Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 54 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 nato ad [...] il [...], C.F: C.F. 1 ) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Patrizia Giranu che la rappresenta e difende per procura speciale in atti a margine del ricorso,
Ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F. 2 nata ad A capulco ( Messico) il
20.12.1981;
Convenuto contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: 66
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
.
Disporre l'affido esclusivo del figlio minore al padre disponendo altresì che tutte le decisioni di straordinaria amministrazione siano dallo stesso prese in proprio;
Disporre la collocazione del minore presso l'abitazione del padre ove manterrà la propria residenza;
In ordine ai tempi e modalità di incontro del minore con la madre disporre che quest'ultima possa continuare ad intrattenervi rapporti a distanza con strumenti telematici,
lasciando libero il minore di incontrarla personalmente ove lo stesso lo desideri;
Disporre un assegno di mantenimento a carico della madre per il minore, in quanto le esigenze di crescita e di studio sono accresciute, nonché la partecipazione nella misura di almeno il 30% alle spese straordinarie. vittoria di spese e competenze professionali."
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale chiedendo laCon ricorso depositato in data 04.01.2023, Parte 1 pronuncia della separazione personale con addebito alla coniuge, e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni in ordine all'affidamento del minore con collocazione dello stesso ai fini anagrafici presso la sua abitazione e la regolamentazione del diritto di visita materno.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto
Per matrimonio in APU il 29.11.2004; che dalla loro unione è nato un figlio ( 14.04.2007),
studente alla classe prima dell'Istituto d'Istruzione Superiore Minerario;
che il loro matrimonio, è
trascorso felice e senza problematiche ma che nell'anno 2022 la convenuta, recatasi in Messico con il minore per far conoscere quest'ultimo ai nonni materni, ha comunicato tramite Whatsapp di non
Per voler fare rientro in Italia e di voler tenere con se il loro figlio di aver cercato di convincere la consorte a rientrare in Italia per l'interesse del minore e di aver sporto querela per sottrazione internazionale del minore in data 4.09.2022; di aver avviato Procedimento ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 presso Le Autorità Centrali Dipartimento per la giustizia
Minorile e di Comunità al fine di ottenere il rientro del minore;
di mantenere rapporti quotidiani di
Per videochiamata con il minore he ha confidato di non frequentare nessuna scuola.
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All'udienza di comparizione del 13.09.2023 è comparsa la sola parte ricorrente che ha dichiarato: “
confermo il contenuto del ricorso. La resistente dapprima ha effettuato un viaggio in Messico
Persona nato il [...] a [...] non ha fatto piùportando con sé il figlio minore
Per sarebbe rimasto da lei inritomo. Mi ha chiamato dicendomi che voleva lasciarmi e che
Per Messico. non ha potuto sostenere l'esame di riparazione di matematica nel settembre 2022.
Successivamente, il 7.2.2023 è tornato a casa previo intervento del Governo Italiano e ora vive con me. Ha ripreso gli studi. Lei non si è fatta sentire e non so esattamente dove sia. Davanti al giudice
Per messicano vi era stato un accordo per fare trascorrere le vacanze di in Messico. Peraltro pare che la resistente si sia trasferita a Chicago ove dovrebbe risultare clandestina. La resistente sente il figlio per telefono qualche volta."
Con ordinanza resa in data 19.10.2023, il Presidente f.f. in via provvisoria ha disposto la collocazione del minore presso l'abitazione del padre;
lasciando agli accordi tra i genitori la possibilità di intrattenere rapporti a distanza del minore con la madre tramite strumenti telematici. Il
Giudice non ha disposto sul mantenimento del minore in assenza di domanda da parte del ricorrente.
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Il giudizio si è svolto nella contumacia della resistente.
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La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 28.02.2025 è stata rimessa al collegio per la decisione. ****
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
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Parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione a carico della moglie,
deducendo la violazione dei doveri morali e materiali nascenti del matrimonio elencati dall'art. 143
c.c, rappresentati dall'allontanamento dalla casa coniugale e dalla successiva irreperibilità del
Controparte in particolare, il Pt 1 ha riferito che la coniuge, recatasi in Messico con il figlio per le vacanze estive nel 2020 per far conoscere allo stesso i nonni, a fine estate le avrebbe comunicato di non voler far rientro in Italia e di non essere più innamorata, rendendosi irreperibile.
