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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2024, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4497/2016 vertente tra:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Sonia Vitiello Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso proposto da quale cessionario del credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti del , con decreto emesso in data 06.03.2013 ha ingiunto al predetto Controparte_2 Parte_1
ente di pagare in favore del la somma di euro 96.447,37 oltre interessi e spese della procedura monitoria. CP_1
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'inefficacia della cessione, avendo Parte_1
tempestivamente comunicato al di non prestare il consenso all'atto, ai sensi dell'art. 117 comma III del D. Lgs. CP_1
163/2006.
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto di cessione di credito poiché posto in essere in dal in frode CP_1
alla legge, essendo stato egli amministratore della cedente nei confronti della quale l Controparte_2 Org_1
vantava un credito di oltre 3 milioni e 900 mila euro, oggetto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Pt_1
1 pochi giorni prima della notifica del decreto ingiuntivo;
ed, inoltre, poiché posto in essere in favore di persona fisica, laddove l'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 prevede la possibilità di cedere i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di fornitura e servizi soltanto in favore delle banche o degli intermediari finanziari.
Il cessionario opposto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando, a tal Controparte_1 fine, che essendo il contratto di appalto intercorso fra la cedente ed il cessato sin Controparte_2 Parte_1
dal 31.12.2011, non poteva trovare applicazione la norma che consente alla pubblica amministrazione di opporsi alla cessione, siccome operante soltanto nel caso di contratti di fornitura in corso di esecuzione;
ed, inoltre, che il debito della società cedente nei confronti dell era maturato in epoca successiva alla cessazione del dalla carica di Org_1 CP_1
ammininistratore della sicché non poteva essergli noto. CP_2 CP_2
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1815/2016 pubblicata in data 22.06.2016, ha rigettato l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la normativa contenuta nel codice degli appalti, invocata dal opponente, bensì l'ordinario regime di cedibilità dei crediti;
e ciò, in ragione del Pt_1
fatto che il contratto di appalto aveva esaurito i suoi effetti sin dal 31.12.2011 e, quindi, in epoca antecedente alla notifica della cessione del credito al , avvenuta in data 06.12.2012 e notificata al in data 25.01.2013. CP_1 Pt_1
§§§§
Avverso tale sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il , affidata a quattro motivi con i quali Parte_1 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 All. E L. 2248/1865 e 117 del Codice degli appalti all'epoca vigente,
l'omessa pronuncia in ordine agli altri motivi di opposizione al decreto ingiuntivo concernenti la carenza del requisito soggettivo in capo al cessionario del credito e la nullità della cessione per frode alla legge nonché, e per conseguenza,
l'errata condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. CP_1
e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
§§§
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta ex art. 342 c.p.c. essendo sufficientemente chiari i motivi dell'impugnazione proposti dal , come sopra sinteticamente indicati. Parte_1
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento poiché la cessione del credito posta in essere dalla Controparte_2
[... in favore dell'appellato deve ritenersi valida ed efficace, alla luce delle considerazioni che seguono. Controparte_1
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la deroga alla disciplina comune relativa alla libera cedibilità dei crediti, posta dall'art. 9 all. E della L. 2248/1865 per i crediti derivanti da contratti di appalto di opere pubbliche e secondo cui la cessione di detti crediti può avvenire soltanto con il consenso dell'ente pubblico, trova la sua ratio
2 nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione dei contratti di durata l'appaltatore non si privi delle risorse necessarie ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della pubblica amministrazione;
con la conseguenza che, nel caso in cui il contratto di appalto abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta dalla prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile e diviene pertanto irrilevante il consenso della pubblica amministrazione alla cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2007 n. 2541 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 25.08.2023 n. 25284).
Nel caso di specie, risulta documentato e non contestato che il contratto di appalto stipulato in data 16.02.2009 tra il e la relativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ha avuto termine il 31.12.2011, Parte_1 Controparte_2
avendo peraltro lo stesso attestato che sino a tale data il servizio è stato regolarmente svolto e che la società Pt_1
appaltatrice aveva maturato crediti per oltre 3 milioni di euro (cfr. certificazione del 15.02.2012 a firma del responsabile e del dirigente dell'ufficio igiene ambientale dell'Ente, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellato ). CP_1
La cessione del credito in favore del è avvenuta con atto pubblico a rogito del Notaio di Torre Annunziata CP_1 Per_1 in data 06.12.2012, e quindi in epoca successiva alla regolare conclusione del rapporto contrattuale, ed è stata notificata all'Ente in data 15.01.2013, sicché da tale momento la cessione ha avuto piena efficacia nei confronti del Parte_1
, a nulla rilevando la successiva comunicazione da quest'ultimo inviata in data 29.01.2013 con la quale si
[...]
comunicava al di non prestare il consenso alla cessione. CP_1
Tale consenso infatti, in forza dei principi sopra richiamati, non era più necessario perchè il contratto di appalto intercorso fra il Comune di e la cedente aveva già esaurito i suoi effetti circa un anno prima della cessione Pt_1 Controparte_2 del credito.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina richiamata dall'appellante ancora in questa sede, essendovi prova del fatto che il contratto di appalto era stato regolarmente adempiuto dalla cedente ed era terminato sin dal 31.12.2011.
§§§
Né possono trovare accoglimento le altre eccezioni proposte in primo grado dall'appellante e reiterate in questa sede.
In particolare, per ciò che concerne la pretesa nullità della cessione per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006, occorre rilevare che detta norma non vieta la cessione a privati dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ma si limita a consentire la cessione dei crediti derivanti dai contratti pubblici anche alle banche o agli intermediari finanziari, in applicazione della L. n. 52/1991 le cui disposizioni vengono pertanto estese anche agli appalti di opere pubbliche.
Dunque, l'unica conseguenza, nel caso in cui il cessionario del credito vantato nei confronti dell'ente pubblico non sia una banca o un intermediario finanziario, è che la cessione del credito resta regolata dalla normativa di cui all'art. 9 All. E della
L. 2248/1865 ed agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 anziché dalla L. n. 52/1991 (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, 24.09.2007
n. 19571 in motivazione).
3 Del pari infondata appare l'eccezione di nullità del contratto di cessione di credito per frode alla legge, fondata sull'assunto per cui la cessione del credito sarebbe stata posta in essere dalla al fine di eludere il pagamento di Controparte_2
somme vantate nei suoi confronti dall per mancato versamento di tributi ed imposte. Org_1
Invero, ove pure possa ritenersi in astratto sussistente un tale accordo fra cedente e cessionario, si tratterebbe semmai di un contratto posto in essere dalla in frode del suo creditore , come tale passibile di azione Controparte_2 Org_1
revocatoria da parte di quest'ultimo, il che rende evidente la carenza di interesse e legittimazione del Parte_1
ad impugnare il contratto, non essendo soggetto leso dalla supposta attività fraudolenta, cosicché l'eccezione appare, prima ancora che infondata, finanche inammissibile.
Analoghe considerazioni debbono farsi per ciò che che concerne i pignoramenti presso terzi notificati al Parte_1
ad istanza della stessa e di alcuni dipendenti della cedente e che, secondo la Org_1 Controparte_2 prospettazione dell'appellante, avrebbero comportato l'inesigibilità del credito vantato nei suoi confronti dal . CP_1
Va qui rilevato, anzitutto, che la notifica al Comune di della cessione di credito posta in essere dalla Pt_1 CP_2
in favore del è antecedente alla notifica degli atti pignoramento presso terzi, ricevuti dallo stesso Ente
[...] CP_1
alcuni mesi dopo, cosicché all'atto del pignoramento un parte del credito spettante alla non era più Controparte_2
esistente proprio perchè oggetto di precedente cessione regolarmente notificata all'Ente.
Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è come, anche in tal caso, i soggetti che hanno agìto in via esecutiva risultano essere tutti creditori della cedente in quanto tali unici legittimati (eventualmente) ad impugnare l'atto di Controparte_2 cessione del credito posto in essere da quest'ultima in favore del . CP_1
Il invece, quale terzo pignorato, doveva limitarsi a rappresentare a tali creditori, in sede di dichiarazione Parte_1
da rendere ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di non essere debitore della società per la parte del credito di Controparte_2
quest'ultima ceduto al , senza poter opporre in questo giudizio l'inesigibilità di tale credito, non avendo anche in CP_1
tal caso alcuna legittimazione in quanto soggetto terzo rispetto alle parti creditrici della società cedente Controparte_2
[...
L'impugnazione va quindi rigettata e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 1815/2016 resa in data Parte_1
22.06.2016 dal Tribunale di Torre Annunziata;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellato , che liquida nella misura di euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa Avvocati nella misura vigente, se dovuti, con
4 attribuzione in favore dell'Avv. Sonia Vitiello, dichiaratasi antistataria, che come tale ne ha fatto richiesta;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 04.01.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4497/2016 vertente tra:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Sonia Vitiello Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale di Torre Annunziata, su ricorso proposto da quale cessionario del credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti del , con decreto emesso in data 06.03.2013 ha ingiunto al predetto Controparte_2 Parte_1
ente di pagare in favore del la somma di euro 96.447,37 oltre interessi e spese della procedura monitoria. CP_1
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo l'inefficacia della cessione, avendo Parte_1
tempestivamente comunicato al di non prestare il consenso all'atto, ai sensi dell'art. 117 comma III del D. Lgs. CP_1
163/2006.
