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14 dicembre 2021
14 dicembre 2021
Art. 31-ter. (( (Accesso al fascicolo). )) (( 1. L'accesso a dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis o alle proposte di transazione, ove previste, e' concesso solo alle parti oggetto del pertinente procedimento e unicamente ai fini dell'esercizio dei loro diritti di difesa. Ai fini della presente legge, per proposta di transazione si intende la dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa a un'autorita' garante della concorrenza dell'Unione europea, in cui l'impresa riconosce, o rinuncia a contestare, la sua partecipazione a un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero del diritto nazionale della concorrenza e la propria responsabilita' in tale infrazione, predisposta specificamente per consentire all'autorita' garante della concorrenza di applicare una procedura semplificata o accelerata.
2. La parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita' puo' utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste, solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale e' stato concesso l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano:
a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello della sanzione imposta loro in solido dall'Autorita'; ovvero
b) il riesame di una decisione mediante la quale l'Autorita' ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
3. Le parti di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorita', fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o che rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti o non ha altrimenti concluso il procedimento, non possono utilizzare, in procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, le seguenti informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla medesima Autorita':
a) le informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita';
b) le informazioni che l'Autorita' ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e
c) ove previste, le proposte di transazione ritirate.
4. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere scambiate tra le autorita' nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente:
a) con il consenso del richiedente; ovvero
b) se anche l'autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorita' nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole e' trasmessa, il richiedente non abbia la possibilita' di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole. ))
2. La parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita' puo' utilizzare informazioni desunte dalle dichiarazioni legate al programma di trattamento favorevole o dalle proposte di transazione, ove previste, solo in quanto necessario per l'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria nei casi che sono direttamente collegati al caso per il quale e' stato concesso l'accesso e solo se tali procedimenti riguardano:
a) la ripartizione tra i partecipanti al cartello della sanzione imposta loro in solido dall'Autorita'; ovvero
b) il riesame di una decisione mediante la quale l'Autorita' ha constatato un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
3. Le parti di un procedimento istruttorio dinanzi all'Autorita', fino a quando l'Autorita' non ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di tutte le parti oggetto dell'indagine adottando una decisione che accerta l'infrazione o che rende obbligatori gli impegni proposti dalle parti o non ha altrimenti concluso il procedimento, non possono utilizzare, in procedimenti dinanzi all'autorita' giudiziaria, le seguenti informazioni acquisite nel corso del procedimento istruttorio dinanzi alla medesima Autorita':
a) le informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini del procedimento istruttorio avviato dall'Autorita';
b) le informazioni che l'Autorita' ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento istruttorio; e
c) ove previste, le proposte di transazione ritirate.
4. Le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole possono essere scambiate tra le autorita' nazionali garanti della concorrenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003 unicamente:
a) con il consenso del richiedente; ovvero
b) se anche l'autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole ha ricevuto una domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione e dal medesimo richiedente dell'autorita' nazionale garante della concorrenza che trasmette tale dichiarazione, a condizione che al momento in cui la dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole e' trasmessa, il richiedente non abbia la possibilita' di ritirare le informazioni che ha fornito alla autorita' nazionale garante della concorrenza che riceve tale dichiarazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano indipendentemente dalla forma in cui sono presentate le dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole. ))
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 19/05/2025, n. 4254Provvedimento: Pubblicato il 19/05/2025 N. 04097/2023 REG.RIC. N. 04254/2025 REG.PROV.COLL. N. 04097/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4097 del 2023, proposto da Smurfit Kappa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Beretta, Mario Siragusa e Marco Zotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello …Leggi di più...
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