ai fini IRAP e la quantificazione dell'IVA dovuta dalla ditta Nominativo_2 per l'anno 2017. Sia prima del contraddittorio, quando a fronte di ricavi per € 67.526,00, ha rideterminato per la prima volta il costo del venduto, rettificandolo da €
110.747,00 ad € 189.377,37, applicando lo stesso tasso di ricarico utilizzato dalla ditta Nominativo_2 nell'anno precedente, vale a dire quello del 71 % (1,71), considerata l'assoluta impossibilità che possa sussistere un ricarico negativo, cioè vendita del bene finale ad un prezzo inferiore del suo costo di acquisto.
Sia successivamednte, durante l'esperimento del contraddittorio, quando l'Ufficio, proprio in considerazione delle cattive condizioni di salute del sig.
Nominativo_2, nonché delle difficoltà economico-finanziarie che attraversava l'attività imprenditoriale, ha ritenuto di rideterminare il costo del venduto riducendolo ulteriormente, applicando il tasso di ricarico minimo di settore, vale a dire quello del 28 % (1,28) dopo aver sottratto dal costo del venduto € 110.747,00, il corrispettivo della merce venduta da Nominativo_2 alla ricorrente pari ad € 18.270,07 (fatt. 66, 69, 70 del 31.12.2017).
Quanto alla eccepita carenza di presupposti – erroneità manifesta, anche questa deduzione è assolutamente inconferente.
Infatti, l'accertamento induttivo puro svolto nella specie, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di presunzioni “supersemplici” ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. n. 19191 del 2019), quando i dati contabili siano inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, vale a dire di non avere conseguito il reddito accertato (Cass. 20793/2020) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'Ufficio (Cass. n. 12127/2022).
In altri termini, l'Amministrazione finanziaria, attraverso l'accertamento induttivo puro, può prescindere del tutto dalle risultanze delle scritture contabili e determinare il maggiore imponibile da recuperare a tassazione sulla base di elementi meramente indiziari attraverso l'utilizzo delle presunzioni supersemplici. Costituisce onere del contribuente la prova contraria.
In sostanza, l'Ufficio, sulla base di quanto rilevato, (vale a dire il ricarico negativo della ditta Nominativo_2 sul costo del venduto, l'inizio di una nuova attività commerciale da parte della ricorrente uguale a quella svolta dal Nominativo_2 cessata alcuni giorni dopo, nonché l'esercizio di tale attività negli stessi luoghi di quella cessata)), ha accertato un maggior reddito facendo uso dell'accertamento induttivo, facoltà legittima considerata l'inattendibilità dei dati contabili. Così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1282 del 22 gennaio 2021, l'accertamento induttivo “scende in campo” se la contabilità è inattendibile. In altri termini, una volta contestata dall'Amministrazione finanziaria l'inattendibilità della contabilità tenuta dal contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire spiegazioni, essendo in difetto ritenuto pienamente valido l'accertamento induttivo dell'Ufficio.
Onere della prova, dunque a carico del contribuente che non ha certamente soddisfatto, visto che si è limitato a semplici asserzioni senza comprovare con qualsiasi mezzo di prova quanto sostenuto in difformità della ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di ricorsdo la ricorrente si limita esclusivamente alla formulazione di semplici asserzioni senza provare quanto dalla stessa sostenuta.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.140,00 oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI RA AR, Relatore
MANCINI RA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ016V00095 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------
Resistente/Appellato: -------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, (quale erede del sig. Nominativo_2 titolare della ditta individuale “Società_2
” ha impugnato l'avviso di accertamento n. TKQ016V00095/2024, con cui venivano assoggettati a tassazione maggiori ricavi ai fini I.R.A.P. ed I.V.A. per l'anno di imposta 2017.
Il controllo fiscale sulla Società_2 di Nominativo_2 Avverso, l'avviso di accertamento la sig.ra Ricorrente_1, proponeva ricorso deducendo: 1) Difetto di motivazione;
2) Carenza di presupposti – erroneità manifesta;
3) Assoluta non rispondenza dei ricavi e del reddito accertati a quelli effettivi;
e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimo, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accertamenmto impugnato scaturisce dalle incoerenze relative alle rimanenze di magazzino per l'anno
2017 che hanno giustificato una ricostruzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR
600/73, sulla base dei dati dichiarati dallo stesso contribuente..
