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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2983/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 14.09.1966
Cittadina : italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giacoma Minissale presso la quale ha eletto in Milano – Via Besana 9
e
2) CP_1
Nato a MARCARIA (MN), il 03.08.1953
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] bis, rappresentato nel presente procedimento dalla signora , nata a [...] il [...] (CF ), residente Parte_2 C.F._3 in Svizzera, Canton Ticino Via Lischedo 35 - 6802 Rivera, Comune di Monteceneri, in virtù di procura speciale del 27 gennaio 2025 – Rep. 2469 - Avv. Francesco Poddighe, Notaio in Fiorenzuola
d'Arda (PC), con l'Avv. Giacoma Minissale presso la quale ha eletto domicilio in Milano – Via Besana 9
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bellano (LC) in data 9 ottobre 2021
(anno 2021 atto n. 11 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalla signora e dalla signora quale procuratrice speciale del signor Parte_1 Parte_2 CP_1
e depositato in data 10 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
[...] patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico - patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente, essendo economicamente indipendenti e disponendo entrambi di redditi propri.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Bellano (LC) il 9 ottobre 2021
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BELLANO (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Spese di procedura al definitivo;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Dott.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 14.09.1966
Cittadina : italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giacoma Minissale presso la quale ha eletto in Milano – Via Besana 9
e
2) CP_1
Nato a MARCARIA (MN), il 03.08.1953
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] bis, rappresentato nel presente procedimento dalla signora , nata a [...] il [...] (CF ), residente Parte_2 C.F._3 in Svizzera, Canton Ticino Via Lischedo 35 - 6802 Rivera, Comune di Monteceneri, in virtù di procura speciale del 27 gennaio 2025 – Rep. 2469 - Avv. Francesco Poddighe, Notaio in Fiorenzuola
d'Arda (PC), con l'Avv. Giacoma Minissale presso la quale ha eletto domicilio in Milano – Via Besana 9
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bellano (LC) in data 9 ottobre 2021
(anno 2021 atto n. 11 reg. parte II serie C) In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto dalla signora e dalla signora quale procuratrice speciale del signor Parte_1 Parte_2 CP_1
e depositato in data 10 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
[...] patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico - patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente, essendo economicamente indipendenti e disponendo entrambi di redditi propri.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Bellano (LC) il 9 ottobre 2021
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BELLANO (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Spese di procedura al definitivo;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 2.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Dott.
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG