Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
Il diritto dei dipendenti postali alla quota aggiuntiva di retribuzione per le festività religiose coincidenti con la domenica trova fondamento nel disposto del d.P.R. n.1029 del 1960 che ha recepito le clausole dell'Accordo interconfederale 3 dicembre 1954, obbliganti a riconoscere anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa, o in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una quota giornaliera della retribuzione per l'eventualità che una qualsiasi delle festività (civili e religiose) considerate dalla legge n.260 del 1949 e successive modifiche venga a cadere di domenica, estendendone espressamente le previsioni a tutti i dipendenti da imprese industriali, nel cui novero rientra l'Ente poste, e dichiarando inderogabili i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2007, n. 21616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21616 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA EL NI, DO UR, nella qualità di eredi di DO ON, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1914/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/07/02 - R.G.N. 1739/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/07 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per imporocedibilità del ricorso per incompletezza provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 maggio 2001 il Giudice del Tribunale di Benevento condannava la società Poste Italiane a pagare a TA EL CO e DO MA, quali eredi di DO ON, una quota giornaliera della retribuzione mensile di fatto del de cuius, oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo, per ciascuna delle festività coincise con la domenica (25/1/1994, 1/1/1995, 8/12/1996, 1/11/1998, 25/4/1999 e 15/8/1999). Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo la erroneità della interpretazione della normativa di legge specifica accolta dal primo Giudice e l'erroneo accoglimento della domanda, sia perché si trattava di festività non lavorate, sia perché il lavoratore era retribuito in misura fissa sia perché, semmai, il beneficio poteva intendersi riferito soltanto alle uniche (due) festività civili non soppresse (25 aprile e 1 maggio) e non anche alle altre religiose, sia, infine, perché la società a seguito di accordo 19/12/2000 aveva concesso il beneficio per il periodo 1994/2000 anche relativamente alle festività religiose, ai dipendenti in servizio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Le appellate si costituivano, resistendo al gravame. Con sentenza del 3 - 10 luglio 2002, l'adita Corte d'appello di Napoli accoglieva l'impugnazione, ritenendo l'inapplicabilità per le festività c.d. religiose sia della disciplina di cui alla L. n. 260 del 1949 sia dell'accordo aziendale intervenuto tra l'Azienda e le parti sociali nelle more del giudizio con il quale al personale ancora in servizio era stato riconosciuto il diritto al pagamento del beneficio richiesto.
Affermava, inoltre, che, essendo il de cuius deceduto in data 25 settembre 1998, nulla era dovuto per le festività successive a tale data (1/11/98, 25/4/99 e 15/8/99). Per la cassazione di tale pronuncia ricorre TA EL CO e DO MA con un unico motivo.
La Poste Italiane S.p.A. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, in seguito ad ordinanza di questa Corte del 19 ottobre 2006, è stata acquisita copia autentica integrale della sentenza impugnata mediante apposita richiesta alla Corte d'appello di Napoli, con conseguente procedibilità, ex art.369 c.p.c., del ricorso in esame.
Con l'unico motivo, le ricorrenti, denunciando violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, sostengono che erroneamente l'impugnata decisione ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui alla L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, la quale prevede per i retribuiti in misura fissa il pagamento della quota aggiuntiva di retribuzione solo per le festività c.d. nazionali cadute di domenica. Al contrario, nel caso in esame proseguono le ricorrenti, la disciplina applicabile è quella costituita dall'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954, reso efficace erga omnes dal D.P.R. n. 1029 del 1960, che tale quota riconosce anche alle festività religiose coincidenti con la domenica. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.
Ritiene il Collegio che, con esclusione delle festività successive al decesso del dante causa delle ricorrenti, DO ON, avvenuto in data 25 settembre 1998, sia giuridicamente corretta la tesi prospettata nel ricorso in esame, secondo cui il diritto vantato trova fondamento nel disposto del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, che ha recepito le clausole dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954 obbliganti a riconoscere anche ai lavoratori retribuiti in misura fissa, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo "pari a una quota giornaliera della retribuzione" per l'eventualità che una qualsiasi delle festività (civili e religiose) considerate dalla L. n. 260 del 1949, e successive modifiche venga a cadere di domenica estendendone espressamente le previsioni a tutti i dipendenti da imprese industriali (c.d. efficacia erga omnes) e dichiarando inderogabili i minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti.
