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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 728/2021 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesco Russo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Felice Gambadauro che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 febbraio 2021 adiva questo Parte_1
giudice del lavoro e, premesso di aver lavorato, senza regolare contratto, alle dipendenze dell'impresa di da gennaio 2018 al 9 marzo 2020 con qualifica di operaio Controparte_1
specializzato, livello retributivo C del c.c.n.l. , nonché di aver Parte_2
svolto attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, percependo la somma settimanale di 330 euro, chiedeva l'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e, per l'effetto, la condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 12.525,51 euro, di cui 5.475,30 euro per differenze retributive, 327,65 euro a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, 2.896,93 euro per ferie non godute e
2.956,55 per tfr, oltre al risarcimento del danno sofferto per il ritardo nel pagamento dei crediti di lavoro maturati, il tutto oltre interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva alla pretesa contestando la dedotta natura subordinata del rapporto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di 15.200 euro, oltre accessori, a titolo di compenso per l'utilizzo dei locali della falegnameria per i fini personali.
Quindi, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 15 aprile 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto altresì a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 24920/2020, n. 7842/2018, n. 3714/2009,
6332/2001).
Nella specie l'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro subordinato sono state contestate dalla resistente, la quale ha eccepito la sussistenza tra le parti di una collaborazione coordinata e continuativa, intercorsa dal 10 agosto 2018 - data di inizio da parte della ditta dell'attività di fabbricazione di mobili non metallici per uffici e CP_1
negozi - al 9 marzo 2020 - epoca di chiusura dell'impresa a causa dell'emergenza Covid -, senza vincolo di subordinazione e orari prestabiliti, con possibilità per il di Pt_1
svolgere attività per proprio conto e nel proprio interesse, utilizzando a tal fine i materiali dallo stesso acquistati e servendosi dei macchinari di proprietà della CP_1
Va, dunque, precisato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il tratto distintivo del modello legale tipico del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è costituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'altrui organizzazione produttiva (v.
Cass. n. 7024/2015).
2 Il ricorso ai c.d. indici secondari (e rilevatori) della subordinazione (quali la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione,
l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale – elementi in sé compatibili anche con rapporti di collaborazione autonoma) è autorizzato quale criterio di valutazione complementare e secondario e impone una valutazione probatoria che, sia pur alla stregua del canone della probabilità, consenta di risalire dal fatto noto a quello ignoto sulla base di un esame complessivo degli indizi stessi, da apprezzare nella loro gravità, precisione e concordanza.
In presenza di prestazioni con elevato contenuto professionale o intellettuale – che qui non ricorrono però –, la Suprema Corte ha costantemente affermato che ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato (v. Cass. n.
22320/2023, n. 24780/2020).
Si rammenta, inoltre, che in forza del d.lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1 gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova applicazione per i rapporti di collaborazione ove questi si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro;
tale previsione è poi stata estesa dal d.l. n. 101/2019, convertito con modificazioni dalla l. n.
128/2019, anche a quei rapporti che si concretizzano in prestazioni di lavoro
“prevalentemente” personali (e non più, quindi, “esclusivamente” personali) facendo, inoltre, venire meno il riferimento “ai tempi e ai luoghi di lavoro” relativo al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.
Ciò posto, nella fattispecie dall'istruttoria compiuta non emersi elementi chiari, precisi e concordanti a sostegno delle pretese del ricorrente.
E invero, nulla è stato dedotto in ricorso circa l'effettiva sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro, essendosi egli limitato a generici richiami alla normativa di settore e alla giurisprudenza consolidatasi in materia, senza allegare alcunché in ordine al soggetto che, all'interno dell'impresa, impartiva le disposizioni sui lavori da svolgere, gestiva l'attività lavorativa dei dipendenti controllandone
3 e organizzandone l'operato, riceveva le richieste di ferie e permessi ed esercitava, nel caso, il potere disciplinare.
