Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 02/03/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 24/2026 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa AL ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 62990 del registro di segreteria proposto da
-, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’avv. Marco Picchi, presso il cui studio, sito in Grosseto, Viale Ombrone n. 44, PEC marcopicchi@pec.ordineavvocatigrosseto.com,
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it
resistente
nonché
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
resistente contumace
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 26 febbraio 2026 l’avv. Valentina Orlandi in sostituzione dell’avv. Picchi per la ricorrente e l’avv. Micheli per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 3 aprile 2023, la ricorrente ha riferito di avere prestato servizio, in qualità di collaboratrice scolastica, dal primo settembre 2016 al 15 giugno 2022 presso l’istituto statale d’istruzione superiore “R. del Rosso – G. da Verrazzano” di Porto S. Stefano e di essere stata dichiarata non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente dell’amministrazione pubblica a seguito della visita medica collegiale del 30 maggio 2022 da parte della Commissione Medica di Verifica di Firenze. Con decreto del 15 giugno 2022 il Dirigente scolastico aveva, pertanto, disposto la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità psicofisica assoluta al servizio a decorrere dal 16 giugno 2022. La ricorrente, sostenendo sulla base della documentazione medica prodotta di essere affetta da inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo di “accertare e dichiarare che la sig.ra AL - è affetta da inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa e che pertanto la stessa ha diritto a conseguire la pensione di inabilità di cui all’art.2, comma 12, L.335/95. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A seguito dell’ordinanza n. 60 del 2023, con cui questa Sezione giurisdizionale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, si è costituito in giudizio l’istituto previdenziale il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda giudiziale sia per la mancanza della previa domanda amministrativa, sia per la mancata impugnazione del provvedimento adottato dall’Istituto. Nel merito, il convenuto ha dedotto l’infondatezza del ricorso per carenza dei requisiti sia contributivi che sanitari richiesti dalla normativa per il riconoscimento del diritto azionato ed ha, infine, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all’accertamento delle patologie esposte, non avendo l’istituto la possibilità di sindacare l’accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica.
A seguito dell’ordinanza emessa all’udienza del 19 aprile 2024, la ricorrente, in data 22 aprile 2024, ha depositato l’istanza, presentata presso l’Ufficio in cui prestava servizio, del 14 gennaio 2022, con la quale aveva richiesto il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995.
Successivamente, con note difensive depositate il 4 giugno 2024, l’INPS, prendendo atto del deposito della domanda della ricorrente del 14 gennaio 2022, ha rinunciato all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa, confermando, invece, la medesima eccezione per mancanza di impugnazione del provvedimento adottato dall’istituto. La ricorrente, con note difensive depositate il 6 giugno 2024, ha dedotto l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte e, producendo un estratto contributivo riportante tutte le attività lavorative svolte, ha rimarcato la sussistenza del requisito contributivo, evidenziando come, anche senza considerare le attività lavorative pregresse, il rapporto lavorativo con l’istituto di istruzione superiore “R. del Rosso – G. da Verrazzano” di Porto S. Stefano sarebbe sufficiente alla maturazione del predetto requisito, essendosi protratto per 5 anni e 9 mesi.
Con sentenza non definitiva n. 68 del 2024, la Sezione giurisdizionale, superando le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’istituto convenuto, ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalla ricorrente. Inoltre, con ordinanza n. 28 del 2024 ha conferito al Collegio medico legale presso la Corte dei conti l’incarico di fornire un parere medico legale sulle condizioni di salute della ricorrente.
A seguito del differimento da parte del Collegio medico legale dell’inizio delle operazioni peritali, la relazione definitiva è stata, infine, depositata in data 2 dicembre 2025.
All’odierna udienza, l’avv. Orlandi, alla luce del parere medico legale, ha chiesto l’accoglimento integrale del ricorso con vittoria di spese. L’avv. Micheli, prendendo atto del parere, ha richiamato le conclusioni già formulate nella propria comparsa.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell’art. 167, c.1, c.g.c..
DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dalla ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene ritualmente evocato mediante PEC datata 11 maggio 2023 (cfr. fasc. telematico), non si è costituito in giudizio.
Quanto alla posizione dell’INPS, a fronte delle contestazioni sollevate, deve confermarsi la sussistenza della piena legittimazione passiva dell’istituto nel presente giudizio, non rilevando a tal fine le argomentazioni svolte dalla difesa circa la cogenza per l’istituto stesso degli accertamenti medico legali compiuti dalla Commissione medica di verifica.
Con riferimento al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 2 co. 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 “con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge”.
In attuazione di tale disposizione il Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 1997 specifica all’art. 2 che i requisiti per l’ottenimento della pensione di inabilità sono:
l’anzianità contributiva di almeno cinque anni (di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità);
la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;
il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente alla predetta infermità.
Nel caso in giudizio ricorrono tutti e tre i requisiti previsti dalla legge.
In primo luogo, la ricorrente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro aveva maturato l’anzianità prescritta e, dunque, era in possesso del requisito contributivo richiesto dall’art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che la stessa è stata nominata nel ruolo di collaboratrice scolastica con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre 2016 (cfr. doc. 2 all. ricorso introduttivo) e che ha svolto attività lavorativa retribuita, seppure discontinua, sin dal 1997 (cfr. estratto conto previdenziale depositato con note autorizzate del 6 aprile 2024).
In secondo luogo, la ricorrente è cessata dal servizio a causa della diagnosi di “esiti di intervento nch con lobectomia temporale sinistra per crisi epilettiche farmacoresistenti con attuali disturbi mnesico attentivi e pluriterapia anticomiziale” (cfr. verbale Commissione medica con verbale del 30 maggio 2022 prodotto al doc. 1 ricorso). Sulla base di tale accertamento medico, il Dirigente scolastico, con decreto n. 6417 del 15 giugno 2022, ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 2 ricorso), che, pertanto, è cessato per infermità non dipendenti da causa di servizio. Tali infermità, come meglio verrà evidenziato in seguito, erano tali da determinare non soltanto l’inidoneità al servizio presso la pubblica amministrazione, ma la più grave inidoneità a qualunque attività lavorativa, non essendo ravvisabile, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, alcuna capacità lavorativa residua in capo alla ricorrente.
Come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la ratio del beneficio previdenziale previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 “è garantire tutela al dipendente pubblico che a seguito di grave patologia - causa della cessazione dal servizio, ma non dipendente da quest’ultimo - non sia in grado di svolgere alcuna ulteriore attività lavorativa da cui trarre guadagno, senza essere sottoposto a particolari mansioni usuranti, secondo l’orientamento seguito in materia dalla giurisprudenza della Corre di cassazione e contabile” (Sez. App. Sicilia n. 10/2025).
Al fine di valutare la sussistenza di tale requisito è stata, pertanto, disposta una consulenza tecnica d’ufficio affidata al Collegio medico legale, che ha depositato la propria relazione definitiva in data 2 dicembre 2025. In tale relazione il CTU ha concluso che “all’atto della cessazione dal servizio, la ricorrente si trovava, a causa delle infermità indicate al presente GIUDIZIO DIAGNOSTICO e negli atti ricorsuali, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (cfr. relazione CTU pag. 10).
In particolare, il Collegio medico legale ha sottolineato come, nonostante la ricorrente sia apparsa in occasione della visita della Commissione di verifica di Firenze, “sufficientemente lucida (tanto da rispondere alle domande della Commissione)”, la “pluriterapia” assunta, consistente in carbamazepina, clobazepam, brivaracetam, perampanel con aggiunta di fycompa 10 mg la sera, tegretol, nubivreo e venfalaxina, fosse tale da determinare importanti effetti collaterali, peraltro riferiti della stessa - e riportati anche nelle varie certificazioni specialistiche allegate (cfr. relazione CTU pag. 8 e 9). Il CTU ha ritenuto, pertanto, che “proprio i richiamati effetti collaterali (l’apatia, l’anedonia, i deficit mnesici) presenti all’epoca della risoluzione del rapporto di lavoro della - abbiano comportato le importanti limitazioni oggettivabili sulla stessa, allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa come nella vita di relazione, conducendo la paziente ad una condizione di ritiro sociale ed isolamento tali da non potersi prospettare capacità mansionale esprimibile, in qualsiasi campo la si voglia pretendere, fermo restando il pieno soddisfacimento della dignità della persona” (cfr. relazione CTU pag. 9).
Sulla base della documentazione medica in atti, pertanto, la relazione ha evidenziato “non solo un cronologico e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente anteriore alla verifica medico legale, ma anche un declino psico-fisico globale della stessa che mal si conciliò all’epoca e mal si concilia con una qualsiasi attività lavorativa confacente le proprie caratteristiche mansionali e non usurante nel lungo periodo” (cfr. relazione CTU pag. 8 e 9).
Alla luce di tali considerazioni, non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il Collegio medico legale, il quale ha operato nel contraddittorio con le parti, le quali, peraltro, non hanno fatto pervenire osservazioni critiche sulla bozza di relazione, e ha illustrato in modo logico e circostanziato le ragioni che, sulla base della documentazione medica in atti, supportano tale esito.
Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione d’inabilità calcolata in conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 dalla data del 16 giugno 2022, data di decorrenza della cessazione del rapporto di servizio. Infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.M. n. 187/1997, “la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Poiché la ricorrente ha documentato di avere presentato la domanda di pensione di inabilità prima della risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico deve farsi decorrere è dalla data di cessazione dell’attività lavorativa.
Sulle somme così spettanti occorre riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l’indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Le spese di lite dell’intero giudizio, per quanto riguarda i rapporti con l’INPS, seguono la soccombenza, e, nell’importo liquidato in dispositivo, vanno corrisposte in favore del legale della ricorrente, dichiaratosi antistatario, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze, che è rimasto contumace.
P.Q.M.
Sul ricorso iscritto al n. 62990 del registro di Segreteria, proposto da AL - nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione d’inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro come in parte motiva, condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 1.400,00 oltre accessori come per legge, dichiara compensate le spese di lite nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, 26 febbraio 2026.
Il Giudice Unico
AL ZA
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 02/03/2026 Il Funzionario
IE TO
F.to digitalmente Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.
Il Giudice Unico
AL ZA
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della ricorrente.
Firenze, 02/03/2026 Il Funzionario
IE TO
F.to digitalmente