Per effetto del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 1, convertito nella L. 29 gennaio 1994, n. 71, come modificato dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 27, l'azienda autonoma delle poste è
stata trasformata da amministrazione statale in ente pubblico economico e, successivamente (con effetto dall'I gennaio 1998) in società per azioni, conseguendone la trasformazione della natura giuridica dei rapporti di lavoro da pubblici a privati, mentre l'obbligo del nuovo ente, previsto dal citato D.L. art. 6, comma 6, di applicare ai dipendenti la pregressa disciplina non solo economica, ma anche normativa, già vigente per il rapporto di impiego statale, è venuto meno con la stipulazione del primo contratto collettivo in data 26 novembre 1994 (vedi Cass. 8 agosto 2006 n. 17938; Cass. 8 marzo 2006 n. 4974; Cass 14 febbraio 2005 n. 4735). Ne consegue che, per il successivo periodo e fino alla trasformazione in società per azioni, in difetto di specifiche diverse previsioni legislative che prevedano la ultrattività di parti della disciplina pubblicistica pur dopo la privatizzazione del rapporto, si applicano ai dipendenti postali le disposizioni vigenti per il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici e, tra esse (giusta il rinvio operato dagli artt. 2093 e 2129 c.c.), le disposizioni inderogabili che disciplinano la materia del trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese private.
A queste ultime occorre, dunque, avere riguardo, posto che la pretesa della lavoratrice ha ad oggetto una festività caduta nel corso del rapporto di lavoro con l'(allora) ente Poste italiane e successiva alla data di stipulazione del primo contratto collettivo. Come già osservato da questa Corte in numerose conformi decisioni, l'attività di impresa esercitata dagli enti pubblici economici va ricondotta alle categorie indicate nell'art. 2195 c.c., il cui comma 1, secondo la propria consolidata giurisprudenza, non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082 c.c.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto;
sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 dello stesso comma 1, costituiscono mere specificazioni motivate dalla importanza dei rispettivi settori economici - delle categorie generali delineate nei primi due punti (fra tante, Cass. 20 aprile 1995 n. 4421). Ne consegue che, ai fini di stabilire se sia o meno applicabile ai dipendenti dell'ente Poste l'Accordo interconfederale del 1954, recepito nel D.P.R. n. 1029 del 1960, la natura dell'attività economica da esso esercitate deve definirsi sulla base dei criteri fissati dai citato art. 2195 c.c.; criteri che inducono a ritenerne il carattere industriale derivandone la soggezione dei rapporti dì lavoro all'accordo in questione in quanto consistente nella realizzazione di servizi finalizzati alla costituzione di una nuova utilità (vedi, con specifico riferimento all'Ente Poste, Cass. 16 gennaio 2006 n. 735 e 27 gennaio 2006 n. 1727, nonché, in generale, Cass. 22 agosto 2003 n. 12373, 5 maggio 2001 n. 6313, 5 marzo 2001 n. 3215, 23 febbraio 2000 n. 2028, 21 maggio 1992 n. 12498). In conclusione, il ricorso deve essere accolto, ferma restando l'esclusione ab origine delle festività cadute successivamente alla data di decesso del dante causa delle ricorrenti.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei suddetti limiti. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito e, per l'effetto, la società intimata va condannata al pagamento, in favore delle ricorrenti, della quota giornaliera delle retribuzioni dovute limitatamente alle festività del 25 dicembre 1994, 1 gennaio 1995 e 8 dicembre 1996 coincidenti con la domenica, oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo cosi come richiesto nel ricorso introduttivo.
L'esito del giudizio unitamente alla mancata costituzione della parte intimata ed alla scarsa rilevanza dell'importo controverso, induce a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, Condanna la società intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, della quota giornaliera delle retribuzioni dovute limitatamente alle festività del 25 dicembre 1994, 1 gennaio 1995 e 8 dicembre 1996 coincidenti con la domenica, oltre interessi dalla maturazione del diritto al soddisfo. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007