Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/06/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3924/2024 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] cf: ON
rappresentato e difeso dall'avv. NOTARO TERESA, giusta procura in C.F. 1
,
atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2024, adiva questo Giudice ON
del Lavoro proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 136/2024 del 29.10.2024 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, entro 40 giorni dalla notifica, della somma di € 27.716,31, quale indebito notificatogli e sorto per avere percepito assegno ordinario di invalidità, per il periodo
1.01.2008 al 31.12.2013 poi revocato in virtù della sentenza n. 1181 del 17 luglio 2014 emessa dalla
Corte D'Appello di Messina in riforma della decisione di prime cure.
Eccepiva prescrizione decennale, non dovutezza delle somme richieste perché ricevute in buona fede, in subordine chiedeva ridursi il quantum della pretesa restitutoria dell' CP_2, con vittoria di spese e compensi.
L'CP_2 resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
ON agisce per l'accertamento negativo della pretesa restitutoria che l'CP_2 ha azionato con l'opposto decreto ingiuntivo.
L'indebito trae origine dalla liquidazione di ratei di AOI dapprima riconosciuti con sentenza di primo grado successivamente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Messina e divenuti quindi non dovuti.
Vertendosi in materia di indebito previdenziale, è sempre utile premettere che in tema di ripetizione di indebito grava sull'accipiens che agisce per l'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligo restitutorio la prova della legittima percezione della somma richiesta in restituzione (cfr.
Cass. n. 18046/2010); nella specie, viceversa tale prova non solo non è stata offerta ma risulta inequivocabilmente esclusa dalla documentazione prodotta dall'ente previdenziale.
Ciò premesso e avuto riguardo al secondo motivo di impugnazione, la fattispecie va, invero, sussunta nella fattispecie legale di cui all'art. 2033 c.p.c., non essendo applicabile, diversamente da quanto argomentato dalla parte opponente, la speciale disciplina dell'indebito previdenziale al caso di specie.
Vicenda analoga alla presente è stata così ricostruita dalla Corte d'Appello di Messina, Sez.
Lavoro n. 486/2023, con ineccepibile ragionamento logico giuridico, al quale questo Tribunale si conforma.
Si ha cura di trascrivere i passaggi motivazionali salienti dell'indicato precedente: "va rilevata l'inconferenza del riferimento in sentenza alla normativa che tutela la buona fede dell'accipiens.
In tema di indebito assistenziale, l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell'ipotesi in cui la ripetizione dell'indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite (Cass. 24133/2021).
Le somme che l'istituto previdenziale abbia corrisposto in esecuzione di una sentenza
(inizialmente) favorevole al pensionato, poi riformata nel successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore poiché viene meno ab origine il titolo che ne aveva consentito l'erogazione: in tal caso, infatti, v'è la consapevolezza in capo al percipiente della possibile riforma della sentenza favorevole e, dunque, del venir meno del proprio diritto a trattenere la somma.
Anche di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza sezione terza n. 34.011/2021 così statuendo: "L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'" accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282
c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento".
Nel caso di specie, pertanto, è carente sia la definitività del provvedimento di erogazione
(circostanza di cui è ben consapevole, si ribadisce, il destinatario), nonché l'esistenza di un vizio imputabile all'ente erogatore che, in definitiva, ha liquidato la somma esclusivamente in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.. Ne consegue che alcun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela".
Parzialmente fondato è, invece, il motivo di doglianza relativo all'erronea od eccessiva quantificazione delle somme da recuperare.
Anzitutto la ricorrente lamenta che l' CP_2 avrebbe richiesto una somma più elevata rispetto a quella effettivamente erogata, e ciò in quanto, non avrebbe tenuto conto di aver trattenuto, in occasione della liquidazione dell'AOI, la somma di euro 10.731,14 per il recupero di un precedente indebito.
Tuttavia, sotto tale profilo, l'CP_2 ha operato, come in suo potere, una compensazione tra il proprio debito nei confronti dell'assicurato ed un proprio controcredito. Tale compensazione è pacificamente un mezzo di pagamento che non esime il ricorrente dalla restituzione dell'importo compensato, vieppiù che, né al momento della prima liquidazione, né tanto meno in questa sede è stato mai contestato nel merito che la somma di euro 10.731,14 fosse realmente dovuta all' CP_2.
Quanto alla somma di euro 5.487,11 a titolo di Irpef, che pure la ricorrente afferma di non aver ricevuto e non dover quindi restituire, l' CP_2 ha operato quale sostituto d'imposta ed ha trattenuto il danaro per versarlo all'Erario a titolo di pagamento dell'imposta sul reddito del pensionato. La somma non è stata quindi risparmiata dall' CP_2 ma è stata versata a titolo di imposta. Tuttavia l' CP_2 fa cattivo governo della normativa in materia di recupero di indebito previdenziale assoggettato a ritenuta alla fonte, venendo in tal caso in rilievo la previsione di cui all'art. 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Tale norma risulta applicabile alle somme restituite a far data dall'1.1.2020 (v. art. 150 c. 3) ed è stata recepita dall' CP_2 con propria circolare n. 174 del 22.11.2021 nella quale ha cura di puntualizzare che “in mancanza di specifica indicazione normativa, trova applicazione il criterio di proporzionalità proposto dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2021, in base al quale "il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito"."
In applicazione della superiore normativa, allora, va correttamente detratta la somma di euro
5.487,11 dall'importo che la BO deve restituire all' CP_2.
Tale importo, infine, non può che essere determinato partendo dalla somma algebrica dei pagamenti che l' CP_2 ha dimostrato documentalmente di aver effettuato, dal luglio al dicembre 2013, come in atti, per una somma totale di euro 21.218,00, da cui, come detto dianzi, andrà sottratta la trattenuta IRPEF.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e ON va condannata a restituire all' CP_2 la complessiva somma di euro 15.730,89 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, le spese del giudizio andrebbero compensate in misura di un mezzo.
Tuttavia, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente, maggiormente soccombente, va esonerata dal pagamento della restante metà delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_2 con ricorso depositato il ON
,
27/12/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
ON a restituire all' CP_2, per le causali di cui in motivazione, la Condanna
complessiva somma di euro 15.730,89 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
Rigetta ogni altra domanda;
-
Compensa le spese del giudizio, anche relative alla fase monitoria.
Così deciso in Patti, 26/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena