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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/04/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, nella causa R.G. n. 15177/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(22/03/1967) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanchelli Parte_1
Massimo, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Asaro, dirigente di II fascia CNR e dall'avv. Lucia Fuggetta, tecnologo CNR, nonché dall'avv. Chiara Iodice, funzionario di amministrazione ex art. 417-bis cod. proc. civ.; RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, accerta e dichiara il diritto del dott. alla monetizzazione di 33 giorni di ferie e festività soppresse maturati e Parte_1 Contr non goduti nel periodo di riferimento presso il e per l'effetto, Contr
2) condanna lo stesso in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo complessivo risultante dal conteggio allegato al ricorso (lordo mensile diviso 22 giorni lavorativi, moltiplicato per 33 giorni) aggiornato agli aumenti contrattuali dell'ultimo CCNL applicabile firmato in data 18.01.2024, con gli interessi legali di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà che si liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, nella causa R.G. n. 15177/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(22/03/1967) rappresentato e difeso dall'avv. Giovanchelli Parte_1
Massimo, per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Asaro, dirigente di II fascia CNR e dall'avv. Lucia Fuggetta, tecnologo CNR, nonché dall'avv. Chiara Iodice, funzionario di amministrazione ex art. 417-bis cod. proc. civ.; RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) in parziale accoglimento del ricorso, rigettato nel resto, accerta e dichiara il diritto del dott. alla monetizzazione di 33 giorni di ferie e festività soppresse maturati e Parte_1 Contr non goduti nel periodo di riferimento presso il e per l'effetto, Contr
2) condanna lo stesso in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo complessivo risultante dal conteggio allegato al ricorso (lordo mensile diviso 22 giorni lavorativi, moltiplicato per 33 giorni) aggiornato agli aumenti contrattuali dell'ultimo CCNL applicabile firmato in data 18.01.2024, con gli interessi legali di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna parte convenuta al pagamento della residua metà che si liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
5) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 06/02/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile