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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2637/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2637/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BREVEGLIERI BARBARA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. BREVEGLIERI BARBARA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“che l'intestato Tribunale di Ferrara, previo espletamento degli incombenti di rito, Voglia dichiarare la separazione dei coniugi e recepire le seguenti:
CONDIZIONI 1. I signori e vivranno separati, andando la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
a vivere altrove, spostando la residenza entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto, mentre il sig. rimarrà presso l'abitazione familiare, in CP_2 locazione, volturando a proprio nome tutte le utenze;
2. La signora si trasferirà in Germania, dove ha reperito idonea occupazione che le CP_1 consente l'autosufficienza economica, impegnandosi a dare comunicazione del nuovo indirizzo;
3. Le parti dichiarano di avere ciascuna aperto un proprio conto corrente personale e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento a detti conti personali;
4. Le parti dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale contributo per il mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
5. Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale in qualsiasi modo riconducibile al rapporto matrimoniale.
6. Le spese legali sono a carico del sig. CP_2
Le parti congiuntamente dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, di voler rinunciare alla loro comparizione in udienza avvalendosi della facoltà di deposito di note scritte”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude, perché venga dichiarata la separazione tra i coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 07/12/2024 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 05/10/2013 avevano contratto matrimonio
[...] concordatario nel Comune di Cento (FE); che dall'unione non erano nati figli.
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Cento in data 05/10/2013 e trascritto al n. 28 p. II s. A).
Spese a carico del sig. come da accordi tra le parti. CP_2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cento provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2637/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. BREVEGLIERI BARBARA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. BREVEGLIERI BARBARA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
“che l'intestato Tribunale di Ferrara, previo espletamento degli incombenti di rito, Voglia dichiarare la separazione dei coniugi e recepire le seguenti:
CONDIZIONI 1. I signori e vivranno separati, andando la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
a vivere altrove, spostando la residenza entro 6 mesi dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto, mentre il sig. rimarrà presso l'abitazione familiare, in CP_2 locazione, volturando a proprio nome tutte le utenze;
2. La signora si trasferirà in Germania, dove ha reperito idonea occupazione che le CP_1 consente l'autosufficienza economica, impegnandosi a dare comunicazione del nuovo indirizzo;
3. Le parti dichiarano di avere ciascuna aperto un proprio conto corrente personale e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento a detti conti personali;
4. Le parti dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale contributo per il mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
5. Le parti dichiarano di avere così regolato ogni rapporto economico e patrimoniale in qualsiasi modo riconducibile al rapporto matrimoniale.
6. Le spese legali sono a carico del sig. CP_2
Le parti congiuntamente dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, di voler rinunciare alla loro comparizione in udienza avvalendosi della facoltà di deposito di note scritte”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude, perché venga dichiarata la separazione tra i coniugi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 07/12/2024 i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano che in data 05/10/2013 avevano contratto matrimonio
[...] concordatario nel Comune di Cento (FE); che dall'unione non erano nati figli.
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza. Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 Controparte_2 alle condizioni concordate (matrimonio contratto in Cento in data 05/10/2013 e trascritto al n. 28 p. II s. A).
Spese a carico del sig. come da accordi tra le parti. CP_2 Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cento provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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