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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41538 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OU NE, nato in [...] il [...] KI AU, nato in [...] il [...] avverso l’ordinanza dell’11/08/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere MA AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da OU NE e KI AU, avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in data 26/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti dei predetti, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 110 cod.pen. e 23 legge n. 110/1975 in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 41538 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/12/2025 2 cui all’art. 178 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore. Si rappresenta che, in data 05/08/2025, il difensore avv. Barbara Luceri riceveva comunicazione, tramite pec dall’ufficio notificazioni del Tribunale di Firenze, del decreto di fissazione dell’udienza nei procedimenti di riesame nei confronti dei ricorrenti, tuttavia, tale comunicazione non conteneva il decreto di fissazione dell’udienza, sicchè la medesima non partecipava all’udienza dell’11/08/2025. All'esito dell'udienza il tribunale del riesame di Firenze pronunciava l'ordinanza impugnata, che confermava la misura cautelare applicata dal gip di Livorno, che veniva notificata al difensore il 12 agosto 2025. Richiesto alla cancelleria del tribunale del riesame di certificare la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, veniva rilasciata apposita certificazione attestante che, tramite accertamento SNT, risultava che i messaggi recapitati dal sistema informatico al difensore contenevano la comunicazione degli atti pervenuti dalla Procura di Livorno e non il decreto di fissazione. Sussistendo la nullità assoluta chiede l'annullamento della ordinanza e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 311 cod.proc.pen.. 5. Come ha osservato il Procuratore generale, agli atti del fascicolo processuale risulta che, al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in data 05/08/2025, entrambi i ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini tramite Mod. apposito dell’ufficio matricola e inviato al Tribunale del riesame. Tali – valide - rinunce hanno consentito la trattazione dell’incidente cautelare all’udienza suindicata, in periodo feriale. Il Tribunale ha deciso con ordinanza in data 11/08/2025, notificata al difensore in data 12/08/2025. La rinuncia comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini per la proposizione del ricorso, che decorrono (art. 311, comma 1, cod. proc. pen.) dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza del Tribunale. Tale avviso di deposito è stato notificato (come risulta dagli atti del fascicolo) ai due indagati, oggi ricorrenti, il 12/8/2025 e, nella stessa data, al loro difensore avv. Luceri. Il termine per il ricorso, dunque, di dieci giorni, scadeva il 22/8/2025. L’impugnazione proposta, come detto, il 10/9/2025 è tardiva. 7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA AI LD CE
udita la relazione svolta dal consigliere MA AI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da OU NE e KI AU, avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in data 26/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti dei predetti, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 110 cod.pen. e 23 legge n. 110/1975 in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva. 2. Avverso l’ordinanza gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 41538 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 15/12/2025 2 cui all’art. 178 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore. Si rappresenta che, in data 05/08/2025, il difensore avv. Barbara Luceri riceveva comunicazione, tramite pec dall’ufficio notificazioni del Tribunale di Firenze, del decreto di fissazione dell’udienza nei procedimenti di riesame nei confronti dei ricorrenti, tuttavia, tale comunicazione non conteneva il decreto di fissazione dell’udienza, sicchè la medesima non partecipava all’udienza dell’11/08/2025. All'esito dell'udienza il tribunale del riesame di Firenze pronunciava l'ordinanza impugnata, che confermava la misura cautelare applicata dal gip di Livorno, che veniva notificata al difensore il 12 agosto 2025. Richiesto alla cancelleria del tribunale del riesame di certificare la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, veniva rilasciata apposita certificazione attestante che, tramite accertamento SNT, risultava che i messaggi recapitati dal sistema informatico al difensore contenevano la comunicazione degli atti pervenuti dalla Procura di Livorno e non il decreto di fissazione. Sussistendo la nullità assoluta chiede l'annullamento della ordinanza e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 311 cod.proc.pen.. 5. Come ha osservato il Procuratore generale, agli atti del fascicolo processuale risulta che, al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in data 05/08/2025, entrambi i ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini tramite Mod. apposito dell’ufficio matricola e inviato al Tribunale del riesame. Tali – valide - rinunce hanno consentito la trattazione dell’incidente cautelare all’udienza suindicata, in periodo feriale. Il Tribunale ha deciso con ordinanza in data 11/08/2025, notificata al difensore in data 12/08/2025. La rinuncia comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini per la proposizione del ricorso, che decorrono (art. 311, comma 1, cod. proc. pen.) dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza del Tribunale. Tale avviso di deposito è stato notificato (come risulta dagli atti del fascicolo) ai due indagati, oggi ricorrenti, il 12/8/2025 e, nella stessa data, al loro difensore avv. Luceri. Il termine per il ricorso, dunque, di dieci giorni, scadeva il 22/8/2025. L’impugnazione proposta, come detto, il 10/9/2025 è tardiva. 7. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA AI LD CE