Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato in Romania a Fagaras il 02.10.1989 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Sartirana presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nata in URSS a Sosnovy Bor il 25.06.1986
Cittadina russa
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv.ti Luca Degani e Monica Nilsson presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Roncola (BG) il 14.09.2020, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio tale
Comune per l'anno 2020 N. 5, Reg. 01 Parte 2 Serie C
In separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 925/2024 pubblicata il 05.07.2024 passata in giudicato il 19.07.2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'abitazione di Milano, sita in via Savona n. 90 di proprietà dei genitori di Parte_1 ed al medesimo concessa in comodato in virtù di pattuizione attributiva del diritto personale di godimento avente come contenuto la destinazione dell'immobile a casa familiare viene assegnata, con quanto l'arreda, alla madre. fino quando vi abiterà con la figlia minore. Competeranno alla madre le spese condominiali ordinarie, le utenze e la TARI. La Tari sarà corrisposta integralmente successivamente al trasferimento di residenza del padre.
3) Per quel che concerne l'IMU, ai sensi della recente ordinanza n. 6545/2023 della Suprema
Corte, depositata il 6 marzo 2023 dalla sezione tributaria della Cassazione, le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento dell' Ciò posto, la sig.ra provvederà a richiedere CP_2 CP_1 tale sospensione presso gli Enti competenti, una volta ottenuta l'omologa delle presenti condizioni.
Nel caso in cui tale sospensione non venga concessa, ella provvederà al rimborso a favore dei genitori del sig. l'IMU ad oggi corrisposta relativa all'anno 2023 sarà da rimborsarsi al Parte_1
50% tra i coniugi. Per_ 4) La figlia , nata a [...] in data [...], viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale di comune accordo, con collocazione prevalente presso la madre. Le questioni di ordinaria amministrazione vengono riservate al genitore con cui la minore si troverà in quel momento. La residenza della minore viene fissata con quella della madre presso la casa di Milano, Via Savona n. 90; Per_ 5) Il padre - fatti salvi diversi e migliori accordi genitoriali - vedrà e terrà con sé :
• ogni giorno accompagnandola a scuola ed andandola a prendere, tenendola con sé sino alle 18:40 e riportandola a casa in Via Savona n. 90 per quell'orario. Ciò compatibilmente con i propri impegni di lavoro. Nel caso in cui fosse impossibilitato avviserà per tempo la madre che si organizzerà diversamente.
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 9.00, sino alla domenica prima di cena, riportandola alle 18.30 all'abitazione di Via Savona n. 90;
• un giorno infrasettimanale, di tutte le settimane, che sin d'ora si individua nel mercoledì, dall'uscita da scuola sino al Giovedì sera, dopo cena, riaccompagnandola entro le 20.30 all'abitazione di Via Savona n. 90;
• le vacanze estive saranno suddivise a metà tra i genitori per una settimana consecutiva ciascuno, a settimane alterne, in periodi da concordarsi entro il 31 Maggio di ciascun anno;
6) Saranno consentite video chiamate quotidiane alla figlia da parte dei genitori, una volta al giorno, preferibilmente la sera entro le 20.30.
7) Le festività natalizie saranno divise una settimana per ciascun genitore, ad anni alterni, dal Per_ 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; con la precisazione che nella giornata del 25/12, trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Le parti Per_ concordano sin d'ora che per le festività 2024 trascorrerà la prima settimana con la madre e la seconda con il padre.
8) Le restanti festività, quali quelle pasquali e gli eventuali ponti scolastici, saranno regolarmente alternati tra i genitori secondo accordi che verranno presi di volta in volta in ragione Per_ degli impegni scolastici/extrascolastici di e di quelli genitoriali lavorativi. Le parti concordano sin d'ora che le festività pasquali 2024 saranno trascorse con il papà.
9) I genitori si danno reciprocamente atto che negli ulteriori periodi dell'anno, fin qui non menzionati, ed in particolare nel periodo giugno e settembre di non frequenza scolastica, proseguirà
l'ordinario calendario di visita. I genitori, inoltre, concordano espressamente che si ripartiranno Per_ equamente l'accompagnamento di agli impegni extrascolastici (es. medico/sanitari e sportivi).
10) I genitori si recheranno congiuntamente o singolarmente, e comunque di comune accordo, agli incontri con insegnanti e professori e, solo nel caso in cui uno dei due non possa partecipare,
l'altro si impegna a riferirne prontamente l'esito; Per_ 11) I genitori si impegnano a non discutere in presenza di per salvaguardarne la serenità, evitando di esprimere in sua presenza qualsiasi critica diretta ed indiretta rispetto all'altro genitore e/o ascendenti o parenti. I genitori si impegnano, altresì, a garantire la propria reperibilità e/o la reperibilità dei nonni o eventuali baby sitter che avessero in gestione la bambina, per organizzare il Per_ recupero di .
12) Il padre corrisponderà alla madre per dodici mensilità, a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia minore, la somma complessiva di € 300,00 (euro trecento/00), a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, entro il giorno 05 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di aprile
2025. Gli assegni familiari / assegno unico, saranno di competenza al 100% della madre, quale genitore collocatario.
13) Le spese straordinarie per la minore saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Milano, qui da intendersi integralmente richiamato. Gli eventuali bonus scuola verranno utilizzati con priorità sulle anticipazioni delle relative spese.
14) I genitori si impegnano a concordare e valutare congiuntamente ogni decisione relativa all'educazione e all'istruzione della figlia salvaguardando la sua personale inclinazione;
i genitori si impegnano altresì a non impedire od ostacolare il rapporto con l'altro genitore nonché con i rispettivi ascendenti.
15) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto di rinunciare a qualsiasi richiesta di assegno l'uno nei confronti dell'altro;
16) Le parti, nel confermare le condizioni sopra riportate, rinunciano sin d'ora ad eventuale impugnazione;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. – art. 473 bis, 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 nel Comune di Roncola (BG) in data 14.09.2020; Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roncola (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG