Art. 3. 1. All' articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , le parole: "1.700 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1.913 milioni".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 .
2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 .