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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 944/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3023/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, nato in [...] il Data nascita_1 ( CF_Ricorrente_1) e res.te in
Palermo Indirizzo_1, rappresentato e difeso jure proprio e presso il suo studio in Palermo
Indirzzo_2 impugna l' intimazione di pagamento n. 29620249016556791/000, notificata il 23\04\24,
“…per il pagamento delle cartelle n.29620110034641300/000 per € 478,54 e n. 29620190007108906/000 per € 903,46”
Conviene in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Palermo Indirizzo_3
2. Comune di Palermo – Settore Servizi Tributari Servizio Tarsu/Tari, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo Indirizzo_4
Motivi di ricorso
Espone quanto segue (testuale) “…La convenuta agente della riscossione, ha notificato l'opposta intimazione (v. all. 1), riguardante, fra le altre nella appropriata sede altresì opposte, le due cartelle di pagamento in epigrafe per cui è ricorso, per come ivi indicato, atte al pagamento della Tarsu, avuto rispettivamente riguardo agli anni di imposta 2005/2006 e 2012. Orbene, l'atto opposto si appalesa oltremodo illegittimo ed iniquo, con riferimento alle predette imposizioni tributarie, poiché privo del suo indefettibile presupposto a procedere. Occorre innanzitutto rilevare l'avvenuto pagamento della Tarsu, anno di imposta 2012 e per come si comprova in allegato, di cui alla ulteriore cartella in intimazione, recante n.29620130003576632/000, questa essendo l'unica partita dovuta (v. all. 2 – ricevuta pagamento). Va detto in proposito, che tale tributo è stato oggetto di lungo contenzioso, esauritosi nel 2023 con la sentenza del 11\04\23 n. 3409/23 in uno alla definitiva conferma della predetta cartella (v. all.ti 3 – estratto cartella e nota comune di Palermo). Ciò posto, avuto riguardo alla citata cartella n.29620110034641300, il relativo tributo Taru per gli anni 2005/06, è stato regolarmente da lungo tempo evaso dal ricorrente, nonostante da controparti a tutt'oggi inopinatamente intimato. Tanto, si documenta in uno al presente atto, giuste le rispettive ricevute di pagamento, a mezzo gli appositi bollettini postali all'uopo in cartella prescritti (v. all. 4 – 2 ricevute pagamento). Per quanto concerne, poi, l'ulteriore cartella qui opposta n. 29620190007108906, valga in primo luogo rilevare la relativa omessa regolare notifica, poiché la stessa mai giunta a legale conoscenza del destinatario, von conseguente maturarsi del prescritto termine legale di decadenza e prescrizione della relativa Tarsu, anche stavolta espressamente riferita nonché riguardante il medesimo di imposta 2012, di cui alla già citata e prodotta cartella n.29620130003576632, con pronuncia definitiva oggi cristallizzatasi ed evasa. A tale ultimo proposito – senza recesso alcuno da quanto sopra eccepito - non può altresì sottacersi l'illegittima duplicazione del ruolo per la medesima imposta/Tarsu 2012, peraltro ad oggi versata, ad ulteriore vizio dell'opposta esecuzione. Appare infatti evidente, nelle more del contenzioso Tarsu 2012, celebratosi e concluso nel 2023, per di più con sentenza definitiva, l'illecita emissione nel 2019, della ulteriore cartella in intimazione, per il medesima imposizione tributaria. Il tutto, a palese vizio di invalidità nonché ad inficiare l'opposto iter di riscossione”.
CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI PALERMO Il Comune di Palermo afferma, contrariamente a quanto esposto in ricorso, che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato tre cartelle:
- cartella n. 29620110034641300000, notificata in data 15.09.201, dell'importo complessivo di € 478,54, relativa a TARSU, per gli anni 2005 e 2006;
- cartella n. 29620130003576632000, notificata in data 06.06.2013, dell'importo complessivo di
€343,13, relativa a TARSU, per l'anno 2012;
- cartella n. 29620190007108906000, notificata in data 26.03.2019, dell'importo di € 903,46, relativa a
TARSU, per l'anno 2012.
Oppone il proprio difetto di legittimazione passiva. Comunque nel merito, , così come previsto dalla normativa vigente, ha provveduto nei termini di legge alla formazione e alla consegna dei relativi ruoli TARSU all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che poi ha provveduto ad emettere e notificare le relative cartelle di pagamento.
