Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato illustra le ragioni poste a base della ricostruzione, le risultanze dell'iter logico deduttivo seguito e le ragioni per cui non tutte le eccezioni emerse in contraddittorio potessero trovare accoglimento.

  • Rigettato
    Carenza di presupposti – erroneità manifesta

    L'accertamento induttivo puro, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di presunzioni semplici, quando i dati contabili siano inattendibili. L'Amministrazione ha legittimamente operato l'accertamento induttivo data l'inattendibilità dei dati contabili, basandosi su elementi indiziari quali il ricarico negativo, l'inizio di una nuova attività da parte della ricorrente nello stesso locale e pochi giorni dopo la cessazione dell'attività del defunto.

  • Rigettato
    Assoluta non rispondenza dei ricavi e del reddito accertati a quelli effettivi

    La ricorrente si limita a semplici asserzioni senza provare quanto sostenuto in difformità della ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 66
    Data del deposito : 24 gennaio 2026

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