Né simili indicazioni sono state fornite dal in sede di interrogatorio formale, Pt_1
durante il quale egli ha unicamente riferito di aver prestato attività lavorativa quale dipendente della nel solo periodo dal 10 agosto 2018 al 9 marzo 2020 Parte_3
(corrispondente, del resto, a quanto risultante dalla dichiarazione di inizio attività prodotta dalla resistente), senza nulla riferire quanto al periodo antecedente indicato in ricorso
(gennaio – agosto 2018) e limitandosi, per il resto, a negare le circostanze articolate in memoria quanto alla natura di mera collaborazione del rapporto, al possesso delle chiavi dei locali dell'azienda, allo svolgimento di lavori per proprio conto e nel proprio interesse e alla possibilità di trattenersi nei locali della falegnameria per tali fini anche oltre il normale orario di lavoro (17:00).
Inoltre, dei testimoni escussi su intimazione del ricorrente, solo (suo Testimone_1
collega di lavoro) ha confermato la natura subordinata del rapporto e l'articolazione oraria indicata in ricorso, riferendo che le disposizioni in ordine all'attività da svolgere venivano impartite da , marito della o da suo fratello e non già Persona_1 CP_1 Persona_2 dalla titolare, la quale non si recava mai “in azienda a impartire ordini”. CP_1
, guardia giurata e cliente del dal 2010/2011 per lo Testimone_2 Pt_1
svolgimento di alcuni lavori di falegnameria, si è, invece, limitato a confermare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente alle dipendenze della nel CP_1
periodo gennaio 2018 – 9 marzo 2020, come detto diverso dal più breve periodo indicato dallo stesso in sede di interrogatorio formale e risultante dalla documentazione in Pt_1
atti, riferendo per il resto di averlo visto sia la mattina che a volte il pomeriggio, “essendo la falegnameria situata lungo la strada che solitamente percorrevo;
non so quando apriva o chiudeva la falegnameria, ma comunque quando passavo lo vedevo”.
Tali dichiarazioni, di per sé abbastanza generiche oltre che in parte contrastanti con quanto riferito dallo stesso ricorrente, risultano poi in aperta contraddizione con quelle rese da , il quale, intimato dalla resistente, ha invece dichiarato: - che l'impresa Persona_1
lavorava solo la mattina, mentre il pomeriggio il ricorrente proseguiva il proprio lavoro all'interno dei locali della falegnameria;
- che tra le parti vi era un rapporto di collaborazione
“sostanziato nel possesso delle chiavi dei locali da parte del ricorrente, nella possibilità per lo stesso di lavorare senza vincolo di subordinazione, esclusivamente per proprio conto e nel proprio interesse in alcuni giorni della settimana, nel trattenersi giornalmente oltre il normale orario di lavoro (le 17,00) per portare avanti le opere dallo stesso intraprese per
4 conto di propri clienti, utilizzando al fine materiali dallo stesso acquistati ed i macchinari di proprietà della ; - che “non c'era una coordinazione tra le parti per quello Parte_3 che il ricorrente per se realizzava;
era il ricorrente che stabiliva quello che voleva fare”; - che a fronte di tale rapporto le parti avevano pattuito la corresponsione in favore del
[...]
della somma di 20.620 euro da corrispondere in rate settimanali, versategli Pt_1
direttamente dal quale incaricato dei pagamenti. Per_1
Indicazioni ancor più generiche sono state fornite, poi, da Testimone_3
rappresentante di ferramenta, il quale si è limitato a riferire di aver fornito e fatturato direttamente alla delle cerniere per infissi ordinate dal per lavori da Parte_3 Pt_1
svolgere per conto del figlio, precisando per il resto di non essere a conoscenza di alcuna delle circostanze dedotte dalle parti.
Dall'istruttoria compiuta è emersa, dunque, la sola sussistenza di un rapporto di lavoro tra il e la nel periodo 10 agosto 2018 – 9 marzo 2020, per lo Pt_1 Parte_3
svolgimento di non meglio precisati lavori di falegnameria, senza alcuna indicazione certa circa l'articolazione oraria e il tipo di attività svolta dal ricorrente, la natura del rapporto e la sussistenza o meno di un vincolo di subordinazione.
