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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3059 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25/07/1970
e
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._2
(VI) il 10/05/1963, rappresentati e difesi dall'avvocato RISPOLI DANIELA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: «1) sostituire l'udienza di comparizione coniugi con il deposito di note scritte e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in data 19/06/1994,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Gazzo (PD) Anno 1994, Atto nr. 4, Parte
II, Serie A, ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune l'annotazione dell'emananda
sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato, alle seguenti condizioni:
a) dare atto che i coniugi non rivendicano alcunché l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio
mantenimento e che, avendo disciplinato con separato accordo i loro rapporti patrimoniali connessi,
al di là di quanto previsto in tale sede non hanno alcuna rivendicazione economica l'uno nei confronti
dell'altro. Si dimettono a tal fine copie degli ultimi tre anni delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra
(già doc. 10, 11 e 12) e del sig. (già doc. 13, 14 e 15). CP_1 Pt_1
b) casa coniugale: nulla disporsi in merito all'ex abitazione coniugale attualmente di proprietà
esclusiva del sig. , come da nota di trascrizione presentata in data 09/01/2018 avanti Parte_1
all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza, registro generale n. 534, registro
particolare n. 400.».
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GAZZO (PD) in data 19/06/1994.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/11/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 da in GAZZO (PD) il 19/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di GAZZO (PD) al n. 4, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3059 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
25/07/1970
e
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._2
(VI) il 10/05/1963, rappresentati e difesi dall'avvocato RISPOLI DANIELA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: «1) sostituire l'udienza di comparizione coniugi con il deposito di note scritte e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in data 19/06/1994,
trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Gazzo (PD) Anno 1994, Atto nr. 4, Parte
II, Serie A, ed ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune l'annotazione dell'emananda
sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato, alle seguenti condizioni:
a) dare atto che i coniugi non rivendicano alcunché l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio
mantenimento e che, avendo disciplinato con separato accordo i loro rapporti patrimoniali connessi,
al di là di quanto previsto in tale sede non hanno alcuna rivendicazione economica l'uno nei confronti
dell'altro. Si dimettono a tal fine copie degli ultimi tre anni delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra
(già doc. 10, 11 e 12) e del sig. (già doc. 13, 14 e 15). CP_1 Pt_1
b) casa coniugale: nulla disporsi in merito all'ex abitazione coniugale attualmente di proprietà
esclusiva del sig. , come da nota di trascrizione presentata in data 09/01/2018 avanti Parte_1
all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza, registro generale n. 534, registro
particolare n. 400.».
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in GAZZO (PD) in data 19/06/1994.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 07/11/2017 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 da in GAZZO (PD) il 19/06/1994 alle condizioni in epigrafe riportate Parte_1 da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di GAZZO (PD) al n. 4, parte II, serie A, anno 1994;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore
Dott. Edoardo Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo