Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 1
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, pur dovendosi ritenere necessario che l'avviso di convocazione davanti al tribunale contenga la specifica indicazione della misura di cui è stata richiesta l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere la pericolosità sociale, è tuttavia possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere la pericolosità generica in luogo di quella qualificata, originariamente ipotizzata, non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2022
Cass., sez. V, 5 ottobre 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 38902, Miccoli, Presidente, De Marzo, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.) 1. Il tema controverso. L'ordinanza in esame verte sull'applicabilità nel procedimento di prevenzione della disciplina della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, c.p.p. (come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283, in Cass. pen, 2000, p. 2959, con note di Di Chiara, Appunti in tema di imparzialità del giudice penale, ricusabilità «per invasione» e previa manifestazione «non indebita» di convincimento sui fatti di causa e di Potetti, Le tappe della giurisprudenza costituzionale verso la terzietà ed imparzialità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 25701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25701 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2269
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 033280/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARENA ROSARIA N. il 04/03/1956;
avverso il DECRETO del 28/06/2005 dalla CORTE d'APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G., annullamento con rinvio del decreto impegnato.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 28/06/2005 la Corte di Appello di Catania confermava il decreto 04/01/2005 del Tribunale in sede, con il quale era stata applicata nei confronti di Arena OS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per la durata di anni uno e mesi sei con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Preliminarmente la Corte territoriale disattendeva l'eccezione relativa alla mancata correlazione tra contestazione e decisione fondata sull'assunto che era stata ritenuta la pericolosità generica, mentre inizialmente era stata contestata la pericolosità qualificata. Nel merito la Corte, condividendo le argomentazioni svolte dai primi giudici, riteneva la pericolosità attuale della proposta sulla base di specifici elementi ritenuti particolarmente significativi.
In particolare la Corte valorizzava i precedenti penali per ricettazione e furti (alcuni risalenti al 1999), la recente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, la condotta di vita caratterizzata dal suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti - gestito dal marito, che svolgeva nell'ambito dell'associazione di appartenenza un ruolo apicale.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo da un lato la violazione dell'art. 521 c.p.p., sul rilievo che il P.M., aveva contestato la pericolosità qualificata, mentre i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la pericolosità semplice, e dall'altro la l'assoluta carenza della motivazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale sul rilievo che la Corte di merito si era limitata a valorizzare solo precedenti penali risalenti nel tempo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, quanto al primo motivo, non può che condividersi l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo il quale, al fine di una compiutezza della contestazione e dell'assicurazione del diritto di difesa, è necessario che l'avviso di convocazione contenga la specifica indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere il giudizio di pericolosità sociale. Tuttavia ciò non impedisce al giudice di merito, in presenza di specifici elementi contestati, di ritenere la sussistenza della pericolosità generica anziché di quella qualificata. Nè consegue che non ricorre la violazione del principio di correlazione tra accusa e decreto di applicazione della misura di prevenzione nel caso in cui in luogo della pericolosità qualificata si ritenga sussistente la pericolosità generica del proposto.
Orbene nel caso di specie va rilevato che l'iniziale richiesta riguardava l'applicazione della misura di prevenzione sulla base di elementi rivelatori di una pericolosità qualificata e che i giudici di merito, con decisioni conformi sul punto, hanno ritenuto sussistente la sola pericolosità generica, valorizzando elementi già compresi nelle linee essenziali nell'originaria contestazione. Ne consegue che nel caso di specie non è ravvisabile la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, tanto più che la proposta nel corso del procedimento è stata messa in grado di difendersi in ordine agli elementi di fatto contestati e posti a fondamento della decisione. Quanto al secondo motivo, va premesso che, proprio per l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, trattandosi di una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, basata sulla utilizzazione di qualsiasi elemento certo ed idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice in ordine alla illecita condotta di vita del proposto.
Orbene nel caso di specie i giudici di merito, adeguandosi al suddetto principio, con motivazione immune da vizi logici, hanno correttamente inquadrato la ricorrente nella categoria di soggetti dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente di proventi di attività delittuose. Tale inquadramento è stato ancorato ad elementi specifici risultanti dagli atti (vedi in particolare precedenti penali e giudiziari anche recenti, suo coinvolgimento nell'attività di spaccio svolta dal marito, ecc.), la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità, tanto più che le censure dedotte sul punto sono dirette esclusivamente alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nel decreto impugnato. Inoltre, quanto alla censura specifica relativa alla mancanza di attualità della pericolosità sociale, occorre rilevare che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, la pericolosità deve essere attuale nel senso che deve sussistere al momento della formulazione del giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità sono necessariamente pregressi rispetto a tale momento.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito - le cui motivazioni si integrano per essere conformi sul punto - hanno ancorato il proprio giudizio ad una serie di elementi specifici anche recenti (condanna per spaccio di stupefacenti e coinvolgimento della ricorrente nel traffico di stupefacenti gestito dal marito), indubbiamente sintomatici della condotta abituale della ricorrente e rivelatori della sua attuale pericolosità.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2006