Art. 12. Procedimento disciplinare.
Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti o procedimento disciplinare, che puo' essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.
Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinche' possa presentare le sue giustificazioni.
Nel giorno fissato il Direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Gli iscritti che si rendono colpevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti o procedimento disciplinare, che puo' essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.
Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinche' possa presentare le sue giustificazioni.
Nel giorno fissato il Direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, ne' giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.