- Con riguardo alla cartella n. 29620190007108906000 rileva che la stessa è stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento n. 4473/2017 notificato in data 21.12.2017 (ALL.A), relativo ad una omessa denuncia del tributo, in ordine all'immobile di proprietà del ricorrente, sito in
Indirizzo_5 esteso mq 131, destinazione d'uso “utenza domestica”, identificato catastalmente al Dati catastali_1. Controparte eccepisce la duplicazione del tributo poiché ritiene che sia già stato richiesto nella cartella n. 29620130003576632000. Tale eccezione è del tutto infondata poiché il tributo recato nella predetta cartella, si riferisce all'immobile sito in
Indirizzo_6, esteso mq 107, destinazione d'uso “utenza domestica”, identificato catastalmente al Dati catastali_21. Detto immobile risulta occupato dal ricorrente dal 01.08.2002 al 21.02.2019, come si dimostra con visura anagrafica che si allega agli atti (ALL. B).
Trattandosi quindi di due differenti immobili, nessuna duplicazione si ravvisa nel tributo richiesto per l'anno
2012. Parte ricorrente inoltre rileva che in ogni caso il credito Tarsu 2012, sotteso nella cartella n.
29620190007108906000 e richiesto con l'intimazione impugnata risulta non più esigibile in quanto azionato oltre i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla disciplina e dalla prassi giuridica di riferimento.
Orbene, anche tale doglianza è priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.
In particolare, si rileva che come predetto la notifica dell'avviso prodromico n. 4473/2017, di cui all'allegato
A, è avvenuta entro i termini di legge previsti, ovvero entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 secondo cui “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
Relativamente alla cartella n. 29620110034641300000 afferma che il ricorrente ha dimostrato il pagamento ma rileva anche che non può contraddire sul punto, trattandosi di pagamenti effettuati direttamente all'Agente della Riscossione unico soggetto tenuto a rispondere sulla legittimità degli importi recati nell'atto impugnato.
CONTRODEDUZIONI ADER
1. In via preliminare eccepisce l'nammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e l'iscrizione a ruolo.
L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all' atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate_ entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua/loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte - a pena di preclusione
- entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
2. In via principale rileva la mancanza di legittimazione passiva.
3. Decadenza/Prescrizione. Fa riferimento alla SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE, IN VIRTU'
DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020). produce la documentazione rlativa alla notifixca delle cartelle.
Sulla lamentata carenza dell'Intimazione di pagamento, si evidenzia, anzitutto, che è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze". Nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Senza alcuna rinuncia a quanto indicato nei superiori punti, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che i termini prescrizionali sono stati interrotti dalla notifica delle cartelle di pagamento e dai successivi atti interruttivi quali: intimazioni di pagamento, preavviso di fermo di beni mobili registrati, comunicazione preventiva di ipoteca, istanze di rateazione, pagamenti etc. (cfr. allegati). Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, tutte le cartelle in questione risultavano essere non perente al momento della notifica dell'atto oggi opposto.
In udienza la parte ricorrente eccepiva:
I. L'illegittimità delle somme richieste recate nella cartella n. 29620110034641300000 per intervenuto pagamento;
II. L'illegittimità della cartella n. 29620190007108906000 per mancata notifica della stessa, nonchè la prescrizione del tributo e la duplicazione anno 2012 poichè già richiesto nella cartella n.
29620130003576632000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si osserva che l'intimazione consta di 6 cartelle esattoriali e la parte ricorrente prospetta motivi di ricorso limitatamente alle cartelle n.29620110034641300/000 per € 478,54 e n.
29620190007108906/000 per € 903,46” ( di cui ai nn. 1 e 6 dell'elenco):
1. LA 29620110034641300000 15/09/2011 478,54
2. LA 29620120001060692000 02/03/2012 426,27
3. LA 29620130003576632000 06/06/2013 343,13 4. LA 29620160008130543000 18/08/2016 105,54
5. LA 29620180036122087000 04/07/2018 17,75
6. LA 29620190007108906000 26/03/2019 903,46
Pertanto le sole cartelle impugnate per le quali può essere ammesso il contraddittorio sono quelle di cui appresso:
1. LA 29620110034641300000 15/09/2011 478,54
2. LA 29620190007108906000 26/03/2019 903,46
Sulla posizione del Comune di Palermo
L'intimazione opposta è un atto della riscossione emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50, co. 2, DPR 602/1973.
Il Comune non ha emesso l'atto impugnato, né vengono contestati aspetti della formazione del ruolo, ma esclusivamente la procedura esattiva. Pertanto è estraneo alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione, in quanto non si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge
156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella. Pertanto, il Comune difetta di legittimazione passiva ed è soggetto estraneo al rapporto processuale. Tra l'altro le controdeduzioni risultano in gran parte inconferenti in quanto fanno riferimento a vicende processuali attinenti a cartelle non impugnate con il ricorso oggetto di giudizio
Lo stesso va pertanto estromesso.
2. Sulla inammissibilità delle censure relative alle cartelle presupposte
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che le cartelle:
1. sono state regolarmente notificate,
2. non sono state impugnate entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992.
sono stati emessi e notificati diversi atti interruttivi della prescrione
Le cartelle non tempestivamente impugnate divengono definitive e non possono più essere oggetto di contestazione, neppure indirettamente tramite l'impugnazione dell'intimazione, salvo il caso di mancata notifica ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, ipotesi insussistente nel caso in esame.
Ne consegue che tutte le doglianze afferenti il merito del tributo o la legittimità delle cartelle non possono essere esaminate
3. Sulla irrilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente
Il ricorrente ha depositato ricevute di pagamento, estratti e atti inerenti ad altre posizioni TARSU/TARI, sostenendo che tali documenti dimostrerebbero l'estinzione o l'inesistenza delle pretese oggetto dell'intimazione. In particolare, inconferente con il petitum è la nota163511 del 12.12.23 del Comune che fa riferimento al da altri carichi tributari ( Cartella 29620120015997005000) non impugnati.
La documentazione prodotta dal ricorrente non è in alcun modo riferibile alle due cartelle impugnate (n.
29620110034641300 e n. 29620190007108906).
Gli atti depositati riguardano infatti:
- differenti numeri di cartella,-
- diversi anni d'imposta,
- pagamenti relativi a posizioni estranee al presente giudizio.
Tra l'altro alla cartella n. 29620110034641300 -allegata parzialmente dal ricorrente - di € 1457,88, la parte ricorrente ha allegato due bollettini non riconducibili alla stessa e di importo di gram lunga inferiore.
Essi sono pertanto privi di qualunque rilevanza, non essendo idonei a dimostrare né il pagamento né
l'estinzione delle obbligazioni portate dalle due cartelle richiamate nell'intimazione. L'irrilevanza della documentazione versata in atti, unita alla definitività delle cartelle, rafforza ulteriormente la reiezione nel ricorso. Pertanto le controdeduzioni del Comune,al riguardo, sono del tutto fuorvianti
4. Sulla legittimità dell'intimazione impugnata
L'intimazione contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 50, co. 2, DPR 602/1973 ed è atto meramente sollecitatorio, diretto a rinnovare l'efficacia esecutiva delle cartelle presupposte.
Non emergono vizi propri dell'atto.
5. La sentenza 3409 del 29023. Con tale sentenza è stato accolto l'appello dell'Ufficio in riferimento alla cartella cartella 29620130003576632000 che comunque, a differenza di quanto sostenuto dal Comune nelle sue controdeduzioni, pur essendo menzionata nell'intimazione, non risulta impugnata . Pertanto tale allegazione oltre a non incidere sul giudizio non è di alcuna utilità per la parte ricorrente.
Conclusivamente, nesun motivo di merito può essere addotto ins questa sede in quanto qualsiasi questione relativa alle due cartelle doveva essere sollevata attraverso la loro diretta impugnativa
6. Spese. Si compensano le spese per la particolarità delle questioni esaminate e per la complessità del giudizio alla cui opacità del petitum ha contribuito -oltre che il ricorrente - anche il Comune resistente con le proprie fuorvianti controdeduzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Palermo ed estromette lo stesso dal giudizio.
Compensa le spese
Palermo 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3023/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249016556791000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Avv. Ricorrente_1, nato in [...] il Data nascita_1 ( CF_Ricorrente_1) e res.te in
Palermo Indirizzo_1, rappresentato e difeso jure proprio e presso il suo studio in Palermo
Indirzzo_2 impugna l' intimazione di pagamento n. 29620249016556791/000, notificata il 23\04\24,
“…per il pagamento delle cartelle n.29620110034641300/000 per € 478,54 e n. 29620190007108906/000 per € 903,46”
Conviene in giudizio:
1. Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Palermo Indirizzo_3
2. Comune di Palermo – Settore Servizi Tributari Servizio Tarsu/Tari, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo Indirizzo_4
Motivi di ricorso
Espone quanto segue (testuale) “…La convenuta agente della riscossione, ha notificato l'opposta intimazione (v. all. 1), riguardante, fra le altre nella appropriata sede altresì opposte, le due cartelle di pagamento in epigrafe per cui è ricorso, per come ivi indicato, atte al pagamento della Tarsu, avuto rispettivamente riguardo agli anni di imposta 2005/2006 e 2012. Orbene, l'atto opposto si appalesa oltremodo illegittimo ed iniquo, con riferimento alle predette imposizioni tributarie, poiché privo del suo indefettibile presupposto a procedere. Occorre innanzitutto rilevare l'avvenuto pagamento della Tarsu, anno di imposta 2012 e per come si comprova in allegato, di cui alla ulteriore cartella in intimazione, recante n.29620130003576632/000, questa essendo l'unica partita dovuta (v. all. 2 – ricevuta pagamento). Va detto in proposito, che tale tributo è stato oggetto di lungo contenzioso, esauritosi nel 2023 con la sentenza del 11\04\23 n. 3409/23 in uno alla definitiva conferma della predetta cartella (v. all.ti 3 – estratto cartella e nota comune di Palermo). Ciò posto, avuto riguardo alla citata cartella n.29620110034641300, il relativo tributo Taru per gli anni 2005/06, è stato regolarmente da lungo tempo evaso dal ricorrente, nonostante da controparti a tutt'oggi inopinatamente intimato. Tanto, si documenta in uno al presente atto, giuste le rispettive ricevute di pagamento, a mezzo gli appositi bollettini postali all'uopo in cartella prescritti (v. all. 4 – 2 ricevute pagamento). Per quanto concerne, poi, l'ulteriore cartella qui opposta n. 29620190007108906, valga in primo luogo rilevare la relativa omessa regolare notifica, poiché la stessa mai giunta a legale conoscenza del destinatario, von conseguente maturarsi del prescritto termine legale di decadenza e prescrizione della relativa Tarsu, anche stavolta espressamente riferita nonché riguardante il medesimo di imposta 2012, di cui alla già citata e prodotta cartella n.29620130003576632, con pronuncia definitiva oggi cristallizzatasi ed evasa. A tale ultimo proposito – senza recesso alcuno da quanto sopra eccepito - non può altresì sottacersi l'illegittima duplicazione del ruolo per la medesima imposta/Tarsu 2012, peraltro ad oggi versata, ad ulteriore vizio dell'opposta esecuzione. Appare infatti evidente, nelle more del contenzioso Tarsu 2012, celebratosi e concluso nel 2023, per di più con sentenza definitiva, l'illecita emissione nel 2019, della ulteriore cartella in intimazione, per il medesima imposizione tributaria. Il tutto, a palese vizio di invalidità nonché ad inficiare l'opposto iter di riscossione”.
CONTRODEDUZIONI DEL COMUNE DI PALERMO Il Comune di Palermo afferma, contrariamente a quanto esposto in ricorso, che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato tre cartelle:
- cartella n. 29620110034641300000, notificata in data 15.09.201, dell'importo complessivo di € 478,54, relativa a TARSU, per gli anni 2005 e 2006;
- cartella n. 29620130003576632000, notificata in data 06.06.2013, dell'importo complessivo di
€343,13, relativa a TARSU, per l'anno 2012;
- cartella n. 29620190007108906000, notificata in data 26.03.2019, dell'importo di € 903,46, relativa a
TARSU, per l'anno 2012.
Oppone il proprio difetto di legittimazione passiva. Comunque nel merito, , così come previsto dalla normativa vigente, ha provveduto nei termini di legge alla formazione e alla consegna dei relativi ruoli TARSU all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che poi ha provveduto ad emettere e notificare le relative cartelle di pagamento.
- Con riguardo alla cartella n. 29620190007108906000 rileva che la stessa è stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento n. 4473/2017 notificato in data 21.12.2017 (ALL.A), relativo ad una omessa denuncia del tributo, in ordine all'immobile di proprietà del ricorrente, sito in
Indirizzo_5 esteso mq 131, destinazione d'uso “utenza domestica”, identificato catastalmente al Dati catastali_1. Controparte eccepisce la duplicazione del tributo poiché ritiene che sia già stato richiesto nella cartella n. 29620130003576632000. Tale eccezione è del tutto infondata poiché il tributo recato nella predetta cartella, si riferisce all'immobile sito in
Indirizzo_6, esteso mq 107, destinazione d'uso “utenza domestica”, identificato catastalmente al Dati catastali_21. Detto immobile risulta occupato dal ricorrente dal 01.08.2002 al 21.02.2019, come si dimostra con visura anagrafica che si allega agli atti (ALL. B).
Trattandosi quindi di due differenti immobili, nessuna duplicazione si ravvisa nel tributo richiesto per l'anno
2012. Parte ricorrente inoltre rileva che in ogni caso il credito Tarsu 2012, sotteso nella cartella n.
29620190007108906000 e richiesto con l'intimazione impugnata risulta non più esigibile in quanto azionato oltre i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla disciplina e dalla prassi giuridica di riferimento.
Orbene, anche tale doglianza è priva di fondamento sia in fatto che in diritto e, pertanto, non merita di trovare accoglimento.
In particolare, si rileva che come predetto la notifica dell'avviso prodromico n. 4473/2017, di cui all'allegato
A, è avvenuta entro i termini di legge previsti, ovvero entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 secondo cui “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati".
Relativamente alla cartella n. 29620110034641300000 afferma che il ricorrente ha dimostrato il pagamento ma rileva anche che non può contraddire sul punto, trattandosi di pagamenti effettuati direttamente all'Agente della Riscossione unico soggetto tenuto a rispondere sulla legittimità degli importi recati nell'atto impugnato.
CONTRODEDUZIONI ADER
1. In via preliminare eccepisce l'nammissibilità delle eccezioni avverso le cartelle di pagamento e l'iscrizione a ruolo.
L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all' atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tali cartelle, tuttavia, non sono state impugnate_ entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua/loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte - a pena di preclusione
- entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
2. In via principale rileva la mancanza di legittimazione passiva.
3. Decadenza/Prescrizione. Fa riferimento alla SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL TERMINE, IN VIRTU'
DELLA DISCIPLINA EMERGENZIALE (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020). produce la documentazione rlativa alla notifixca delle cartelle.
Sulla lamentata carenza dell'Intimazione di pagamento, si evidenzia, anzitutto, che è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, "è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze". Nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Senza alcuna rinuncia a quanto indicato nei superiori punti, si evidenzia che in ogni caso l'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che i termini prescrizionali sono stati interrotti dalla notifica delle cartelle di pagamento e dai successivi atti interruttivi quali: intimazioni di pagamento, preavviso di fermo di beni mobili registrati, comunicazione preventiva di ipoteca, istanze di rateazione, pagamenti etc. (cfr. allegati). Per quanto detto, nel caso de quo, dopo la notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi la prescrizione, tutte le cartelle in questione risultavano essere non perente al momento della notifica dell'atto oggi opposto.
In udienza la parte ricorrente eccepiva:
I. L'illegittimità delle somme richieste recate nella cartella n. 29620110034641300000 per intervenuto pagamento;
II. L'illegittimità della cartella n. 29620190007108906000 per mancata notifica della stessa, nonchè la prescrizione del tributo e la duplicazione anno 2012 poichè già richiesto nella cartella n.
29620130003576632000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo si osserva che l'intimazione consta di 6 cartelle esattoriali e la parte ricorrente prospetta motivi di ricorso limitatamente alle cartelle n.29620110034641300/000 per € 478,54 e n.
29620190007108906/000 per € 903,46” ( di cui ai nn. 1 e 6 dell'elenco):
1. LA 29620110034641300000 15/09/2011 478,54
2. LA 29620120001060692000 02/03/2012 426,27
3. LA 29620130003576632000 06/06/2013 343,13 4. LA 29620160008130543000 18/08/2016 105,54
5. LA 29620180036122087000 04/07/2018 17,75
6. LA 29620190007108906000 26/03/2019 903,46
Pertanto le sole cartelle impugnate per le quali può essere ammesso il contraddittorio sono quelle di cui appresso:
1. LA 29620110034641300000 15/09/2011 478,54
2. LA 29620190007108906000 26/03/2019 903,46
Sulla posizione del Comune di Palermo
L'intimazione opposta è un atto della riscossione emesso dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 50, co. 2, DPR 602/1973.
Il Comune non ha emesso l'atto impugnato, né vengono contestati aspetti della formazione del ruolo, ma esclusivamente la procedura esattiva. Pertanto è estraneo alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione, in quanto non si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza 13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge
156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella. Pertanto, il Comune difetta di legittimazione passiva ed è soggetto estraneo al rapporto processuale. Tra l'altro le controdeduzioni risultano in gran parte inconferenti in quanto fanno riferimento a vicende processuali attinenti a cartelle non impugnate con il ricorso oggetto di giudizio
Lo stesso va pertanto estromesso.
2. Sulla inammissibilità delle censure relative alle cartelle presupposte
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che le cartelle:
1. sono state regolarmente notificate,
2. non sono state impugnate entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21 D.Lgs. 546/1992.
sono stati emessi e notificati diversi atti interruttivi della prescrione
Le cartelle non tempestivamente impugnate divengono definitive e non possono più essere oggetto di contestazione, neppure indirettamente tramite l'impugnazione dell'intimazione, salvo il caso di mancata notifica ex art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992, ipotesi insussistente nel caso in esame.
Ne consegue che tutte le doglianze afferenti il merito del tributo o la legittimità delle cartelle non possono essere esaminate
3. Sulla irrilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente
Il ricorrente ha depositato ricevute di pagamento, estratti e atti inerenti ad altre posizioni TARSU/TARI, sostenendo che tali documenti dimostrerebbero l'estinzione o l'inesistenza delle pretese oggetto dell'intimazione. In particolare, inconferente con il petitum è la nota163511 del 12.12.23 del Comune che fa riferimento al da altri carichi tributari ( Cartella 29620120015997005000) non impugnati.
La documentazione prodotta dal ricorrente non è in alcun modo riferibile alle due cartelle impugnate (n.
29620110034641300 e n. 29620190007108906).
Gli atti depositati riguardano infatti:
- differenti numeri di cartella,-
- diversi anni d'imposta,
- pagamenti relativi a posizioni estranee al presente giudizio.
Tra l'altro alla cartella n. 29620110034641300 -allegata parzialmente dal ricorrente - di € 1457,88, la parte ricorrente ha allegato due bollettini non riconducibili alla stessa e di importo di gram lunga inferiore.
Essi sono pertanto privi di qualunque rilevanza, non essendo idonei a dimostrare né il pagamento né
l'estinzione delle obbligazioni portate dalle due cartelle richiamate nell'intimazione. L'irrilevanza della documentazione versata in atti, unita alla definitività delle cartelle, rafforza ulteriormente la reiezione nel ricorso. Pertanto le controdeduzioni del Comune,al riguardo, sono del tutto fuorvianti
4. Sulla legittimità dell'intimazione impugnata
L'intimazione contiene tutti gli elementi prescritti dall'art. 50, co. 2, DPR 602/1973 ed è atto meramente sollecitatorio, diretto a rinnovare l'efficacia esecutiva delle cartelle presupposte.
Non emergono vizi propri dell'atto.
5. La sentenza 3409 del 29023. Con tale sentenza è stato accolto l'appello dell'Ufficio in riferimento alla cartella cartella 29620130003576632000 che comunque, a differenza di quanto sostenuto dal Comune nelle sue controdeduzioni, pur essendo menzionata nell'intimazione, non risulta impugnata . Pertanto tale allegazione oltre a non incidere sul giudizio non è di alcuna utilità per la parte ricorrente.
Conclusivamente, nesun motivo di merito può essere addotto ins questa sede in quanto qualsiasi questione relativa alle due cartelle doveva essere sollevata attraverso la loro diretta impugnativa
6. Spese. Si compensano le spese per la particolarità delle questioni esaminate e per la complessità del giudizio alla cui opacità del petitum ha contribuito -oltre che il ricorrente - anche il Comune resistente con le proprie fuorvianti controdeduzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Rigetta il ricorso dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Palermo ed estromette lo stesso dal giudizio.
Compensa le spese
Palermo 10.2.26
IL GIUDICE MONOCRATICO