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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/06/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1861/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
25/03/2024, da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colleoni n. 9
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]al Piano Parte_2
(BG), alla via Silvio Spaventa n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cucchi Silvia Roberta, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Romano di Lombardia (BG), alla via G. Matteotti n. 3
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
30/05/2015 in Cividate al Piano (BG) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. 11/09/2009) e Per_1
(n. 20/09/2011). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale Per_2 comparendo all'udienza del 20/12/2018, alle condizioni omologate con decreto del 09/01/2019. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 15/05/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 22/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Cividate al Parte_1 Parte_2
Piano (BG) il 30/05/2015 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 3, parte I;
serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate al Piano (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/06/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data
25/03/2024, da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colleoni n. 9
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]al Piano Parte_2
(BG), alla via Silvio Spaventa n. 8, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cucchi Silvia Roberta, presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in Romano di Lombardia (BG), alla via G. Matteotti n. 3
-Ricorrenti-
Con l'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
30/05/2015 in Cividate al Piano (BG) e che dalla loro unione sono nati i figli (n. 11/09/2009) e Per_1
(n. 20/09/2011). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente avanti questo Tribunale Per_2 comparendo all'udienza del 20/12/2018, alle condizioni omologate con decreto del 09/01/2019. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 15/05/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del proprio difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 22/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Cividate al Parte_1 Parte_2
Piano (BG) il 30/05/2015 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 3, parte I;
serie A);
2. Dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cividate al Piano (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/06/2024.
Il Presidente
Cesare de Sapia