In tale carente contesto probatorio, il contrasto con le raccolte testimonianze e la conoscenza parziale delle circostanze da parte di alcuni testimoni non consentono di ritenere pienamente provati gli assunti del ricorrente (v. Cass. n. 4773/2015), con la conseguenza che la domanda va integralmente respinta.
4.- Quanto, invece, a quella proposta in via riconvenzionale dalla resistente, dalla documentazione in atti risulta che in data 30 dicembre 2019 e 30 dicembre 2020 la ditta
AF DA di AF IA ha emesso due fatture (n. 22 e n. 14) nei confronti di dell'importo rispettivamente di 12.800 euro e 2.400 euro per “utilizzo Parte_1
dei N/S locali di falegnameria per fini artigianali personali comprendente l'utilizzo di tutti
i macchinari e gli attrezzi per le lavorazioni del legno, il consumo dell'energia elettrica ed il consumo dei materiali per le lavorazioni quali viti, chiodi, mastici, carte vetrate ed abrasive, vernici a solvente e all'acqua; il tutto per la realizzazione di manufatti su incarico di suoi clienti personali” per i periodi dal 3 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 e dal 2 gennaio al 9 marzo 2020.
La ha dedotto al riguardo di aver concordato con il ricorrente, in forza del CP_1
rapporto di collaborazione e quale compenso per l'utilizzo da parte di quest'ultimo dei locali e dei macchinari dell'azienda, il pagamento della somma mensile di 800 euro, in realtà mai ricevuti.
5 Ha, dunque, allegato copia della nota del 9 gennaio 2021 con la quale ella ha provveduto a trasmettergli, a rapporto ormai cessato da tempo, dette fatture e a sollecitarne il pagamento tramite bonifico bancario, spedendola tuttavia a un indirizzo (via A. Manzoni
n. 25, Messina) al quale il lavoratore risultava sconosciuto e poi riconsegnata ad altro indirizzo (via Guicciardini 20, is. 469, Messina), ove la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
L'effettiva ricezione di tale raccomandata, così come la sussistenza di un qualsivoglia accordo, concluso in forma scritta o verbale tra le parti, sono state contestate dal ricorrente, il quale ha eccepito l'erroneità di entrambi gli indirizzi indicati in raccomandata (peraltro diversi da quello di residenza riportato in ricorso), precisando di essere venuto a conoscenza di tali fatture solo con la costituzione in giudizio della resistente.
Va, pertanto, precisato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale, quale atto di formazione unilaterale predisposto proprio dal creditore, non costituisce valido elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante, contestato dal presunto debitore, potendo al più rappresentare un mero indizio, liberamente valutabile dal giudice anche sulla base degli altri elementi probatori (v. da ultimo Cass. n. 128/2022).
Essa, dunque, pur essendo prova idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, così come in ogni altro giudizio di cognizione, trattandosi di documento formato dalla stessa parte che se ne avvale, non integra, di per sé, la piena prova del credito in essa indicato e non comporta neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio, che continua a gravare sul creditore ex art. 2697 c,c. (cfr. ex multis Trib. Bari n. 3803/2024, Trib. Macerata
n. 82/2024, Corte d'Appello Napoli nn. 179/2024 e 4300/2023, Trib. Parma n. 63/2024).
Ciò posto, nel caso di specie la nulla ha allegato e provato a sostegno del CP_1
presunto accordo circa il pagamento da parte del della dedotta somma mensile di Pt_1
800 euro per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature della falegnameria.
Né indicazioni più precise si traggono dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, nessuno dei quali ha riferito su tale circostanza specifica;
essa, inoltre, è stata contestata dal ricorrente anche in sede di interrogatorio formale.
In definitiva, in difetto di prova del credito vantato, anche tale domanda va respinta.
5.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite, unitamente al contegno processuale del ricorrente - il quale aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal
6 giudice (corresponsione in suo favore della somma lorda di 3.000 euro, in tre rate mensili, oltre 1.000 euro quale contributo spese), rifiutata invece dalla controparte -, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte in via principale da e in via riconvenzionale da compensa Parte_1 Controparte_1
le spese del giudizio.
Messina, 16.04.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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