Ha lamentato di aver dovuto sporgere querela per sottrazione internazionale del minore e di aver avviato Procedimento presso Le Autorità Centrali Dipartimento per la giustizia Minorile e di
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Comunità per ottenere il rientro del minore.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che, ai fini dell'addebito della separazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza;
deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass.
Civ., sez. I, n. 2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge.
Il Collegio osserva che i fatti dedotti dall'attore trovano conforto probatorio nella documentazione in atti, in particolare nella querela sporta per la sottrazione internazionale del minore, la corrispondenza intercorsa con il ministero per il rientro dello stesso e quella intercorsa con il minore. Altra prova convincente che la decisione del mancato rientro al domicilio coniugale sia maturata in Messico, è rappresentato dalla circostanza che la resistente avesse prenotato il volo di rientro per sé e per il minore.
Non ci sono elementi che faccio supporre che la fine del matrimonio sia fosse attribuibile ad altri fattori, né la convenuta si è costituita per contestare il plesso assertivo del ricorrente.
Ne deriva che sussistono i presupposti per l'addebito della separazione alla resistente per la violazione dell'obbligo di convivenza con il coniuge, oltreché per la sottrazione ingiustificata del minore.
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Relativamente al minore ritiene il Tribunale di confermare l'affido super esclusivo al padre già
disposto con l'ordinanza resa in data 23.04.2024 non essendone mutati i presupposti.
Giova osservare, difatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L.
n. 54 del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente circa la condotta della madre che dopo aver condotto il minore in Messico per far visita ai nonni non ha fatto rientro in Italia, nonostante la programmazione del volo, scardinando il minore dall'affetto del padre e della sua famiglia senza curarne l'istruzione rappresentano fatti gravi che denotano una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, giustifica l'affidamento monogenitoriale in favore del ricorrente.
In verità, anche il successivo disinteresse manifestato successivamente al rientro del minore In Italia
dalla madre, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse della stessa per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale.
Va quindi confermato, l'affidamento esclusivo al padre del figlio minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione del medesimo.
Ritiene peraltro il Tribunale che la lontananza della convenuta renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse del minore, disporre che il padre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori. Ciò fino al raggiungimento della maggiore età nel mese di aprile 2025.
Con riferimento alle modalità di incontro del minore con la madre deve confermarsi quanto disposto in sede di provvedimenti, ovvero lasciare agli accordi tra i due la possibilità di intrattenere rapporti a distanza con strumenti telematici.
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Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie.
Giova osservare in primo luogo che con riferimento alla domanda e alla quantificazione di un assegno di mantenimento per il figlio, la mancata costituzione del convenuto non può,
evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli. Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali.
Per quanto concerne la condizione reddituale del ricorrente deve rilevarsi che lo stesso non ha allegato la documentazione reddituale, ad ogni modo lo stesso risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato dichiarando un reddito annuale di euro 8286,04. Mentre non vi sono in atti elementi per valutare la situazione economica della resistente.
Deve darsi atto che il ricorrente, evidentemente consapevole del fatto di non potere ottenere esecutivamente alcuna somma da parte della resistente, non ha domandato la previsione di un contributo di mantenimento. Peraltro permane l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio e ritiene il Collegio debba essere previsto un contributo a carico della Controparte_1
Pertanto, considerata la capacità lavorativa dei genitori, l'età del minore, i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con il padre, si ritiene equo onerare la resistente al versamento di un contributo mensile di euro 100,00 mensili per il mantenimento del figlio, a favore della ricorrente,
con rivalutazione annuale secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie. ****
La contumacia della resistente giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Parte 1 nato ad [...] il pronuncia la separazione personale dei coniugi 03.07.1976 e Controparte_1 C.F. 2 nata ad
A PU (Messico) il 20.12.1981; mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 9, parte II, serie c, anno 2005 Comune di
Iglesias);
Persona Affida il figlio minore in via esclusiva al padre con collocazione anche ai fini anagrafici presso il domicilio dello stesso, con possibilità per il padre di assumere in autonomia le decisioni anche di maggior interesse per il minore;
con riferimento alle modalità di incontro del minore con la madre e/o la possibilità di intrattenere rapporti a distanza con strumenti telematici essi sono rimessi agli accordi madre e figlio;
dispone che Controparte 1 contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo mensilmente l'importo di euro 100,00 mensili, oltre rivalurazione secondo gli indici ISTAT e partecipazione al 50% alle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.03.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti