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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 486/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 486/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a Praia a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(c.f. ), nato il [...] a Praia a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariarosa Passarella (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 0985 806669), presso il cui studio sito in TO (CS), Email_1 Via Rosaneto 28 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 3 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, contratto in TO (CS) in data 11.05.2002 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie A anno 2002, rilevando che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Controparte_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di possedere entrambi un'autovettura e di essere economicamente autosufficienti;
- che purtroppo negli anni, a causa di divergenze caratteriali, il loro rapporto è andato via via deteriorandosi e di essere, pertanto, addivenuti alla decisione di separarsi per intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio coniugalis;
- di essersi, dunque, rivolti al Tribunale di Paola presentando ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, proc. R.G.1162/2024, che veniva disposta con omologazione delle condizioni con Decreto del 23.09.2014;
- che, pertanto, essendo la casa coniugale di proprietà del Sig. la sig.ra Parte_2 provvedeva a trasferirsi presso un appartamento condotto in locazione Parte_1 nello stesso Comune di TO, portando con sé alcuni beni mobili indicati nell'allegato del ricorso di separazione consensuale.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 23.09.2014 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1 e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi
[...] Parte_2 al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, ove sorgessero necessità personali e/o occupazionali, impegnandosi sin da ora a non frapporre alcun ostacolo al rispettivo trasferimento;
2. i genitori chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minorenne, con collocamento paritario alternato al fine di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e, per come stabilito dalla Legge 8 febbraio 2006 n.54, la potestà sarà esercitata in modo congiunto o disgiunto, cosicchè ciascun genitore sarà responsabile in toto quando il figlio è con lui;
è stabilito altresì l'impegno da parte di entrambi i genitori di educare ed istruire il minore;
3. è stabilita la facoltà per i genitori di vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni, con facoltà di poter pernottare presso la casa paterna o materna compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e concordando tra loro di volta in volta modalità, giorni e orari;
è altresì stabilita la facoltà, per i genitori di tenere con sé il figlio a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, previo consenso del minore e senza alcuna coartazione, d'accordo con l'altro coniuge fermo ogni altro e diverso accordo che, concordemente, i genitori vorranno adottare di volta in volta per il futuro;
4. i pranzi e le cene delle festività natalizie, come quelle pasquali verranno consumati dai due ex coniugi con il minore in modo alternato, pertanto il padre e la madre potranno condurre con sé il figlio presso i propri parenti al mattino o al pomeriggio, accordandosi di volta in volta;
qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà in modo alternato la Vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro, così come nella vigilia di Capodanno e il primo dell'anno, Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; per le vacanze estive è stabilito lo stesso criterio in favore del minore, che potrà trascorrere metà giornata con entrambi i genitori in maniera alternata, previo concordato accordo tra gli stessi, nel rispetto delle disponibilità di ciascuno di loro;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore nel periodo in cui lo stesso soggiorna presso la propria abitazione;
6. Le spese riguardanti abbigliamento, calzature e accessori saranno a carico del sig.
[...]
che concorderà con la Sig.ra gli acquisti necessari al minore;
Parte_2 Parte_1
7. le spese straordinarie, previamente concordate, (rispettivamente mediche non mutuabili, scolastiche, per vacanze, ecc.) saranno unicamente a carico del Sig. ; Parte_2
8. le spese straordinarie, preventivamente concordate (rispettivamente ludiche e per sport) saranno a carico al 50% di entrambi i genitori;
9. entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non frapporre alcuna limitazione ad un eventuale rilascio dei documenti di espatrio dettato da motivi personali e/o occupazionali e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio rispettivo passaporto;
10. infine, è stabilito che l'interesse del figlio minore dovrà prevalere sull'interesse personale di ciascun genitore, pertanto, ognuno si impegna a tenere un comportamento che non sia ostativo e che non abbia come scopo principale quello di ostacolare i rapporti genitore-figlio né di screditare e/o delegittimare il genitore agli occhi del minore né con parole né con comportamenti;
i coniugi si impegnano altresì affinché lo stesso comportamento, teso a non screditare il rapporto genitore -figlio sia tenuto anche dalle rispettive famiglie (nonni).
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 486/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di comunione dei beni, in TO Parte_1 Parte_2 (CS) in data 11.05.2002 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie A anno 2002;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di TO (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 486/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a Praia a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], e
(c.f. ), nato il [...] a Praia a [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariarosa Passarella (c.f. – PEC C.F._3
- FAX 0985 806669), presso il cui studio sito in TO (CS), Email_1 Via Rosaneto 28 sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 3 maggio 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, contratto in TO (CS) in data 11.05.2002 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie A anno 2002, rilevando che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio . Controparte_1
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- di possedere entrambi un'autovettura e di essere economicamente autosufficienti;
- che purtroppo negli anni, a causa di divergenze caratteriali, il loro rapporto è andato via via deteriorandosi e di essere, pertanto, addivenuti alla decisione di separarsi per intollerabilità della convivenza e il venir meno dell'affectio coniugalis;
- di essersi, dunque, rivolti al Tribunale di Paola presentando ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, proc. R.G.1162/2024, che veniva disposta con omologazione delle condizioni con Decreto del 23.09.2014;
- che, pertanto, essendo la casa coniugale di proprietà del Sig. la sig.ra Parte_2 provvedeva a trasferirsi presso un appartamento condotto in locazione Parte_1 nello stesso Comune di TO, portando con sé alcuni beni mobili indicati nell'allegato del ricorso di separazione consensuale.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 23.09.2014 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1 e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi
[...] Parte_2 al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, ove sorgessero necessità personali e/o occupazionali, impegnandosi sin da ora a non frapporre alcun ostacolo al rispettivo trasferimento;
2. i genitori chiedono che sia disposto l'affido condiviso del figlio minorenne, con collocamento paritario alternato al fine di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” e, per come stabilito dalla Legge 8 febbraio 2006 n.54, la potestà sarà esercitata in modo congiunto o disgiunto, cosicchè ciascun genitore sarà responsabile in toto quando il figlio è con lui;
è stabilito altresì l'impegno da parte di entrambi i genitori di educare ed istruire il minore;
3. è stabilita la facoltà per i genitori di vedere e tenere con sé il figlio tutti i giorni, con facoltà di poter pernottare presso la casa paterna o materna compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e concordando tra loro di volta in volta modalità, giorni e orari;
è altresì stabilita la facoltà, per i genitori di tenere con sé il figlio a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, previo consenso del minore e senza alcuna coartazione, d'accordo con l'altro coniuge fermo ogni altro e diverso accordo che, concordemente, i genitori vorranno adottare di volta in volta per il futuro;
4. i pranzi e le cene delle festività natalizie, come quelle pasquali verranno consumati dai due ex coniugi con il minore in modo alternato, pertanto il padre e la madre potranno condurre con sé il figlio presso i propri parenti al mattino o al pomeriggio, accordandosi di volta in volta;
qualora ciò non fosse possibile, il minore trascorrerà in modo alternato la Vigilia di Natale con uno dei genitori e il giorno di Natale con l'altro, così come nella vigilia di Capodanno e il primo dell'anno, Pasqua e il Lunedi dell'Angelo; per le vacanze estive è stabilito lo stesso criterio in favore del minore, che potrà trascorrere metà giornata con entrambi i genitori in maniera alternata, previo concordato accordo tra gli stessi, nel rispetto delle disponibilità di ciascuno di loro;
5. ciascun genitore provvederà al mantenimento del minore nel periodo in cui lo stesso soggiorna presso la propria abitazione;
6. Le spese riguardanti abbigliamento, calzature e accessori saranno a carico del sig.
[...]
che concorderà con la Sig.ra gli acquisti necessari al minore;
Parte_2 Parte_1
7. le spese straordinarie, previamente concordate, (rispettivamente mediche non mutuabili, scolastiche, per vacanze, ecc.) saranno unicamente a carico del Sig. ; Parte_2
8. le spese straordinarie, preventivamente concordate (rispettivamente ludiche e per sport) saranno a carico al 50% di entrambi i genitori;
9. entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a non frapporre alcuna limitazione ad un eventuale rilascio dei documenti di espatrio dettato da motivi personali e/o occupazionali e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio rispettivo passaporto;
10. infine, è stabilito che l'interesse del figlio minore dovrà prevalere sull'interesse personale di ciascun genitore, pertanto, ognuno si impegna a tenere un comportamento che non sia ostativo e che non abbia come scopo principale quello di ostacolare i rapporti genitore-figlio né di screditare e/o delegittimare il genitore agli occhi del minore né con parole né con comportamenti;
i coniugi si impegnano altresì affinché lo stesso comportamento, teso a non screditare il rapporto genitore -figlio sia tenuto anche dalle rispettive famiglie (nonni).
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 486/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in regime di comunione dei beni, in TO Parte_1 Parte_2 (CS) in data 11.05.2002 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 3, parte II serie A anno 2002;
- omologa le condizioni relative al figlio e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di TO (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di TO (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo