Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 25701
CASS
Sentenza 28 giugno 2006

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In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, pur dovendosi ritenere necessario che l'avviso di convocazione davanti al tribunale contenga la specifica indicazione della misura di cui è stata richiesta l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere la pericolosità sociale, è tuttavia possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere la pericolosità generica in luogo di quella qualificata, originariamente ipotizzata, non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione.

Commentario1

  • 1Penale Diritto e Procedura
    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022

    Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 25701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25701
Data del deposito : 28 giugno 2006

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