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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°2269/2022 R.G.A.C. rimessa per la decisione all'udienza del tra:
( c.f ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te, rappr. e dif. dall'avv. ROTINO ORNELLA;
appellante contro
( c.f. ); Controparte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. AMMATURO YLENIA FINIMUNDA;
nonché
( c.f. ), in persona del;
rappr. e dif. dall'avv. ; appellati
Oggetto: appello in materia di opposizione a cartella di pagamento per sanzioni amministrative.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 28 settembre 2018;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n. 912/2022, depositata il 28 giugno 2022, con la quale era stata accolta l'“opposizione ex artt. 615, 617 e ss. c.p.c. a cartella esattoriale”, proposta da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 02420190018450886000, notificata il 9/11/2021, CP_1 dell'importo di €.1.136,00 ( emessa in forza di iscrizione a ruolo esattoriale de verbale di accertamento n.905336826 di illecito al C.d.S.) di cui il ricorrente aveva eccepito la omessa notifica del prodromico verbale, la prescrizione quinquennale della sanzione nonché la nullità della cartella per mancanza della indicazione del calcolo degli interessi e dell'aggio, per violazione dell'art.1283
c.c. e per mancanza della corretta indicazione di termini e dell'autorità dinnanzi alla quale impugnare la cartella.
Premesso che, a seguito della costituzione di la quale aveva eccepito il difetto della CP_2
propria legittimazione passiva, il giudice di prime cure, senza specificamente qualificare l'azione, aveva rigettato la predetta eccezione ed accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo di opposizione relativo alla omessa notificazione del prodromico verbali di accertamento di violazione del C.d.S. quale causa di estinzione della pretesa creditoria, ha Parte_1
affidato la propria impugnazione ai seguenti motivi: 1) errata qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. e conseguente violazione dell'art.24 D.lgs.46/1999 che prevede il termine di gg. 40 dalla notifica per interporre opposizione alla cartella di pagamento. per essere l'opposizione inammissibile siccome intempestiva;
2) difetto di legittimazione passiva e difetto dell'integrità del contraddittorio con l'Ente impositore;
3) completezza della cartella in quanto redatta in conformità al modello ministeriale;
4) erronea condanna di alle spese di lite. CP_2
Si è costituito il il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1
e nel merito ne ha domandato il rigetto richiamando tutti i motivi di opposizione formulati in primo grado.
L'appello è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Quanto al primo motivo, appare utile richiamare l'orientamento della S.C. in tema di opposizione a cartella di pagamento finalizzata alla riscossione esattoriale di sanzioni amministrative derivante da violazioni del C.d.S.: “In relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689 del 1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 e del combinato disposto degli art. 111 cost.
e 618, comma ult., c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello.“( Cassazione civile sez. un. 26 luglio 2006 n. 16997).
Più di recente, le S.U. attraverso la sentenza 22 settembre 2017, n. 22080, sono state peraltro chiamate a dirimere il contrasto ingenerato nell'ambito delle sezioni semplici, circa il rimedio esperibile – e di conseguenza l'eventuale esistenza di termini decadenziali – qualora si intenda reagire avverso la cartella di pagamento – ovvero altro atto della esecuzione esattoriale – avente ad oggetto il recupero di sanzioni amministrative, nelle ipotesi in cui il destinatario adduca la omessa, inesistente o nulla notifica degli atti prodromici costituiti dai verbali di accertamento di violazioni al
C.d.S. ovvero dalle ordinanze ingiunzione.
In tela sentenza è stato innanzitutto espresso il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, giunge alla affermazione del principio sopra riportato, attraverso una serie di condivisibili argomenti che appare opportuno riportare sia pur per stralcio “Nel sistema che ne risulta la notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene quindi alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del «titolo esecutivo», piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perché è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione. Se si guarda alla (tempestiva) notificazione del verbale di accertamento dal punto di vista procedurale -prescindendo per il momento dalle conseguenze dell'art. 201, comma quinto, C.d.S. di cui sopra e su cui si tornerà- essa si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che, pur esistente e dotato di efficacia esecutiva, se non notificato, resta tuttavia contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizione di conoscere l'accertamento. Il verbale è provvedimento (ed anche titolo) esecutivo pur non essendo definitivo l'accertamento in esso contenuto. … Orbene, nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma (non essendovi un apparato normativo che -pur tenendo conto delle debite differenze- consenta di distinguere tra inesistenza, da un lato, e nullità o tardività della notificazione dall'altro, come è per il decreto ingiuntivo, secondo giurisprudenza oramai consolidata). In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della' contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato. … 5. Una volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della (asserita) mancanza di titolo esecutivo. … Resta tuttavia da verificare la praticabilità del rimedio dell'art. 615 cod. proc. civ. per dedurre il fatto contemplato dall'art. 201, comma quinto, C.d.S., considerato di per sé, quale fatto estintivo del diritto di credito ovvero quale fatto impeditivo del diritto ad agire esecutivamente in capo alla p.a. … Non vi è dubbio che, attenendo la notificazione tempestiva al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, questa rientri nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento. … L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata del termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr.
Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). …. Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione (tardiva) del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento. … Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011.
Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. … quando viene
“recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.”.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, si è discostato dal predetto orientamento – senza peraltro indicare le ragioni del proprio dissenso – qualificando la opposizione avverso la cartella di pagamento proposta dal nella parte in cui lo stesso denunciava la omessa notifica degli CP_1
atti presupposti costituiti da quattro verbali di accertamento per violazione al C.d.S., come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e dunque riteneva che tale opposizione potesse essere esperita senza alcun limite temporale.
Al contrario questo giudicante, intendendo di dover dare continuità all'orientamento espresso dalle S.U. con la menzionata sentenza n.22080/2017, ritiene che l'opposizione, per il principio curia novit iura, dovesse essere qualificata, quantomeno in ordine al primo motivo di censura della cartella di pagamento addotto dal in modo difforme dalla nominalistica indicazione CP_1
riportata nel ricorso introduttivo, come opposizione ex art. 7 D.lgs 150/2011 e dunque dichiarata inammissibile in quanto soggetta al termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento.
Va infatti rilevato che a fronte di una cartella di pagamento notificata in data 9/11/2021, il
[...]
proponeva la propria opposizione con atto di citazione notificato in data 9/11/2021 e tuttavia CP_1
depositato nella cancelleria del giudice adito, in data 22/12/2021, e dunque ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Va a questo punto evidenziato che sebbene l'appellante attraverso il primo motivo di impugnazione, abbia censurato la sentenza di prime cure per la errata qualificazione della opposizione ex art. 615 c.p.c. ( esperibile in ogni tempo ) in luogo che opposizione ex art. 24 D.lgs.
46/1999, esperibile in gg. 40 dalla notifica della cartella di pagamento, tuttavia da un lato la inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 7 D.lgs
150/2011 può essere rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio e d'altro lato che, per effetto della espressa censura – per quanto errata in punto di diritto – sulla parte della sentenza gravata relativa alla qualificazione della domanda, non si è formato il giudicato.
Se l'accoglimento del motivo di impugnazione, sia pur nei termini innanzi delineati, consente di riformare la sentenza di prime cure ( con assorbimento dell'ulteriore motivo di impugnazione, peraltro palesemente infondato ), la quale basava infatti la propria ratio decidendi interamente sul motivo di opposizione alla cartella di pagamento inammissibilmente proposto, tuttavia ciò non è sufficiente per la definizione del giudizio, avendo il proposto in primo grado altri motivi CP_1
di opposizione non valutati dal giudice di prime cure ma, sia pur implicitamente, riproposti dall'appellato in questo grado.
In particolare appare necessario valutare se, superato, per quanto detto, il termine di cui all'art. 7 D.lgs. 150/2011 per la proposizione del ricorso in funzione per così dire parzialmente recuperatoria, il era invece legittimato a far valere gli ulteriori motivi addotti a CP_1
fondamento della propria opposizione e cioè la prescrizione della sanzione e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Anche al fine sopra indicato, appare utile riportare quanto affermato dalla S.C. a S.U. nella più volte menzionata sentenza n. 22080/2017, in relazione alla qualificazione dell'opposizione a cartella di pagamento fondata su verbali di accertamento di violazioni al C.d.S, relativamente ai motivi diversi dalla omessa o nulla notificazione dei verbali stessi: “
8.1. Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e del richiamato art. 28 della legge n. 689 del 1981
(quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art.
201, comma quinto, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.
8.2. Ancora, non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario,
l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale.”.
In applicazione dei principi desumibili dalla predetta pronuncia, il giudicante ritiene che mentre il motivo inerente alla prescrizione sia stato ammissibilmente proposto, dovendo essere qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ( esperibile in ogni tempo ), il motivo inerente alla omessa indicazione nella cartella di pagamento delle modalità di calcolo degli interessi e dell'autorità dinnanzi alla quale impugnare, costituisca vizio dell'atto esecutivo e dunque – oltre che non provato per effetto della mancata produzione in giudizio della copia integrale della cartella e, cmq del fatto che la cartella risulta redatta su modello conforme alle indicazioni ministeriali - inammissibilmente proposto dal in quanto suscettibile di essere CP_1 fatto valere attraverso l'opposizione ex art. 617, c.p.c., strumento processuale rispetto al quale al momento del deposito dell'atto di citazione dinnanzi al G.d.P., il termine di preclusione di giorni venti dalla notificazione della cartella di pagamento, era ormai decorso.
Ad avviso del giudicante, peraltro, il motivo inerente alla prescrizione, per quanto ammissibilmente proposto, è infondato in quanto dalle indicazioni contenute nella cartella, il titolo sul quale si fonda la pretesa, è costituito da un verbale di accertamento di una violazione al CdS del
2017 e dunque, pur in difetto di atti interruttivi della prescrizione – che si ricorda essere quinquennale a norma di quanto previsto dall'art.28 legge 689/1981 – intermedi, il corso della prescrizione alla data della notifica della cartella di pagamento opposta ( in data 9/11/2021 ) non era ancora spirato.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, accolto il primo motivo di appello, la sentenza impugnata va riformata e l'opposizione va in parte dichiarata inammissibile ed in parte rigettata.
L'incertezza negli orientamenti giurisprudenziali al momento della proposizione della opposizione, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , disattesa ogni diversa o Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n. 912/2022, depositata il 28 giugno 2022, dichiara l'opposizione proposta da
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 02420190018450886000, in parte CP_1
inammissibile ed in parte infondata;
2) spese del doppio grado del giudizio interamente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 14/01/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI