Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RE LICA TAINA P
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 2325/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Consigliere Dott. Enrico Schiavon
Consigliere Dott. Elena Garbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione da
Codice Fiscale 1 1), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (c.f.:
Renato Bertelle, con domicilio eletto presso il suo studio come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
(c.f.:Parte 2 Codice Fiscale 2 1), rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandra Visonà e dall'avv. Barbara A. Nardon, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2016/2023 emessa il 20/10/23 dal Tribunale di
Vicenza (Giudice: dott.ssa Stefania Caparello).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) nel rito sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Vicenza n.
2016/2023 pronunciata il 20.10.2023 e pubblicata il 24.10.2023,
2) nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, respingersi le domande tutte avanzate dalla sig.ra Parte 2 nella causa di primo grado per essere infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, per i motivi di impugnazione sopra esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è ad essa dovuto dal sig. Parte 1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto e delle spese di CTU."
Per parte appellata
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
Contrariis Reiectis,
Dichiarare inammissibile ex art. 342 e/o ex art. 348bis c.p.c. e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_1 avverso la sentenza n. 2016/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 24/10/2023 nel procedimento di primo grado n. 5253/2020 R.G., e conseguentemente confermare la condanna, di cui alla Sentenza impugnata, di Parte 1 a corrispondere a Pt 2
[...] Euro 44.819,40, ovvero la somma maggiore o minore che sarà accertata dalla adita
Corte d'Appello, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via Istruttoria:
Laddove ritenuto necessario ai fini della decisione, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti da Parte 2 nelle memorie ex art. 183, VI co, n. 2 e 3, c.p.c., e nella nota di integrazione atto dep il 15.03.2021, del procedimento di primo grado allo stato non accolte dal Giudice di primo grado. In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse, sia per il primo grado, che per l'appello."
Ragioni della decisione conveniva in giudizio, Parte 2Con atto di citazione notificato in data 11/9/2020,
avanti il Tribunale di Vicenza, Parte 1 con il quale affermava di aver avuto una lunga '
convivenza sfociata nel matrimonio contratto il 27/6/2013, chiedendo che, previo RE LICA TARNA P
accertamento del proprio diritto alla restituzione ex art. 2033 cc della somma di € 56.482,94, versata per la ristrutturazione dell'immobile sito in Valdagno, via San Rocco 76, in proprietà esclusiva del convenuto, quest'ultimo venisse condannato al pagamento dell'importo, oltre interessi e rivalutazione. In subordine, chiedeva la restituzione della somma ai sensi dell'art. 1150 c.c., o in via ulteriormente subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio Parte 1 chiedendo il rigetto della pretesa attorea, con vittoria '
di spese, per avere a sua volta maturato dei controcrediti nei confronti della T_ .
Disposta ed espletata consulenza tecnica, assunte le prove testimoniali, con sentenza n.
2016/2023 emessa il 20/10/2023 il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda, condannando Parte 1 al pagamento della somma di €
44.819,40, oltre interessi ed oltre alle spese di lite e per la consulenza tecnica.
Parte 1 proponeva tempestivo Con atto di citazione notificato in data 20/12/2023,
appello, mentre Parte 2 regolarmente costituita, resisteva al gravame.
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, venivano assegnati i termini per il deposito di note conclusionali ex art. 352 c.p.c. e fissata udienza per il 18/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale la Corte pronunciava la sentenza che segue.
***
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha inquadrato la domanda della Pt 2 nell'ambito di cui all'art. 2041 cc e ha ritenuto che ne sussistessero i presupposti quale unico rimedio per recupero di esborsi ultronei ed esorbitanti rispetto alle esigenze di carattere familiare, tenuto conto delle deposizioni testimoniali, del reddito dell'attrice e del carattere personale delle risorse a cui la stessa aveva attinto per la ristrutturazione dell'immobile del
Pt 1 . Considerato che la Pt 2 aveva sempre contribuito ai bisogni della famiglia e che la ristrutturazione era terminata a ridosso della separazione tra i coniugi, il primo giudice ha ritenuto provato l'ingiustificato arricchimento del Pt 1 in rapporto all'incremento di valore dell'immobile, accertato dal CT in € 89.638,75, e ha, pertanto condannato il Pt 1 al pagamento a favore della Pt 2 della metà, ossia € 44.819,40, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. BBLICA ITALIA
Avverso la sentenza, Parte 1 ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione dell'ex coniuge, evidenziando più aspetti.
Parte 2 ha resistito chiedendo la conferma della sentenza.
***
Con un unico ed articolato motivo di appello, Parte 1 chiede la riforma della sentenza impugnata sostenendo che il primo giudice abbia erroneamente ritenuto fondata la domanda ex art. 2041 cc sulla base di circostanze irrilevanti. In particolare, le doglianze riguardano i seguenti passaggi motivazionali:
circa la provenienza personale delle risorse di Parte 2 . Secondo il Pt 1 '
in relazione alla proporzionalità dell'apporto economico della Pt 2 all'interno del matrimonio, non poteva avere valenza giuridica alcuna il fatto che le somme facessero parte dei suoi beni personali o provenissero dal TFR o dai suoi risparmi, mancando qualsiasi riferimento alle difficoltà di ottenimento delle somme pretese in restituzione;
circa la correlazione tra il versamento e la separazione. Secondo l'appellante, il progetto di ristrutturazione prescindeva dalla durata più o meno lunga del matrimonio, circostanza da cui non poteva dipendere l'obbligo della restituzione;
'circa la asserita relazione extraconiugale, questa, secondo il Pt 1 non aveva alcuna attinenza con l'oggetto della causa, trattandosi peraltro di circostanza smentita dalla separazione consensuale sottoscritta dai coniugi;
circa il rapporto tra il contributo versato per la ristrutturazione ed il reddito della
Pt 2 Secondo il Pt 1 , non erano ripetibili le attribuzioni economiche eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune e non poteva esserne valutata l'eccessività, trattandosi di doveri discendenti dal matrimonio.
Ciò premesso, va rilevato che l'appellante non ha impugnato la sentenza nella parte riguardante l'affermazione secondo cui la Pt 2 aveva impiegato beni personali (TFR e fondo pensione) nella ristrutturazione della casa del Pt 1 oltre ad aver contribuito agli oneri derivanti dal matrimonio mettendo a disposizione comune il proprio reddito mensile di
€ 1.200,00, così come lui stesso sostiene di aver fatto;
né si duole del fatto che l'ammontare A BILICA STAR
della spesa sostenuta dalla Pt 2 per la ristrutturazione della sua casa corrispondesse a quanto accertato dal CT (€ 44.819,00 x 2).
Ciò premesso, l'appello non può essere accolto.
Il primo giudice ha correttamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell'art. 2041 cc, quale rimedio di carattere residuale per il depauperamento della T_ , corrispondente all'arricchimento del Pt 1 per la ristrutturazione della casa di questi, risultando eccessiva la misura della contribuzione della Pt 2 rispetto ad una equa e reciproca distribuzione degli obblighi derivanti dal matrimonio.
Infatti, certamente il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia ex art. 143 cc, dovere inteso in senso solidaristico nell'interesse della famiglia, non ha una misura minima, ma ne deve pur sempre essere valutata l'adeguatezza in base al criterio di proporzionalità delle sostanze di ciascun coniuge e della rispettiva capacità di lavoro, con la logica conseguenza che la contribuzione che si collochi oltre la soglia della adeguatezza e proporzionalità può porre una questione di restituzione dell'eccedenza qualora intervenga la cessazione della comunione di vita dei coniugi, soprattutto se detta eccedenza è stata rivolta ad esclusivo vantaggio di un coniuge (
Nel caso di specie, l'impegno economico, sostenuto dalla Pt 2 nel periodo 2014-2015 per la ristrutturazione della casa del marito, si è aggiunto alla ordinaria contribuzione ad sustinenda onera matrimonii, in previsione del fatto che quell'immobile sarebbe stato adibito a casa coniugale.
Con la separazione dei coniugi nel 2016, ossia, a brevissima distanza da quegli esborsi, quello sforzo economico si è rivelato indebito in quanto, naufragato il progetto comune di destinare la casa ad abitazione coniugale, l'investimento della T_ era risultato essere ad esclusivo vantaggio del marito. Né può negarsi l'incidenza della durata del matrimonio sulla valutazione della adeguatezza e proporzionalità della contribuzione, posto che il venir meno della comunione quasi in contestualità del completamento della ristrutturazione rende evidente l'ingiustificato beneficio del proprietario dell'immobile.
Del resto, è pur vero che non può esserci locupletazione di un soggetto a danno dell'altro nell'ambito di un contratto o di altro rapporto, tuttavia, quando il contratto o l'altro rapporto perde la propria efficacia obbligatoria, viene meno anche la causa della dazione. In particolare, RE A P LICA ITAR
se è vero che il dovere di contribuzione della famiglia riguarda i bisogni di quel nucleo e non quelli personali ed esclusivi di un coniuge, in caso di cessazione della comunione di vita, quelle elargizioni strettamente legate alla realizzazione del progetto comune (ed eccedenti l'ordinaria contribuzione) divengono ingiustificate con il venir meno di quel progetto (arg.
Cass. 5385/23).
E, nel caso di specie, la richiesta di restituzione della somma impiegata nella ristrutturazione dell'immobile è stata pacificamente proposta dopo la separazione tra i coniugi, avvenuta nel
2016, ossia quando era venuta meno la ragione giustificatrice degli esborsi.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza n. 2016 emessa il 20/10/2023 dal Tribunale di Vicenza.
secondo la regola dellaLe spese del presente grado vanno poste a carico di Parte 1 soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (scaglione € 26.001- € 52.000) e delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2016 emessa il
20/10/2023 dal Tribunale di Vicenza;
2. condanna Parte 1 alla rifusione a favore di Parte 2 delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Parte 1
Venezia, 19/3/25
Il Presidente
Caterina Passarelli VBLICA STA