L'opponente ha inoltre eccepito la nullità del contratto di cessione di credito poiché posto in essere in dal in frode CP_1
alla legge, essendo stato egli amministratore della cedente nei confronti della quale l Controparte_2 Org_1
vantava un credito di oltre 3 milioni e 900 mila euro, oggetto di pignoramento presso terzi notificato al Comune di Pt_1
1 pochi giorni prima della notifica del decreto ingiuntivo;
ed, inoltre, poiché posto in essere in favore di persona fisica, laddove l'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 prevede la possibilità di cedere i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di fornitura e servizi soltanto in favore delle banche o degli intermediari finanziari.
Il cessionario opposto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e rilevando, a tal Controparte_1 fine, che essendo il contratto di appalto intercorso fra la cedente ed il cessato sin Controparte_2 Parte_1
dal 31.12.2011, non poteva trovare applicazione la norma che consente alla pubblica amministrazione di opporsi alla cessione, siccome operante soltanto nel caso di contratti di fornitura in corso di esecuzione;
ed, inoltre, che il debito della società cedente nei confronti dell era maturato in epoca successiva alla cessazione del dalla carica di Org_1 CP_1
ammininistratore della sicché non poteva essergli noto. CP_2 CP_2
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1815/2016 pubblicata in data 22.06.2016, ha rigettato l'opposizione, condannando il alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Per quel che rileva in questa sede, il primo Giudice ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la normativa contenuta nel codice degli appalti, invocata dal opponente, bensì l'ordinario regime di cedibilità dei crediti;
e ciò, in ragione del Pt_1
fatto che il contratto di appalto aveva esaurito i suoi effetti sin dal 31.12.2011 e, quindi, in epoca antecedente alla notifica della cessione del credito al , avvenuta in data 06.12.2012 e notificata al in data 25.01.2013. CP_1 Pt_1
§§§§
Avverso tale sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il , affidata a quattro motivi con i quali Parte_1 deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 All. E L. 2248/1865 e 117 del Codice degli appalti all'epoca vigente,
l'omessa pronuncia in ordine agli altri motivi di opposizione al decreto ingiuntivo concernenti la carenza del requisito soggettivo in capo al cessionario del credito e la nullità della cessione per frode alla legge nonché, e per conseguenza,
l'errata condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. CP_1
e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
§§§
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta ex art. 342 c.p.c. essendo sufficientemente chiari i motivi dell'impugnazione proposti dal , come sopra sinteticamente indicati. Parte_1
Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento poiché la cessione del credito posta in essere dalla Controparte_2
[... in favore dell'appellato deve ritenersi valida ed efficace, alla luce delle considerazioni che seguono. Controparte_1
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui la deroga alla disciplina comune relativa alla libera cedibilità dei crediti, posta dall'art. 9 all. E della L. 2248/1865 per i crediti derivanti da contratti di appalto di opere pubbliche e secondo cui la cessione di detti crediti può avvenire soltanto con il consenso dell'ente pubblico, trova la sua ratio
2 nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione dei contratti di durata l'appaltatore non si privi delle risorse necessarie ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti della pubblica amministrazione;
con la conseguenza che, nel caso in cui il contratto di appalto abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione corretta dalla prestazione del contraente privato, trova applicazione la disciplina del codice civile e diviene pertanto irrilevante il consenso della pubblica amministrazione alla cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2007 n. 2541 e, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 25.08.2023 n. 25284).
Nel caso di specie, risulta documentato e non contestato che il contratto di appalto stipulato in data 16.02.2009 tra il e la relativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ha avuto termine il 31.12.2011, Parte_1 Controparte_2
avendo peraltro lo stesso attestato che sino a tale data il servizio è stato regolarmente svolto e che la società Pt_1
appaltatrice aveva maturato crediti per oltre 3 milioni di euro (cfr. certificazione del 15.02.2012 a firma del responsabile e del dirigente dell'ufficio igiene ambientale dell'Ente, allegata al fascicolo di primo grado dell'appellato ). CP_1
La cessione del credito in favore del è avvenuta con atto pubblico a rogito del Notaio di Torre Annunziata CP_1 Per_1 in data 06.12.2012, e quindi in epoca successiva alla regolare conclusione del rapporto contrattuale, ed è stata notificata all'Ente in data 15.01.2013, sicché da tale momento la cessione ha avuto piena efficacia nei confronti del Parte_1
, a nulla rilevando la successiva comunicazione da quest'ultimo inviata in data 29.01.2013 con la quale si
[...]
comunicava al di non prestare il consenso alla cessione. CP_1
Tale consenso infatti, in forza dei principi sopra richiamati, non era più necessario perchè il contratto di appalto intercorso fra il Comune di e la cedente aveva già esaurito i suoi effetti circa un anno prima della cessione Pt_1 Controparte_2 del credito.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disciplina richiamata dall'appellante ancora in questa sede, essendovi prova del fatto che il contratto di appalto era stato regolarmente adempiuto dalla cedente ed era terminato sin dal 31.12.2011.
§§§
Né possono trovare accoglimento le altre eccezioni proposte in primo grado dall'appellante e reiterate in questa sede.
In particolare, per ciò che concerne la pretesa nullità della cessione per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006, occorre rilevare che detta norma non vieta la cessione a privati dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ma si limita a consentire la cessione dei crediti derivanti dai contratti pubblici anche alle banche o agli intermediari finanziari, in applicazione della L. n. 52/1991 le cui disposizioni vengono pertanto estese anche agli appalti di opere pubbliche.
Dunque, l'unica conseguenza, nel caso in cui il cessionario del credito vantato nei confronti dell'ente pubblico non sia una banca o un intermediario finanziario, è che la cessione del credito resta regolata dalla normativa di cui all'art. 9 All. E della
L. 2248/1865 ed agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 anziché dalla L. n. 52/1991 (cfr. sul punto Cass. Civ., Sez. I, 24.09.2007
n. 19571 in motivazione).
3 Del pari infondata appare l'eccezione di nullità del contratto di cessione di credito per frode alla legge, fondata sull'assunto per cui la cessione del credito sarebbe stata posta in essere dalla al fine di eludere il pagamento di Controparte_2
somme vantate nei suoi confronti dall per mancato versamento di tributi ed imposte. Org_1
Invero, ove pure possa ritenersi in astratto sussistente un tale accordo fra cedente e cessionario, si tratterebbe semmai di un contratto posto in essere dalla in frode del suo creditore , come tale passibile di azione Controparte_2 Org_1
revocatoria da parte di quest'ultimo, il che rende evidente la carenza di interesse e legittimazione del Parte_1
ad impugnare il contratto, non essendo soggetto leso dalla supposta attività fraudolenta, cosicché l'eccezione appare, prima ancora che infondata, finanche inammissibile.
Analoghe considerazioni debbono farsi per ciò che che concerne i pignoramenti presso terzi notificati al Parte_1
ad istanza della stessa e di alcuni dipendenti della cedente e che, secondo la Org_1 Controparte_2 prospettazione dell'appellante, avrebbero comportato l'inesigibilità del credito vantato nei suoi confronti dal . CP_1
Va qui rilevato, anzitutto, che la notifica al Comune di della cessione di credito posta in essere dalla Pt_1 CP_2
in favore del è antecedente alla notifica degli atti pignoramento presso terzi, ricevuti dallo stesso Ente
[...] CP_1
alcuni mesi dopo, cosicché all'atto del pignoramento un parte del credito spettante alla non era più Controparte_2
esistente proprio perchè oggetto di precedente cessione regolarmente notificata all'Ente.
Ciò che maggiormente rileva, tuttavia, è come, anche in tal caso, i soggetti che hanno agìto in via esecutiva risultano essere tutti creditori della cedente in quanto tali unici legittimati (eventualmente) ad impugnare l'atto di Controparte_2 cessione del credito posto in essere da quest'ultima in favore del . CP_1
Il invece, quale terzo pignorato, doveva limitarsi a rappresentare a tali creditori, in sede di dichiarazione Parte_1
da rendere ai sensi dell'art. 547 c.p.c., di non essere debitore della società per la parte del credito di Controparte_2
quest'ultima ceduto al , senza poter opporre in questo giudizio l'inesigibilità di tale credito, non avendo anche in CP_1
tal caso alcuna legittimazione in quanto soggetto terzo rispetto alle parti creditrici della società cedente Controparte_2
[...
L'impugnazione va quindi rigettata e le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 1815/2016 resa in data Parte_1
22.06.2016 dal Tribunale di Torre Annunziata;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di Parte_1
giudizio in favore dell'appellato , che liquida nella misura di euro 14.317,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa Avvocati nella misura vigente, se dovuti, con
4 attribuzione in favore dell'Avv. Sonia Vitiello, dichiaratasi antistataria, che come tale ne ha fatto richiesta;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 04.01.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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