Per l' anno d'imposta 2017 la ditta Nominativo_2, riportava esistenze iniziali per € 68.400,00, acquisti di merce per 42.347,00 ed € 0,00 (zero) rimanenze finali.
Dall'analisi dei dati dichiarati, il costo del venduto risultava pari ad
€ 110.747,00 così determinato:
(+) Esistenze iniziali € 68.400,00
(+) Acquisti 2017 € 42.347,00
(-) Rimanenze finali € 0,00
Costo del venduto € 110.747,00 I ricavi dichiarati (mod, Nominativo_3) anno d'imposta 2017, invece, ammontavano a complessivi € 67.526,00 (identico volume d'affari nella dichiarazione IVA), generavano, così, un ricarico effettivo negativo, vale a dire, per l'anno d'imposta 2017 la ditta avrebbe ceduto merce ad un valore nettamente inferiore al costo di acquisto, mentre lo stesso studio di settore riportava un range di valori coerenti compreso tra un minimo di 1,28
(ricarico del 28%) ed un massimo di 4 (ricarico del 300%).
La disamina delle fatture emesse, rilevate dallo “spesometro integrato” evidenziava inoltre, che alcuni giorni prima della cessazione dell'attività avvenuta il 31.12.2017, il sig. Nominativo_2 avrebbe ceduto alla sig.ra Ricorrente_1, (coniuge ed unica erede del defunto titolare della Società_2) merce imponibile per € 18.770,00 oltre IVA € 2.423,27. Peraltro l'odierna ricorrente, unica erede del defunto Nominativo_2, aveva iniziato, a partire dal 27.12.2017, poco prima della cessazione dell'esercizio commerciale del defunto, una nuova attività (avente lo stesso codice ateco 477400) nello stesso locale dove operava la ditta Nominativo_2 (P.zza XIV Febbraio n. 11 – 03043 Cassino).
Da quanto esposto, considerato che il ricarico dichiarato divergeva notevolmente da quello medio di settore,
l'Ufficio ha legittimamente presunto l'esistenza di corrispettivi non registrati e/o l'avvenuta sottofatturazione di operazioni imputabili da parte della ditta Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2017.ricostruendo il volume d'affari applicando, al costo del venduto dichiarato, il medesimo ricarico pari al 71% dichiarato per il periodo immediatamente precedente (anno d'imposta 2016) da cui derivavano ricavi per € 189.377,37 (€ 110.747,00 x 71%) e IVA per € 26.626,45 (aliquota media calcolata sulle vendite dichiarate per l'anno 2017 pari al 14,06%).
L'Ufficio ricalcolava sulla basde di questi dati i maggiori imponibili ed invitava la odierna rcorrente, quale erede del sig. Nominativo_2, per l'instaurazione del contraddittorio al fine di definire maggiori imponibili come sopra accertati.
L'Ufficio poi valutate le memorie ed il contraddittorio sulle stesse, nonché la documentazione complessivamente esibita in sede di contraddittorio, riteneva applicabile la ercentuale minima dello studio di settore del 28% più favorevole al contribuente, come peraltro dalla stessa richiesto , escludeva dal costo del venduto, l'importo di € 18.270,07, quale corrispettivo della merce ritenuta venduta al prezzo di costo (fatt. nn. 68 – 69 – 70 del 31.12.2017) e provvedeva ad un nuovo ricalcolo dei maggiori imponibili recependo almenmo in parte le osservazioni della ricorrente che tutavia non accettava la proposta di definizione.
Il ricorso è infondato. Le argomentazioni relative al difetto di motivazione risultano essere del tutto infondate, poiché, l'atto impugnato illustra le ragioni poste a base della ricostruzione, le risultanze dell'iter logico deduttivo seguito, e le ragioni per cui non tutte le eccezioni emerse in contraddittorio potessero trovare accoglimento.
Come già ricordato nella ricostruzione del fatto partendo dalle incoerenze relative alle rimanenze di magazzino per l'anno 2017 e dalle dichiarazioni presentate dal contribuente nonché dai dati comunicati ai fini della compilazione dello studio di settori, si evidenziava che il costo del venduto pari ad € 110.747,00 era costituito solo da esistenze iniziali e da acquisti effettuati nell'anno 2017 senza alcuna rimanenza finale. E dai ricavi dichiarati scaturiva un ricarico NEGATIVO.
Le suddette circostanze sono state correttamente valorizzate dall'Ufficio in sede di controllo che si è attenuto ai principi a riguardo evidenziati dallai dalla Corte di legittimità secondo cui l'avvenuta dichiarazione di un ricarico che si discosti in maniera abnorme ed irragionevole da quelle medie di ricarico del settore di appartenenza, costituisce prova presuntiva di inattendibilità della contabilità dell'impresa che legittimano l'accertamento induttivo dell'Ufficio (Cass. n. 22347/2018).
Quindi, l'Amministrazione finanziaria ha correttamente operato nel rideterminare per ben due volte il maggior valore della produzione ai fini IRAP e la quantificazione dell'IVA dovuta dalla ditta Nominativo_2 per l'anno 2017. Sia prima del contraddittorio, quando a fronte di ricavi per € 67.526,00, ha rideterminato per la prima volta il costo del venduto, rettificandolo da €
110.747,00 ad € 189.377,37, applicando lo stesso tasso di ricarico utilizzato dalla ditta Nominativo_2 nell'anno precedente, vale a dire quello del 71 % (1,71), considerata l'assoluta impossibilità che possa sussistere un ricarico negativo, cioè vendita del bene finale ad un prezzo inferiore del suo costo di acquisto.
Sia successivamednte, durante l'esperimento del contraddittorio, quando l'Ufficio, proprio in considerazione delle cattive condizioni di salute del sig.
Nominativo_2, nonché delle difficoltà economico-finanziarie che attraversava l'attività imprenditoriale, ha ritenuto di rideterminare il costo del venduto riducendolo ulteriormente, applicando il tasso di ricarico minimo di settore, vale a dire quello del 28 % (1,28) dopo aver sottratto dal costo del venduto € 110.747,00, il corrispettivo della merce venduta da Nominativo_2 alla ricorrente pari ad € 18.270,07 (fatt. 66, 69, 70 del 31.12.2017).
Quanto alla eccepita carenza di presupposti – erroneità manifesta, anche questa deduzione è assolutamente inconferente.
Infatti, l'accertamento induttivo puro svolto nella specie, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di presunzioni “supersemplici” ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. n. 19191 del 2019), quando i dati contabili siano inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, vale a dire di non avere conseguito il reddito accertato (Cass. 20793/2020) ovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall'Ufficio (Cass. n. 12127/2022).
In altri termini, l'Amministrazione finanziaria, attraverso l'accertamento induttivo puro, può prescindere del tutto dalle risultanze delle scritture contabili e determinare il maggiore imponibile da recuperare a tassazione sulla base di elementi meramente indiziari attraverso l'utilizzo delle presunzioni supersemplici. Costituisce onere del contribuente la prova contraria.
In sostanza, l'Ufficio, sulla base di quanto rilevato, (vale a dire il ricarico negativo della ditta Nominativo_2 sul costo del venduto, l'inizio di una nuova attività commerciale da parte della ricorrente uguale a quella svolta dal Nominativo_2 cessata alcuni giorni dopo, nonché l'esercizio di tale attività negli stessi luoghi di quella cessata)), ha accertato un maggior reddito facendo uso dell'accertamento induttivo, facoltà legittima considerata l'inattendibilità dei dati contabili. Così come affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1282 del 22 gennaio 2021, l'accertamento induttivo “scende in campo” se la contabilità è inattendibile. In altri termini, una volta contestata dall'Amministrazione finanziaria l'inattendibilità della contabilità tenuta dal contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di fornire spiegazioni, essendo in difetto ritenuto pienamente valido l'accertamento induttivo dell'Ufficio.
Onere della prova, dunque a carico del contribuente che non ha certamente soddisfatto, visto che si è limitato a semplici asserzioni senza comprovare con qualsiasi mezzo di prova quanto sostenuto in difformità della ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di ricorsdo la ricorrente si limita esclusivamente alla formulazione di semplici asserzioni senza provare quanto dalla stessa sostenuta.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia resistente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.140,00 oltre accessori dovuti per legge.